BocchiniGiglioni Studio Legale

Indicazioni Sito Web Contatta l'azienda

BocchiniGiglioni Studio Legale Lo Studio Legale Bocchini Giglioni nasce dalla volontà dei suoi fondatori di unire le proprie esper

𝐃𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚: 𝐬𝐞 𝐢𝐥 𝐝𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐚𝐠𝐚 𝐢𝐧 𝐫𝐢𝐭𝐚𝐫𝐝𝐨, 𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐚 𝐬𝐮𝐨 𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐨𝐼𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑝...
29/09/2026

𝐃𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚: 𝐬𝐞 𝐢𝐥 𝐝𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐚𝐠𝐚 𝐢𝐧 𝐫𝐢𝐭𝐚𝐫𝐝𝐨, 𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐚 𝐬𝐮𝐨 𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐨
𝐼𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑝𝑢𝑜̀ 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑙 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙'𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒, 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑒 𝑠𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑧𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒.
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑖𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒̀ 𝑡𝑎𝑟𝑑𝑖𝑣𝑜 — 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑎𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑜𝑝𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 — 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑒̀ 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑒 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒.
Contributo a cura dell'Avv. Francesco Giglioni su

Lo Studio Legale Bocchini Giglioni nasce da una visione condivisa del ruolo di Avvocato, fondata su impegno e specializzazione come valori di riferimento.

Terreno oggetto di procedura di esproprioL'usufruttuario o il titolare del diritto di superficie che si vede destinatari...
26/09/2026

Terreno oggetto di procedura di esproprio

L'usufruttuario o il titolare del diritto di superficie che si vede destinatario di una richiesta di procedura espropriativa ha a disposizione diversi strumenti di difesa, sia nella fase amministrativa che in quella, eventuale, giurisdizionale.

Nella fase amministrativa, che precede l'adozione del provvedimento finale, la presentazione di osservazioni all'ente competente (solitamente il Comune, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP) è un passaggio di fondamentale importanza.

L'avvio del procedimento deve essere comunicato agli interessati, i quali hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti entro un termine stabilito.
Queste osservazioni possono (e dovrebbero) contestare:
1. La localizzazione dell'impianto. Si può sostenere, ad esempio, che esistono siti alternativi meno impattanti per il privato e parimenti efficaci per la copertura della rete.
2. Errori di fatto. Si possono evidenziare errori nella documentazione tecnica presentata dall'operatore (es. errate misurazioni, sottostima dell'impatto visivo o ambientale).
3. Illogicità o irragionevolezza della scelta. Sebbene le scelte della Pubblica Amministrazione in materia di pianificazione siano ampiamente discrezionali, esse sono comunque sindacabili dal giudice amministrativo se "inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità". Le osservazioni servono a costruire le basi per un futuro ricorso, dimostrando che l'amministrazione era a conoscenza di profili di palese irragionevolezza e non li ha considerati.
4. Violazione di normative specifiche. Le osservazioni possono eccepire il contrasto del progetto con normative urbanistiche, paesaggistiche, ambientali o sanitarie. Ad esempio, la mancanza di un'autorizzazione paesaggistica, se necessaria, può essere un motivo di illegittimità.
L'amministrazione ha l'obbligo di valutare le osservazioni presentate e di motivare le ragioni per cui decide, eventualmente, di discostarsene.

Licenziamento illegittimo nelle imprese con meno di quindici dipendenti, contributo a cura dell'Avv. Matteo Di Battista....
19/09/2026

Licenziamento illegittimo nelle imprese con meno di quindici dipendenti, contributo a cura dell'Avv. Matteo Di Battista.

