Studio Legale Avv. Falagario Felice

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Studio Legale Avv. Falagario Felice Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Legale Avv. Falagario Felice, Avvocato e studio legale, Via F. lli Spizzico 26 Bari, Roma.

Avvocato penalista ,criminologo forense, condominialista , Dpo privacy e whistleblowing, mediatore penale minorile, cultore della materia “diritto e finanza comunitaria”.

I REATI OSTATIVI: sai davvero cosa prevede l'art. 4-bis O.P.? ⚖️L'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alterna...
17/09/2026

I REATI OSTATIVI: sai davvero cosa prevede l'art. 4-bis O.P.? ⚖️

L'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative non è uguale per tutti. La legge prevede 4 fasce diverse, con regole sempre più stringenti.

Ecco le 4 categorie in modo semplice:

*1️⃣ FASCIA PIÙ SEVERA - Mafia, Terrorismo, Eversione*
Qui la presunzione di pericolosità è massima. Dal 2019 (sentenza Corte Cost. 253) e con la riforma del 2022, anche il non collaborante PUÒ accedere ai benefici, ma deve dimostrare:
- Assenza di legami attuali con la criminalità
- Che non c'è rischio di ripristinarli
- Le ragioni della mancata collaborazione
- Aver risarcito le vittime

*2️⃣ COLLABORAZIONE INESIGIBILE*
Quando non si può collaborare per motivi oggettivi (es. fatti già tutti accertati, ruolo marginale). Serve provare che non ci sono più collegamenti con circuiti criminali.

*3️⃣ OSTATIVITÀ ATTENUATA*
Omicidio, rapina/estorsione aggravata, grande spaccio, reati d'odio razziale. Qui NON serve collaborare: il Magistrato di Sorveglianza verifica solo che non ci siano collegamenti con la criminalità organizzata.

*4️⃣ TUTELA DI PERSONA E MINORI*
Violenza sessuale, pedopornografia, stalking grave, omicidi in famiglia. L'accesso ai benefici dipende dall'osservazione della personalità per almeno 1 anno in carcere e dalla partecipazione a percorsi di riabilitazione.

Il GIOCO s'è ROTTO .Diceva qualcuno che "la Giustizia è come la pelle dei c ... ni" . Ogni giorno leggiamo di una Giusti...
02/09/2026

Il GIOCO s'è ROTTO .

Diceva qualcuno che "la Giustizia è come la pelle dei c ... ni" .

Ogni giorno leggiamo di una Giustizia amministrata da giudici “psicologi” che, dopo un’ analisi socio - culturale e psicologica del soggetto - reo" ne decretano la pena. Il codice penale e il codice di procedura penale diventano orpelli e quella scritta " la giustizia è uguale per tutti" un mero retaggio storico.

Caso :
A Torino in un mini market una ragazzina 13enne viene abusata sessualmente. Il violentatore, si scoprirà nel corso dell'indagine, aveva abusato di una donna poco prima.
La ragazzina denuncia accompagnata dai genitori, la polizia immediatamente, dopo un'accurata indagine, arresta il violentatore.
Il Pubblico Ministero chiede per il violentatore la custodia cautelare in carcere pensando, evidentemente, di salvare altre vittime evidenziando al GIP il pericolo della reiterazione del reato.
Quest'ultimo, dopo una attenta analisi socio - culturale e psicologica del soggetto lo rimette in libertà.

Uno dei motivi della scarcerazione? Il violentatore si era pentito. Probabilmente è tornato nel suo retrobottega.

Non interessa la sua nazionalità, il suo credo politico, la sua religione. E' un violentatore!
E anche questa sentenza va ad alimentare gli innumerevoli precedenti.

Firmato “Un cittadino italiano” .

Ps: come dargli torto ? Sebbene noi penalisti siamo chiamati alla difesa del reo , come dar torto alla “pancia” del popolo ?

Che vuol dire «grande avvocato»?Vuol dire avvocato utile ai giudici per aiutarli a decidere secondo giustizia, utile al ...
14/06/2026

Che vuol dire «grande avvocato»?
Vuol dire avvocato utile ai giudici per aiutarli a decidere secondo giustizia, utile al cliente per aiutarlo a far valere le proprie ragioni.

