06/12/2023
RIFORMA CARTABIA, DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Una delle maggiori novità introdotte dalla Riforma Cartabia in materia di famiglia, è la possibilità, data alle parti, di presentare la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio, garantendo, in un’ottica di economia processuale, una riduzione dei tempi e dei costi del processo.
Dal 1 marzo 2023, infatti, è entrato in vigore l’art. 473 bis.49 c.p.c. il quale consente la proposizione, negli atti introduttivi del procedimento di separazione, anche della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e delle domande a questa connesse.
Tuttavia, anche se la domanda è unica, il legislatore ha lasciato fermi i termini di legge che devono intercorrere tra la data della separazione e quella del divorzio, previsti in sei mesi o in un anno a seconda che il procedimento sia giudiziale o consensuale.
Tale circostanza ha inizialmente creato dubbi interpretativi in merito all’effettiva possibilità di proporre la domanda simultanea di separazione e divorzio anche nei giudizi consensuali, portando diversi Tribunali a pronunciarsi in maniera opposta. Ed invero la domanda era stata ritenuta inammissibile dal Tribunale di Firenze (s.n. 4458/2023) e consentita invece dai Tribunali di Milano (s.n. 3542/2023), Vercelli, Genova e Lamezia Terme.
A dirimere la questione, riportando uniformità nei vari Tribunali di merito, è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 del 16.10.2023, secondo la quale “in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473 bis 51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. La pronuncia appare senz’altro maggiormente in linea con la ratio ispiratrice della Riforma Cartabia, volta a ristabilire una ragionevole durata dei processi.
Con la sentenza in questione, la Suprema Corte ha dunque posto fine alla difformità di pronunce di merito, ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell’art. 473 bis c.p.c., ammettendo definitivamente la domanda congiunta di separazione e divorzio sia per i procedimenti giudiziali che in quelli consensuali.