Corte Costituzionale, con la sentenza n. 118 del 2025, è nuovamente intervenuta sul regime sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi nelle imprese c.d. sottosoglia, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui prevede che l’indennità risarcitoria non possa in ogni caso superare il limite massimo di sei mensilità.
La pronuncia si colloca in linea di continuità con il precedente monito formulato dalla stessa Corte nella sentenza n. 183 del 2022, del quale rappresenta l’esito necessario a fronte del perdurante silenzio del legislatore e del mancato raggiungimento del quorum al referendum dello scorso giugno 2025.
La Consulta ribadisce che, pur rientrando nella discrezionalità legislativa la scelta di sostituire la tutela reintegratoria con una tutela esclusivamente monetaria, tale opzione resta costituzionalmente legittima solo a condizione che l’indennizzo risulti effettivo, adeguato ed idoneo a svolgere una funzione non solo compensativa, ma anche deterrente.
In questa prospettiva, il tetto rigido e invalicabile delle sei mensilità determina una compressione eccessiva della tutela del lavoratore, traducendosi in una liquidazione legale forfetizzata e standardizzata, incapace di riflettere la gravità del vizio che inficia il licenziamento e di consentire al giudice una reale personalizzazione del risarcimento, in violazione degli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.
La Corte chiarisce, tuttavia, che il vulnus costituzionale non investe il meccanismo del dimezzamento delle indennità previsto per i datori di lavoro di minori dimensioni, ritenuto compatibile con l’esigenza di bilanciamento tra tutela del lavoro e libertà di iniziativa economica, bensì l’ulteriore e cumulativa previsione di un limite massimo uniforme, che sterilizza la funzione stessa della tutela risarcitoria.
Ne deriva l’eliminazione del solo tetto delle sei mensilità, con riespansione del potere discrezionale del giudice nella determinazione dell’indennizzo, ferma restando la rilevanza del dato dimensionale che, tuttavia, non può più assurgere a criterio esclusivo ed assorbente della forza economica del datore di lavoro, dovendo essere valutato congiuntamente ad altri elementi significativi.
La decisione segna, così, un passaggio decisivo nel processo di razionalizzazione del sistema delle tutele contro i licenziamenti illegittimi, riaffermando che anche nelle piccole imprese il licenziamento resta un atto illecito che esige una risposta sanzionatoria non già meramente simbolica, ma concretamente idonea a tutelare la dignità e la libertà del lavoratore.

Il contratto preliminare di compravendita immobiliare rappresenta uno strumento negoziale di fondamentale importanza nel...
05/09/2026

Il contratto preliminare di compravendita immobiliare rappresenta uno strumento negoziale di fondamentale importanza nell'ordinamento giuridico italiano, collocandosi tra la fase delle trattative e la stipula del contratto definitivo. La sua funzione essenziale è quella di vincolare reciprocamente le parti all'obbligazione di concludere in futuro il contratto traslativo, creando sin da subito un rapporto giuridico che consente a ciascuna di agire per l'esecuzione o la risoluzione.
Sul piano strutturale, il preliminare produce esclusivamente effetti obbligatori e non reali: la proprietà si trasferisce solo con il definitivo.
Ai fini della sua validità è richiesta la stessa forma prescritta per il contratto definitivo, a pena di nullità ex art. 1351 c.c., e devono essere presenti gli elementi essenziali — bene e prezzo — anche se non è necessaria una descrizione completa di tutti gli elementi del futuro atto.
Il preliminare svolge una duplice funzione pratica: da un lato vincola le parti impedendo a ciascuna di recedere liberamente; dall'altro consente di sfruttare l'intervallo temporale necessario per completare adempimenti prodromici alla vendita, come la regolarizzazione urbanistica o l'ottenimento del mutuo.
La trascrizione del preliminare ex art. 2645-bis c.c. attribuisce inoltre un effetto prenotativo che prevale sulle trascrizioni successive a carico del promittente alienante, purché il definitivo venga trascritto nei termini di legge.
In caso di inadempimento, la parte non inadempiente può scegliere tra l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. — ottenendo una sentenza che tiene luogo del definitivo — oppure la risoluzione con risarcimento del danno e, se prevista, la ritenzione o il raddoppio della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. La risoluzione produce effetto retroattivo con obbligo restitutorio delle prestazioni già eseguite.

Particolare rilievo assume la distinzione tra il preliminare vero e proprio — assistito dalla tutela ex art. 2932 c.c. — e la mera puntuazione o minuta, priva di effetti vincolanti. Altrettanto rilevante è la figura del preliminare ad effetti anticipati, ammessa dall'ordinamento, in cui la consegna anticipata del bene configura in capo al promissario acquirente una detenzione qualificata e non il possesso. Infine, nelle compravendite di immobili in costruzione, la legge impone specifiche tutele a favore del promissario acquirente, tra cui la fideiussione a garanzia delle somme versate.
L'intervento di un Legale di riferimento della materia immobiliare è fondamentale nell'evitare di incorrere in errori che possano comportare criticità nella fase delle trattative ed in quella della compravendita.

Lo Studio Legale Bocchini Giglioni nasce da una visione condivisa del ruolo di Avvocato, fondata su impegno e specializzazione come valori di riferimento.

05/09/2026

A chi spetta l'ottenimento delle autorizzazioni (licenze, agibilità, SCIA, ecc.) in una attività commerciale?

Di regola, nei contratti di locazione ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate all'attività che intende esercitare e di ottenere le relative autorizzazioni amministrative. Il locatore non è tenuto a conseguire tali permessi, a meno che non si sia specificamente impegnato a farlo nel contratto.

Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati a uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene locato, per cui, escluso che sia onere del locatore conseguire tali autorizzazioni, ove il conduttore non riesca ad ottenerle, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario, e ciò quand'anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato.

Una semplice enunciazione nel contratto dell'uso pattuito (es. "uso ristorante") non è sufficiente a far sorgere un obbligo di garanzia in capo al locatore.

La responsabilità si sposta sul locatore in due circostanze principali:

Garanzia Contrattuale Specifica se il locatore ha assunto un obbligo specifico nel contratto, garantendo il rilascio dei permessi o l'idoneità giuridica dell'immobile a un determinato uso. Ad esempio, se il contratto prevede che la porzione immobiliare in oggetto è concessa in locazione per l'uso cui è destinata nei titoli urbanistici e cioè per uso commerciale, il locatore garantisce tale destinazione. Se l'immobile risulta avere una destinazione diversa (es. artigianale), il locatore è inadempiente, a meno che non dimostri che tale difformità non era di ostacolo all'ottenimento dei permessi .

Inidoneità Assoluta del Bene si verifica quando l'eccezione più rilevante si verifica quando il mancato rilascio delle autorizzazioni dipende da carenze intrinseche o caratteristiche proprie del bene locato che ne ostacolano in modo assoluto l'utilizzo per lo scopo pattuito. In questo caso, il locatore è inadempiente al suo obbligo fondamentale di consegnare un bene idoneo all'uso convenuto (art. 1575 c.c.).

Ciò si verifica, ad esempio, in presenza di abusi edilizi, irregolarità urbanistiche insanabili (es. altezza interna inferiore ai minimi di legge) o vizi strutturali (come una canna fumaria non a norma che impedisce l'autorizzazione sanitaria) che rendono impossibile l'esercizio dell'attività.

In tali situazioni, l'inadempimento del locatore è considerato grave e il conduttore può agire per la risoluzione del rapporto.

Sospensione dell'esecuzione di sfratto per motivi sanitari del conduttore – L'opposizione 617 cpc non è strumento idoneo...
25/08/2026

Sospensione dell'esecuzione di sfratto per motivi sanitari del conduttore – L'opposizione 617 cpc non è strumento idoneo, prevale la tutela della proprietà

L'ordinanza del Tribunale di Roma, resa nell'ambito di un'opposizione agli atti esecutivi proposta contro una procedura di rilascio, offre un chiarimento netto sui limiti di operatività della tutela cautelare nel processo esecutivo.
Il caso trae origine dall'esecuzione di uno sfratto per morosità già convalidato, rispetto al quale l'occupante aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione facendo leva su età avanzata, condizioni di salute, ridotta autosufficienza, modeste risorse economiche e difficoltà nel reperire un diverso alloggio.
In un primo momento il Giudice aveva disposto la sospensione inaudita altera parte, ma, all'esito del contraddittorio, ha revocato tale misura e rigettato l'opposizione.
La motivazione centrale della mancata sospensione risiede, anzitutto, nella natura dell'opposizione ex art. 617 cpc, che serve a denunciare vizi formali degli atti esecutivi o irregolarità del procedimento.
Secondo il Tribunale, l'opponente non aveva indicato alcun vizio del titolo esecutivo, del precetto, del verbale di accesso o di altri atti della procedura, ma aveva fondato il ricorso soltanto sulle proprie condizioni personali e sociali.
Questo profilo è decisivo: il disagio abitativo e la fragilità sanitaria, pur seriamente documentati, non possono essere trasformati in una causa di paralisi dell'esecuzione quando manca una censura processuale tipica sugli atti.
Il Giudice, infatti, riconosce espressamente che la documentazione medica prova una condizione di non completa autosufficienza della ricorrente.
Tuttavia, tale accertamento non conduce alla sospensione, perché la tutela di bisogni sanitari e abitativi deve essere assicurata attraverso la rete familiare e i servizi pubblici competenti, e non mediante il prolungamento della permanenza nell'immobile a carico del creditore procedente.
Il secondo motivo della mancata sospensione è dunque il bilanciamento degli interessi: le condizioni del debitore non possono comprimere ulteriormente il diritto del proprietario a conseguire il rilascio sulla base di un titolo esecutivo già formatosi.
Il Tribunale valorizza, inoltre, il tempo già trascorso dalla convalida dello sfratto ed i rinvii già concessi per agevolare il trasferimento, ritenendo che ulteriori differenziamenti aggresserebbero ingiustificatamente la posizione della proprietà.
Rileva anche il contesto complessivo della vicenda, segnato – secondo quanto rappresentato dalla resistente – da una morosità protratta e dalle precedenti procedure concluse con accordi transattivi rimasti inadempiuti.
Ne emerge una linea argomentativa rigorosa: il processo esecutivo non può essere piegato a finalità assistenziali, pur meritevoli di considerazione sul piano sociale.
Proprio per questo il Giudice revoca la sospensione cautelare già concessa, ritenendo insussistenti i presupposti per mantenerla.
La decisione, però, non ignora la condizione di debolezza dell'avversario: le spese della fase cautelare vengono integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della fragilità personale della stessa.
Inoltre, il provvedimento dispone la comunicazione a Roma Capitale e agli uffici competenti in materia di servizi sociali ed emergenza abitativa, affinché siano valutati eventuali interventi di sostegno.
Il messaggio dell'ordinanza è chiaro: la protezione della persona fragile va assicurata con strumenti amministrativi e sociali, non con una sospensione dell'esecuzione priva di base processuale.
Sotto questo profilo, la pronuncia si segnala per la netta separazione tra piano dell'assistenza sociale e piano della legittimità dell'azione esecutiva.
Si tratta di una decisione che, pur sensibile alla fragilità dell'occupante, ribadisce che il processo esecutivo non può essere sospeso per finalità diverse da quelle tipiche previste dall'ordinamento.

