Studio Legale Caruso

Studio Legale Caruso Consulenza legale giudiziale e stragiudiziale Lo studio è composto da sei professionisti e dagli addetti alla segreteria ed ai servizi amministrativi.

Ha due sedi, la principale a Roma e l’altra ad Albano Laziale ed, avvalendosi di un ampia rete di studi collegati, opera su tutto il territorio nazionale. I professionisti sono in grado di fornire assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia civile, del lavoro, commerciale, fallimentare e penale anche avanti alle Magistrature superiori.

E’ reato non corrispondere l'assegno di mantenimento mensile al coniuge separato. Cass. n. 2098 del 17.01.2024   Pronunc...
24/01/2024

E’ reato non corrispondere l'assegno di mantenimento mensile al coniuge separato. Cass. n. 2098 del 17.01.2024


Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale ad un uomo per il reato di cui all’art. 570 bis c.p. per aver omesso di versare per quattro mesi l'assegno di mantenimento mensile alla moglie separata, nonché di contribuire al pagamento delle spese straordinarie per il figlio minore nella misura del 50%, la Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza 17 gennaio 2024, n. 2098 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui la condotta del soggetto che viola solo gli obblighi di natura economica nei confronti del coniuge separato senza far mancare a questi i mezzi di sussistenza non potrebbe essere considerata attualmente reato – ha invece riaffermato il principio che il reato di cui all'art. 570-bis c.p. sia configurabile anche nel caso in cui l'omesso versamento abbia ad oggetto l'assegno previsto in favore del coniuge separato.

RIFORMA CARTABIA, DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO Una delle maggiori novità introdotte dalla Riforma Cartabi...
06/12/2023

RIFORMA CARTABIA, DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Una delle maggiori novità introdotte dalla Riforma Cartabia in materia di famiglia, è la possibilità, data alle parti, di presentare la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio, garantendo, in un’ottica di economia processuale, una riduzione dei tempi e dei costi del processo.
Dal 1 marzo 2023, infatti, è entrato in vigore l’art. 473 bis.49 c.p.c. il quale consente la proposizione, negli atti introduttivi del procedimento di separazione, anche della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e delle domande a questa connesse.
Tuttavia, anche se la domanda è unica, il legislatore ha lasciato fermi i termini di legge che devono intercorrere tra la data della separazione e quella del divorzio, previsti in sei mesi o in un anno a seconda che il procedimento sia giudiziale o consensuale.
Tale circostanza ha inizialmente creato dubbi interpretativi in merito all’effettiva possibilità di proporre la domanda simultanea di separazione e divorzio anche nei giudizi consensuali, portando diversi Tribunali a pronunciarsi in maniera opposta. Ed invero la domanda era stata ritenuta inammissibile dal Tribunale di Firenze (s.n. 4458/2023) e consentita invece dai Tribunali di Milano (s.n. 3542/2023), Vercelli, Genova e Lamezia Terme.
A dirimere la questione, riportando uniformità nei vari Tribunali di merito, è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 del 16.10.2023, secondo la quale “in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473 bis 51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. La pronuncia appare senz’altro maggiormente in linea con la ratio ispiratrice della Riforma Cartabia, volta a ristabilire una ragionevole durata dei processi.
Con la sentenza in questione, la Suprema Corte ha dunque posto fine alla difformità di pronunce di merito, ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell’art. 473 bis c.p.c., ammettendo definitivamente la domanda congiunta di separazione e divorzio sia per i procedimenti giudiziali che in quelli consensuali.

Riaperto il processo di Serena Mollicone: la Corte d'Appello di Roma ha accolto la richiesta della Procura Generale.
27/10/2023

Riaperto il processo di Serena Mollicone: la Corte d'Appello di Roma ha accolto la richiesta della Procura Generale.

Serena Mollicone: Riaperto il processo.

La Corte d'Appello di Roma ha accolto la richiesta della Procura Generale che ha sollecitato anche l'ascolto di 44 testimoni. Nell'udienza del 20 novembre saranno sentiti tutti i consulenti delle parti. In base a quanto emergerà, poi si procederà all'eventuale ascolto di testi. Tra quelli dell'accusa, anche l’ex comandante della stazione dei Carabinieri di Fontana Liri, cui il brigadiere Santino Tuzi avrebbe confidato di aver visto la ragazza entrare nella caserma di Arce il giorno della scomparsa. In primo grado, quando tutti gli imputati sono stati assolti, era stato escluso.