Utile è quell’avvocato che parla lo stretto necessario, che scrive chiaro e conciso, che non ingombra l’udienza con la sua invadente personalità, che non annoia i giudici con la sua prolissità e non li mette in sospetto con la sua sottigliezza: proprio il contrario, dunque, di quello che certo pubblico intende per «grande avvocato».

-Piero Calamandrei

11/06/2026

A PROPOSITO DELL'ART. 358 del C.P.P.

" Il PM svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini".

Quando uno scopre di essere indagato, spesso rectius quasi sempre, la prima cosa che dice al suo difensore è: "Avvocato andiamo dal PM, così spiego come stanno i fatti e chiarisco la mia posizione" ...
Niente di più sbagliato!
Se il PM vuole conoscere la tua versione dei fatti, ti chiama lui altrimenti è meglio che lo lasci fare rinviando i tuoi chiarimenti nella fase in cui ti ascolta un giudice terzo nel contraddittorio tra le parti ovvero "Accusa e Difesa"

🚨 Resistenza a pubblico ufficiale, il confine del reato 🚨📌 Cass. pen., sez. VI, sent. n. 14801/2026La Corte di Cassazion...
22/05/2026

🚨 Resistenza a pubblico ufficiale, il confine del reato 🚨

📌 Cass. pen., sez. VI, sent. n. 14801/2026

La Corte di Cassazione penale torna a definire con chiarezza i confini del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, confermando l’assoluzione di un giovane imputato con la formula: “perché il fatto non sussiste”, in relazione a un controllo di polizia finalizzato all’identificazione.

⚖️ Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe tenuto un comportamento aggressivo e minaccioso, tentando di sottrarsi al controllo con frasi offensive e con movimenti fisici descritti come “di spinta” verso gli operanti. Tuttavia, l’istruttoria ha restituito un quadro diverso.

🔎Il giudice di merito ha infatti rilevato che non è emerso alcun contatto fisico con gli agenti, né condotte di reale aggressione. Anche l’annotazione di polizia giudiziaria si limitava a descrivere un soggetto che “sgomitava e sbracciava” per allontanarsi, senza rivolgere tali condotte contro gli operatori.

💡 La giurisprudenza distingue infatti: le condotte attive e violente, idonee a neutralizzare o ostacolare l’azione del pubblico ufficiale; dalla mera opposizione passiva o non collaborativa, che non integra il reato.

Nel caso concreto, le espressioni riportate (“non sapete con chi avete a che fare”, “non sapete chi sono io”) sono state ritenute generiche, prive di reale contenuto minatorio e non sufficienti a integrare ulteriori ipotesi di reato.

⚖️ Ne deriva un principio importante:

👉 la resistenza a pubblico ufficiale non si configura automaticamente in presenza di atteggiamenti scomposti, frasi offensive o tentativi di sottrarsi al controllo, in assenza di una concreta condotta violenta o coercitiva nei confronti dell’operante.

📚 In linea con Cass. pen., sez. I, n. 29614/2022 (Manusia), la Corte ribadisce che il discrimine resta la presenza di una forza fisica o coercitiva diretta contro il pubblico ufficiale.

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📌 Maltrattamenti in famiglia: inutilizzabili le dichiarazioni senza registrazione 📌⚖ Una recente pronuncia della Cassazi...
09/05/2026

📌 Maltrattamenti in famiglia: inutilizzabili le dichiarazioni senza registrazione 📌

⚖ Una recente pronuncia della Cassazione penale (Sez. VI, sent. n. 14172 del 17 aprile 2026) introduce un principio di grande rilievo in tema di tutela delle vittime vulnerabili e di correttezza delle indagini.

🖋 Nel reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, le dichiarazioni rese dalla persona offesa alla polizia giudiziaria devono essere documentate tramite fonoregistrazione o modalità audiovisiva. In caso contrario, tali dichiarazioni sono inutilizzabili.