Tribunale di Roma rge 80153/2026 – Giudice Cecchini, III sezione

Si è conclusa la V edizione del Corso annuale di formazione e aggiornamento professionale di Azione Legale, organizzato ...
25/07/2026

Si è conclusa la V edizione del Corso annuale di formazione e aggiornamento professionale di Azione Legale, organizzato in collaborazione con Il Sole 24 ORE e coordinata dagli Avvocati Antonino Galletti, Federico Bocchini e Francesco Giglioni.

Un percorso lungo un intero anno formativo, articolato in dieci seminari e dedicato alle principali tematiche di attualità per il mondo giuridico e professionale: dalla deontologia al diritto del lavoro, dal diritto immobiliare e di famiglia alla mediazione, dalla crisi d’impresa alla privacy, fino al diritto bancario, condominiale e urbanistico.

L’edizione 2025/2026 ha registrato complessivamente 3.320 presenze - con una media di oltre 300 partecipanti ad incontro - coinvolgendo Avvocati, Praticanti, Commercialisti, Magistrati, Ingegneri, Architetti, Professori universitari, Psicologi, Esperti bancari e Professionisti provenienti da tutta Italia.

Un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi e che conferma il Corso quale appuntamento ormai consolidato nel panorama della formazione professionale forense romana e nazionale.

La qualità degli incontri è stata resa possibile grazie al contributo degli autorevoli relatori intervenuti e dalla voglia di migliorare anno dopo anno il percorso formativo ed il progetto posto a fondamento del Corso.

Le registrazioni degli incontri continueranno inoltre a essere disponibili sul canale YouTube ufficiale di Azione Legale, sempre gratuitamente.

Stiamo già lavorando alla programmazione della VI edizione, all'evento di presentazione ed alla scaletta degli eventi, con la massima attenzione ad inserire i temi del diritto che maggiormente saranno di interesse o di innovazione per il prossimo ciclo.

Il nostro ringraziamento va a tutti i Relatori, al Comitato scientifico, ai Colleghi che hanno avuto il piacere di partecipare al Corso ma, in particolare, vogliamo ringraziare i Partner che hanno sostenuto il progetto e senza i quali la gratuità del percorso formativo e l'offerta in doppia modalità (Dal vivo dal Teatro degli Eroi di Roma - da remoto sulla piattaforma del S24h) non sarebbero stati possibili.

Un grazie davvero a:

- Il Sole 24 Ore con Alessandro Genova, Luciano Dettore, Cristian Rongone

- Banca Mediolanum con Federico Ajmone Cat e Paolo Ajmone Cat

- Consolle Avvocato con Paolo Esposito, Elena Sara Cometto, Antonello Allocco

- PUNTOTELEMATICO INFORMATICA PER AVVOCATI con Raffaella Paoluzzi e Paolo Vincenti

- CENTRO SERVIZI INVESTIGATIVI con Fabio Di Venosa

- Doxer con Andrea Bassi

- Teatro degli Eroi di Roma con Pier Luigi Nicoletti

- Caseromaimmobiliare con Silvano Monescalchi

Sognando un 2026 - 2027 ancora migliore, arrivederci alla prossima edizione e buona estate.