Da Chi l'ha visto?

[PAGINA e VIDEO]→ http://www.chilhavisto.rai.it/dl/clv/Misteri/ContentSet-d6633e47-79fd-4337-8993-a63484c25aac.html

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17/06/2023

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I nuovi parametri forensi

“Excusatio non petita, accusatio manifesta” è una locuzione latina, la cui traduzione letterale è "Scusa non richiesta, ...
05/06/2023

“Excusatio non petita, accusatio manifesta” è una locuzione latina, la cui traduzione letterale è "Scusa non richiesta, accusa manifesta”.
Il senso di questa locuzione è: se non hai niente di cui giustificarti, non scusarti.
Affannarsi a giustificare il proprio operato senza che sia richiesto può infatti essere considerato un unico indizio del fatto che si abbia qualcosa da nascondere, anche se si è realmente innocenti.
Tale espressione, pur non essendo prettamente legata al mondo del diritto, è stata utilizzata in più occasioni dai Giudici della Cassazione, i quali hanno fatto riferimento alla locuzione latina, ravvisando nelle precisazioni e/o affermazioni delle parti in causa "il sapore di una excusatio non petita..."

LA RECIDIVA REITERATALe Sezioni Unite si pronunciano sui presupposti del riconoscimento della recidiva reiterata.L’infor...
25/05/2023

LA RECIDIVA REITERATA

Le Sezioni Unite si pronunciano sui presupposti del riconoscimento della recidiva reiterata.
L’informazione provvisoria all’esito dell’udienza del 30.03.2023

La recidiva, ai sensi dell’articolo 99 del Codice Penale, è una circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, e riguarda il soggetto che, essendo già stato condannato per aver commesso un delitto non colposo, ne commette un altro.
Il codice penale disciplina 4 forme di recidiva:
- la recidiva semplice, cioè colui che commette un delitto non colposo essendo già stato condannato per un precedente delitto non colposo;
- la recidiva aggravata, cioè quando il soggetto commette un reato che è della stessa indole di quello commesso in precedenza (cd. recidiva specifica) oppure quando il delitto è commesso entro cinque anni dalla commissione del precedente delitto non colposo (cd. recidiva infraquinquennale);
- la recidiva pluriaggravata, la quale ricorre quando il delitto è commesso in maniera tale che più di una delle circostanze che da sole giustificherebbero l’applicazione della recidiva aggravata, si manifestano contemporaneamente (per esempio si ha recidiva pluriaggravata quando il reo commette un nuovo delitto non colposo entro cinque anni da quello commesso in precedenza e viola anche la stessa disposizione di legge);
- la recidiva reiterata, che ricorre quando il delitto non colposo viene commesso da un soggetto che era già stato dichiarato recidivo in precedenza.
In relazione a quest’ultimo tipo di recidiva, con ordinanza n. 36738/2022, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “Se, al fini del riconoscimento della recidiva reiterata, sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale“.
All’esito dell’udienza del 30 marzo 2023, la Suprema Corte ha diffuso la seguente soluzione: “Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione“.

 DURA LEX SED LEXIl brocardo latino “dura lex, sed lex”, letteralmente “la legge è dura, ma è legge”, ha un’origine anti...
22/05/2023



DURA LEX SED LEX

Il brocardo latino “dura lex, sed lex”, letteralmente “la legge è dura, ma è legge”, ha un’origine antichissima, già presente nel Digesto, dov’era riferito ad una legge rigorosa che regolava l’affrancamento degli schiavi.
Letteralmente, pertanto, è un’esortazione al rispetto della legge che deve essere sempre osservata ed applicata, anche quando è particolarmente severa.
Nel tempo, naturalmente, ha assunto un’accezione più generale e, oggigiorno, è un’espressione spesso usata per indicare la necessità di accettare un'imposizione o una situazione quando il dovere lo esige.

  La misura cautelare in carcere può essere applicata solo come "extrema ratio".Tutte le misure cautelari devono essere ...
18/05/2023



La misura cautelare in carcere può essere applicata solo come "extrema ratio".