⚖️ Questo obbligo deriva dall’art. 357, comma 3-ter, c.p.p., che impone una documentazione integrale per le persone: minorenni inferme di mente in condizioni di particolare vulnerabilità

❗ Perché è così importante?
La registrazione serve a garantire:
✔ la genuinità delle dichiarazioni
✔ la trasparenza dell’attività investigativa
✔ la tutela effettiva della persona offesa

👤 Chi è una “persona vulnerabile”?
La Cassazione evidenzia come la nozione non sia univoca e oscilli tra due criteri:
oggettivo → legato al tipo di reato (es. maltrattamenti, violenza)
soggettivo → basato sulle condizioni personali della vittima

🔍 Nel caso, il Tribunale aveva escluso che la vulnerabilità derivasse automaticamente dal reato di maltrattamenti, richiedendo invece una verifica caso per caso sulla base degli indici previsti dall’art. 90-quater c.p.p.

📚 La decisione si inserisce nel solco della Riforma Cartabia, che ha rafforzato le garanzie nella raccolta delle dichiarazioni, valorizzando l’uso della tecnologia come strumento di tutela.

Nel procedimento per maltrattamenti, la mancata registrazione delle dichiarazioni della vittima vulnerabile non è una semplice irregolarità, ma comporta una conseguenza drastica: la prova non può essere utilizzata.

Pene pecuniarie principali: illegittima l’esclusione della conversione in detenzione domiciliare sostitutiva in caso di ...
18/04/2026

Pene pecuniarie principali: illegittima l’esclusione della conversione in detenzione domiciliare sostitutiva in caso di insolvenza.
Corte Cost., sent. del 17 aprile 2026, n. 54.

Le questioni di legittimità erano state sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, che dubitava della compatibilità di tali disposizioni con gli artt. 3, 13e 27 della Costituzione, nella misura in cui, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria entro i termini, esse prevedono la sola conversione nella semilibertà sostitutiva, anziché nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero – in subordine – non contemplano l’alternativa tra semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva.
Il giudice rimettente evidenziava, infatti, che, mentre nell’ipotesi di insolvibilità “incolpevole” è possibile convertire la pena pecuniaria nel lavoro di pubblica utilità o, in caso di opposizione, nella detenzione domiciliare sostitutiva, sia per le pene pecuniarie principali (art. 103 legge n. 689 del 1981) sia per le pene pecuniarie sostitutive (art. 71 legge n. 689 del 1981), nell’ipotesi di insolvenza “colpevole” la disciplina della conversione diverge a seconda che si tratti di pena pecuniaria principale o sostitutiva.
In particolare, l’art. 102 della legge n. 689 del 1981 prevede, per le pene pecuniarie principali, la sola conversione nella semilibertà sostitutiva, mentre l’art. 71 della stessa legge consente, per le pene pecuniarie sostitutive, la conversione alternativamente nella semilibertà o nella detenzione domiciliare.
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa alla presunta sproporzione della semilibertà sostitutiva – che, comportando una privazione della libertà personale per una parte della giornata, configura un regime detentivo – rispetto all’esigenza punitiva che giustifica la conversione della pena pecuniaria. La scelta del legislatore di prevedere, in caso di insolvenza del condannato, una misura limitativa della libertà personale di natura detentiva non è di per sé manifestamente irragionevole nell’esercizio della discrezionalità legislativa. Ciò anche in considerazione del fatto che la pena da conversione, nelle ipotesi di insolvenza, è concepita dal legislatore come uno strumento di pressione sul condannato per indurlo al pagamento della multa o dell’ammenda, al fine di garantire la piena effettività della sanzione inflitta.
È stata invece ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale concernente la disparità di trattamento derivante dai diversi meccanismi di conversione previsti, in caso di insolvenza, per le pene pecuniarie principali – per le quali è prevista soltanto la semilibertà sostitutiva – e per le pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive brevi – per le quali è riconosciuta l’alternativa tra detenzione domiciliare e semilibertà sostitutiva.
Su questo punto, la Corte ha condotto lo scrutinio alla luce del modello del giudizio di eguaglianza in senso stretto, che si ricollega al nucleo essenziale dell’art. 3 Cost. e si configura come un giudizio di pertinenza, anche rispetto al tertium comparationis. È stata così riconosciuta l’omogeneità delle pene pecuniarie, accomunate dall’avere a oggetto un elemento monetario, e si è accertato che la disciplina della loro conversione persegue un medesimo interesse costituzionalmente rilevante, individuato nell’effettività della sanzione penale. Tale interesse è strettamente connesso sia al principio di certezza del diritto, sia al principio della funzione rieducativa della pena.
Proprio in relazione a questo interesse, la Corte ha giudicato ingiustificata la diversità di trattamento riservata alle pene pecuniarie principali rispetto alle pene pecuniarie sostitutive, quanto alla reazione dell’ordinamento al loro mancato pagamento nei casi di insolvenza. In entrambe le ipotesi, infatti, la riprovevolezza del comportamento del condannato, cui l’insolvenza è imputabile, è identica, in rapporto al medesimo interesse costituzionale sopra richiamato.
Inoltre, la natura giuridica unitaria (così come unitaria è la funzione) delle pene pecuniarie – siano esse principali o sostitutive – è affermata a livello normativo dall’art. 57, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981. Tale previsione costituisce un indice, anche di diritto positivo, della piena comparabilità delle situazioni giuridiche e di fatto considerate. In assenza di ulteriori e specifici profili di distinzione, a tali situazioni dovrebbe dunque corrispondere, anche per assicurare la coerenza complessiva del sistema, un trattamento normativo non differenziato.