Anche quest’anno abbiamo voluto rispettare una tradizione a cui teniamo particolarmente: dedicare un pomeriggio e una se...
18/07/2026

Anche quest’anno abbiamo voluto rispettare una tradizione a cui teniamo particolarmente: dedicare un pomeriggio e una serata al nostro team, lontano dalle aule e dalle scrivanie.

Tra strategia, adrenalina e tante risate durante un’avvincente partita di paintball, seguite da una piacevole cena sul mare a Fregene, abbiamo condiviso momenti di autentica convivialità, rafforzando quello spirito di squadra che rappresenta uno dei valori fondamentali del nostro Studio.

È stata anche l’occasione per brindare a un anno intenso, impegnativo e ricco di soddisfazioni: un anno di crescita professionale e umana, che ha visto l’ingresso di due nuovi colleghi nel nostro organico e il raggiungimento di un importante traguardo per due dei nostri ragazzi, che hanno conseguito il titolo di Avvocato.

I risultati si costruiscono ogni giorno con competenza, dedizione e collaborazione. Per questo crediamo che investire nelle persone e nei rapporti sia il modo migliore per affrontare insieme le sfide future.

Un brindisi al percorso fatto e a tutto ciò che ci aspetta

L’Avv.  Federico Bocchini, Presidente del Centro Studi Giuridici di Confabitare, è intervenuto a Torino sui temi di magg...
28/06/2026

L’Avv. Federico Bocchini, Presidente del Centro Studi Giuridici di Confabitare, è intervenuto a Torino sui temi di maggiore attualità per il settore, contribuendo al dibattito con il proprio approfondimento giuridico.

Per il nostro Studio legale è stato presente anche l'Avv. Matteo Di Battista.

Nel corso delle tre giornate sono stati affrontati argomenti centrali quali locazioni abitative, politiche abitative, transizione energetica e fiscalità immobiliare, con un proficuo scambio di esperienze tra le realtà territoriali, valorizzando le peculiarità e le diverse esigenze dei vari contesti locali.

L'Avv. Federico Bocchini è intervenuto presso la  Corte di Cassazione nell’ambito del convegno dedicato al tema “Albergh...
14/06/2026

L'Avv. Federico Bocchini è intervenuto presso la Corte di Cassazione nell’ambito del convegno dedicato al tema “Alberghiero ed extra alberghiero: confronto, convivenza o competizione?”, un argomento di grande attualità che coinvolge operatori, istituzioni e professionisti del settore.

L’incontro si è aperto con un tavolo politico di alto livello, nel corso del quale l’On. Gianluca Caramanna ha offerto importanti spunti di riflessione sulle prospettive di sviluppo e regolamentazione del comparto turistico-ricettivo.

Sono, inoltre, intervenuti Antonello Aurigemma presidente del Consiglio regionale del Lazio e Marco Celani Presidente di Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi - AIGAB, dando avvio a un confronto particolarmente vivace e stimolante, arricchito da domande, osservazioni e contributi provenienti dai numerosi partecipanti.

Un dibattito di assoluto livello, impreziosito dalla presenza del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Alessandro Graziani, dell’ex Presidente Avv. Paolo Nesta e della Consigliera Avv. Silvia Cappelli.

Dopo l’interessante relazione del Collega Vito Pacillo, dedicata al rapporto tra regolamenti condominiali e strutture ricettive, l'Avv. Bocchini ha avuto modo di approfondire il confronto tra i diversi modelli di ospitalità, analizzando le principali differenze normative che caratterizzano il settore.

In particolare, ha esaminato il tema sia sotto il profilo civilistico — con specifico riferimento alle strutture alberghiere, alla disciplina della Legge n. 392/1978 e all’istituto dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale — sia sotto il profilo amministrativo, evidenziando le differenze regolamentari, organizzative e di servizi che distinguono le varie forme di ospitalità presenti oggi sul mercato.

Il confronto tra settore alberghiero ed extra alberghiero continua a rappresentare una delle sfide più rilevanti per il futuro del turismo italiano. Occasioni come questa consentono di affrontare il tema con approccio tecnico, equilibrio e attenzione alle esigenze di tutti gli operatori coinvolti.

Indirizzo

Via VITTORIA COLONNA, 32
Rome
00193

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 13:00
15:00 - 19:30
Martedì 09:30 - 13:00
15:00 - 19:30
Mercoledì 09:30 - 13:00
15:00 - 19:30
Giovedì 09:30 - 13:00
15:00 - 19:30
Venerdì 09:30 - 13:00
15:00 - 19:30

Notifiche

Lascia la tua email e sarai tra i primi a sapere quando BocchiniGiglioni Studio Legale pubblica novità e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a BocchiniGiglioni Studio Legale:

Scelte rapide

Condividi