15/12/2020
La novità che segnaliamo come Studio legale Roma Legal Partners è davvero un inedito: la sentenza n. 24637 emessa dal Tribunale di Milano in data 8.12.2020, con la quale si è conferito rilievo preminente – in materia fallimentare – alla destinazione delle somme da ripartire in presenza di creditori che non si presentino al riparto -perché non avvisati presso la sede- e che risultino essere ‘ingiustamente’ “irreperibili.[Michele Roma] Ma la decisione stabilisce anche il termine prescrizionale di dieci anni alla richiesta di pagamento di FS in base alla più corretta interpretazione dell’art. 117 l.f. di ordine temporale.
Nel caso di dichiarazione di fallimento anteriore all'entrata in vigore dell'art. 117, quinto comma, l. fall., nella formulazione introdotta dall'art. 107 del d.lgs. 5/2006, non trova applicazione la disciplina così come innovata, né risulta applicabile la particolare disciplina di cui all’art. 2 del d.l. 13/2008 sul Fondo Unico Giustizia; pertanto, le somme destinate ai creditori che non si presentano o che risultano irreperibili fuoriescono dalla massa attiva fallimentare al momento del deposito e sono sottratte alla disponibilità degli organi concorsuali, rimanendo un tema interno ai rapporti tra creditore non presentatosi o irreperibile e depositario, con conseguente applicazione della prescrizione decennale.
Riportiamo un passaggio significativo della pronuncia che abbiamo ad oggetto, per comprenderne meglio la portata innovativa e rivoluzionaria:
-La giurisprudenza di legittimità è intervenuta sulla disciplina dettata da tale norma e ha enunciato il principio secondo cui :”nel caso di dichiarazione di fallimento anteriore rispetto all’entrata in vigore dell’art. 117, 5 comma, l.fall. nella formulazione introdotta dall’art. 107 d.lgs. n. 5 del 2006, le somme rimaste a disposizione dei creditori irreperibili secondo le forme dei depositi giudiziari non sono suscettibili, trascorso un certo lasso di tempo senza che siano state riscosse, di ulteriore riparto fra gli altri creditori concorsuali, in quanto il loro deposito presso l’istituto di credito designato equivale a distribuzione, sicché, da detto momento, esse fuoriescono dalla massa attiva fallimentare e sono sottratte alla disponibilità degli organi concorsuali” (Cass. 28 febbraio 2020, n. 5618 e Cass. 14 febbraio 2019, n. 4514); nonché ha statuito che il Decreto con cui il Tribunale dispone sullo svincolo del libretto, a favore dell’intestatario dello stesso “costituisce atto di mera sorveglianza e controllo privo dei connotati della decisorietà e definitività equivalendo, come si è detto il deposito ad un pagamento” (cass. N. 29466/18)”-