15/03/2024
Il 13 marzo 2024, il Parlamento Europeo ha approvato l’AI Act, cioè il regolamento europeo destinato a regolare l’Intelligenza Artificiale (AI).
Il testo dell'AI Act dovrebbe essere promulgato nel mese di maggio 2024.
Si prevede infatti una sua traduzione in 24 lingue e le necessarie correzioni per adattarlo alle normative nazionali e un ulteriore voto del Parlamento, previsto per metà aprile. Dopo l'ultima approvazione definitiva del Consiglio dell'Unione europea sarà finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea per entrare in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione
L'applicazione delle regole dell'AI act sarà graduale.
Il regolamento contiene la seguente definizione di AI: “è un sistema basato su macchine, progettato per operare con vari livelli di autonomia e che può mostrare capacità di adattamento dopo l'implementazione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce, dagli input che riceve, come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”.
La disciplina si applicherà a tutti i soggetti, pubblici e privati, all'interno e all'esterno dell'UE che sviluppano e producono programmi o strumenti che utilizzano l'intelligenza artificiale destinati al mercato europeo o il cui uso riguardi persone situate nella UE.
Il regolamento tutela anche gli utilizzatori o gli acquirenti dei sistemi di AI: per il prodotto comprato si prevede una procedura di valutazione e conformità, un marchio di conformità europeo e specifiche documentazioni e informazioni da fornire alle autorità competenti.
In via di eccezione il regolamento non si applicherà ai sistemi di AI per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale, a quelli per scopi di ricerca e sviluppo scientifico, o a quelli rilasciati con licenze free e open source (salva la verifica di sussistenza di un rischio), per l'attività di ricerca, prova e sviluppo relative a sistemi di intelligenza artificiale e per le persone fisiche che utilizzano i sistemi di AI per scopi puramente personali (ricalcando le previsioni GDPR, che non si applica tra privati).
Tra gli impieghi vietati:
- la categorizzazione biometrica che fa riferimento a dai sensibili come il credo religioso, l'orientamento politico o sessuale;
- la raccolta massiccia e illimitata di foto di volti da internet, o dai sistemi di telecamere a circuito chiuso per creare banche dati di riconoscimento facciale;
- il riconoscimento delle emozioni sul posto di lavoro o a scuola;
- i sistemi di punteggio sociale o social scoring;
- le pratiche di polizia predittiva, cioè l'uso di dati sensibili per calcolare le probabilità che una persona commetta un reato, si ammette però che le forze dell'ordine possano ricorrere al riconoscimento biometrico da remoto in tempo reale per la ricerca di una persona scomparsa o per la prevenzione di un attacco terroristico.
Obblighi per i sistemi ad alto rischio ed Obblighi di trasparenza
Sono previsti obblighi chiari anche per altri sistemi di IA ad alto rischio (che potrebbero arrecare danni significativi alla salute, alla sicurezza, ai diritti fondamentali, all'ambiente, alla democrazia e allo Stato di diritto). Rientrano in questa categoria gli usi legati a infrastrutture critiche, istruzione e formazione professionale, occupazione, servizi pubblici e privati di base (ad esempio assistenza sanitaria, banche, ecc.), alcuni sistemi di contrasto, migrazione e gestione delle frontiere, giustizia e processi democratici (come nel caso di sistemi usati per influenzare le elezioni). Per questi sistemi vige l'obbligo di valutare e ridurre i rischi, mantenere registri d'uso, essere trasparenti e accurati e garantire la sorveglianza umana. I cittadini avranno diritto a presentare reclami sui sistemi di IA e a ricevere spiegazioni sulle decisioni basate su sistemi di IA ad alto rischio che incidono sui loro diritti.
I sistemi di IA per finalità generali e i modelli su cui si basano dovranno soddisfare determinati requisiti di trasparenza e rispettare le norme UE sul diritto d'autore durante le fasi di addestramento dei vari modelli. I modelli più potenti, che potrebbero comportare rischi sistemici, dovranno rispettare anche altri obblighi, ad esempio quello di effettuare valutazioni dei modelli, di valutare e mitigare i rischi sistemici e di riferire in merito agli incidenti.
Inoltre, le immagini e i contenuti audio o video artificiali o manipolati (i cosiddetti "deepfake") dovranno essere chiaramente etichettati come tali.
Testo approvato https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20240308IPR19015/il-parlamento-europeo-approva-la-legge-sull-intelligenza-artificiale