IL PROCESSO PENALE ED IL PENALISTA Il processo penale non è il luogo delle scorciatoie. È il luogo delle “regole”. E le ...
28/03/2026

IL PROCESSO PENALE ED IL PENALISTA

Il processo penale non è il luogo delle scorciatoie.
È il luogo delle “regole”.
E le regole — quando esistono — non sono un fastidio da aggirare, ma il fondamento stesso della giurisdizione.

L’atto non correttamente notificato non è una mera irregolarità burocratica.
È una frattura nel diritto di difesa.
È un processo che rischia di camminare senza contraddittorio reale.

E allora sì, l’avvocato penalista interviene.

Non per “farla franca”.
Non per “salvare il cliente” nel senso deteriore che spesso si sente evocare.

Ma per una ragione più alta e più scomoda: ristabilire il diritto.

Perché noi penalisti , non tuteliamo un “cliente” nel senso commerciale del termine; noi assistiamo una persona sottoposta al potere punitivo dello Stato.
E lo facciamo pretendendo che quello stesso Stato rispetti, fino in fondo, le regole che si è dato.

https://www.mediazionecrisi.it/La giustizia riparativa non è più solo un modello teorico ma una prospettiva concreta su ...
26/03/2026

https://www.mediazionecrisi.it/

La giustizia riparativa non è più solo un modello teorico ma una prospettiva concreta su cui anche l’avvocatura è chiamata a investire, in termini di formazione, cultura giuridica e pratica professionale.

In questa direzione si muove l’Ordine degli Avvocati di Bari che, attraverso la commissione ADR e strumenti di giustizia complementare, anche in collaborazione con la Camera penale, è impegnato nella promozione e diffusione di questi strumenti tra le iscritte e gli iscritti, favorendo il dialogo con le istituzioni e gli enti coinvolti.

Un impegno che ha trovato oggi, 25 marzo, un importante punto di riferimento con l’inaugurazione del Centro per la Giustizia Riparativa di Bari, in via Toti 1: una struttura dedicata a percorsi di mediazione, riparazione del danno e riconciliazione sociale tra vittime, autori di reato e comunità.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Bari Vito Leccese, il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, in collegamento da Roma, la direttrice dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE) di Bari Valeria Pirè e la direttrice scientifica della cooperativa sociale C.R.I.S.I. ONLUS, Anna Coppola De Vanna, che gestire il centro.

DPO privacy della scarl Onlus C.R.I.S.I. Avv. Felice Falagario

La cooperativa C.R.I.S.I. svolge attività di mediazione familiare e organizza corsi di formazione alla mediazione. Il C.R.I.S.I. è iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione Civile e Commerciale ed eroga corsi di formazione per mediatori civili e commerciali.

Indirizzo

Via F. Lli Spizzico 26 Bari
Rome
70126

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

Sito Web

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