28/09/2026
Cessione della sovranità monetaria e controlimiti
Il presente lavoro esamina la legittimità costituzionale della cessione della sovranità monetaria alla Banca Centrale Europea alla luce dell'art. 11 della Costituzione italiana. La tesi centrale è che la Corte Costituzionale non abbia mai sottoposto tale cessione a una verifica effettiva dei controlimiti, dando per scontata la copertura dell'art. 11 senza accertare se la moneta unica persegua le finalità di «pace e giustizia fra le Nazioni» che la norma pone come condizione. Il paper sviluppa quattro linee argomentative complementari: (i) il deficit strutturale di legittimazione democratica della BCE, istituzione tecnocratica sottratta al controllo parlamentare, le cui decisioni producono effetti distributivi di natura politica; (ii) il rapporto tra l'art. 11 e l'evoluzione della Politica Estera e di Sicurezza Comune, con particolare riguardo alla compatibilità tra il ripudio della guerra e gli impegni di difesa assunti in sede europea, e al nesso tra pennino monetario e capacità di finanziare la difesa; (iii) il confronto con la giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht tedesco (Gauweiler, Weiss, Lisbona), che ha elaborato controlli sostanziali assenti in Italia; (iv) il test dell'atto che né Roma né Karlsruhe hanno compiuto fino in fondo: chi emette l'unità di conto spendibile nell'ordinamento italiano e chi si tiene il residuo di quell'emissione (signoraggio in senso lato). Senza questa domanda, il giudizio sui controlimiti resta un giudizio sulla formula dei Trattati, non sull'atto che i Trattati coprono. L'analisi conclude che la questione della sovranità monetaria richiede un riesame che non può essere eluso attraverso automatismi interpretativi. La cessione del 1992-99 non è solo uno spostamento di «politica dei tassi». È lo spostamento del luogo in cui nasce la ricevuta e del soggetto che intasca ciò che la scrittura vale.
Il presente lavoro esamina la legittimità costituzionale della cessione della sovranità monetaria alla Banca Centrale Europea alla luce dell'art. 11 della Costituzione italiana. La tesi centrale è che la Corte Costituzionale non abbia mai