27/03/2026
Poichè stanno tutti diventando esperti giuristi, occorre un chiarimento sulla fake news relativa al presunto obbligo per l'Italia di reintrodurre l'abuso d'ufficio.
La Legge italiana non ha abolito il reato, ma ha sostituito la norma generica con una serie di norme specifiche, che puniscono il reato secondo la sua gravità.
La direttiva UE non impone all’Italia di reintrodurre il reato in questione, in quanto prescrive che gli stati membri adottino le misure necessarie per fare in modo che “costituiscano reato determinate violazioni gravi della legge derivanti dall’esecuzione o dall’omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico”.
Come spiega al Foglio il giurista Luigi Stortoni, professore emerito di Diritto penale dell’Università di Bologna: “La prescrizione di cui all’articolo 7 della direttiva è estremamente generica per cui non è agevole determinare il contenuto del ‘dovere’ di penalizzazione degli stati.
Nel caso dell’Italia, inoltre, la norma penale deve comunque essere – per obbligo costituzionale – determinata e tassativa. Ne consegue un’ampia discrezionalità degli stati”, afferma Stortoni.
Per il giurista bisogna tenere in considerazione che l’articolo 7 della direttiva “richiede la doverosa penalizzazione solo delle condotte ‘gravi’ del pubblico ufficiale, condotte quindi contraddistinte da un elemento che ne giustifichi la penalizzazione.
Condotte inerenti alla ‘esecuzione’ o consistenti nell’ ‘omissione’ di attività d’ufficio”.
Alla luce di tutto ciò, Stortoni ricorda che “l’omissione di atti d’ufficio è già punita (articolo 328 del codice penale)”, mentre quanto alle condotte che devono avere un dato di “gravità” che richieda la previsione a titolo di reato le norme esistono già.
Il prof. Stortoni evidenzia infatti che il nostro ordinamento già punisce “le condotte caratterizzate dal ‘mercimonio’ della funzione, attraverso le numerosissime fattispecie di corruzione (articoli 318-322 c.p.), le condotte di abuso di potere caratterizzate dalla ‘costrizione’ finalizzata all’ottenimento di utilità (articolo 317 c.p.), l’induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319 quater), e le condotte abusive per ottenere o distrarre beni o utilità (il reato di peculato previsto all’art. 314 e quello di indebita destinazione di denaro o cose mobili previsto all’art. 314 bis)”.
Insomma, conclude Stortoni, “nel nostro sistema penale vi sono già fattispecie penali che soddisfano gli obblighi previsti dalla direttiva”. Dunque nessun obbligo da Bruxelles, nessun vuoto normativo, nessun rischio di infrazione.
Solo sciatteria informativa e propaganda politica.
Ermes Antonucci, Il Foglio, 26 marzo 2026