Tutte le misure cautelari devono essere applicate seguendo i tre criteri previsti dall’art. 275 c.p.p., i quali guidano il magistrato nella scelta della misura cautelare da adottare nel caso concreto:
a) Criterio di idoneità o adeguatezza;
b) Criterio di proporzionalità;
c) Criterio della gradualità.
Il comma 3 dell’art. 275 c.p.p. prevede un’ulteriore indicazione in ordine all’applicazione della misura cautelare in carcere, disponendo che tale misura può essere disposta solo quando le altre, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.
Alla luce di tale comma, il carcere diviene una vera e propria “extrema ratio”.
A supporto di tale assunto vi è anche la disposizione contenuta nel comma 3 bis dell’art. 275 c.p.p., in merito alla doppia motivazione che il magistrato deve fornire nel caso in cui scegliesse l’applicazione della misura cautelare in carcere.
Ed infatti, al giudice in tal caso, è imposto l’obbligo di motivare non solo i motivi che sorreggono l’applicazione della misura in carcere (medesimo obbligo imposto anche per tutte le altre M.C.), ma anche di motivare in ordine alle ragioni per le quali le altre misure coercitive o interdittive, risultino inadeguate anche se applicate congiuntamente.

MEZZI DI PROVA VS MEZZI DI RICERCA DELLA PROVAI mezzi di prova sono gli strumenti mediante i quali, durante il processo,...
16/05/2023

MEZZI DI PROVA VS MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

I mezzi di prova sono gli strumenti mediante i quali, durante il processo, viene rappresentato al giudice l’esistenza – o l’inesistenza – di un fatto di reato.
I mezzi di prova c.d. “tipici”, disciplinati nel libro 3, titolo 2 c.p.p., sono:
- la testimonianza (artt. 194-207);
- l’esame delle parti (artt. 208-210);
- i confronti (artt. 211-212);
- le ricognizioni (artt. 213-217);
- gli esperimenti giudiziali (artt. 218-219);
- la perizia (artt. 220- 233);
- i documenti (artt-234-243).
L’art. 189 c.p.p. apre spazio, nel nostro processo penale, anche a mezzi di prova c.d. “atipici”, disponendo che, quando viene richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il Giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e questa non pregiudica la libertà morale della persona.

I mezzi di ricerca della prova sono, invece, strumenti mediante i quali possono essere rintracciati, di solito durante la fase delle indagini preliminari, gli elementi di prova.
I mezzi di ricerca della prova, disciplinati nel libro 3, titolo 3 c.p.p., sono:
- l’ispezione (artt. 244 – 246)
- la perquisizione (artt. 247 – 252 bis)
- il sequestro probatorio (artt. 253 – 263)
- le intercettazioni (artt. 266 – 271)
Tutti gli elementi accertati attraverso tali mezzi, rientreranno poi direttamente nel fascicolo del dibattimento, in ragione della loro natura di “atti a sorpresa” e, come tali, irripetibili.

La testata all’avversario a gioco fermo è reato.Nel calcio integra il reato di lesioni personali la testata all'avversar...
27/03/2023

La testata all’avversario a gioco fermo è reato.

Nel calcio integra il reato di lesioni personali la testata all'avversario a gioco fermo, in quanto, in tal caso, non può sussistere la scriminante dell’esercizio dell’attività sportiva. Cass. pen., sez. 5, sentenza n. 11225/2023.

La vicenda trae origine da un calciatore che, durante una partita, mentre il gioco era fermo,, ha colpito con una violenta testata un avversario.
La Cassazione, confermando la sentenza di primo grado, ha escluso che il colpo sia stato frutto del solo agonismo sportivo ed ha ritenuto la volontarietà delle lesioni in ragione della fase di gioco fermo.
Ed invero, i Giudici Supremi ribadiscono che non sussistono i presupposti di applicabilità della scriminante sportiva:
- quando si constati assenza di collegamento funzionale tra l'evento lesivo e la competizione sportiva;
- quando la violenza esercitata risulti sproporzionata in relazione alle concrete caratteristiche del gioco e alla natura e rilevanza dello stesso;
- quando la finalità lesiva costituisce prevalente spinta all'azione, anche ove non consti, in tal caso, alcuna violazione delle regole dell'attività".
Ancora, si è affermato che, in tema di competizioni sportive, anche laddove la condotta avvenga nel corso dell'azione di gioco, la stessa, non può ricomprendere indiscriminatamente tutto ciò che avvenga in campo, sia pure nei tempi di durata regolamentare dell'incontro.

Il brocardo “Ignorantia legis non excusat” – letteralmente “l’ignoranza della legge non scusa” – indica un principio sec...
20/02/2023

Il brocardo “Ignorantia legis non excusat” – letteralmente “l’ignoranza della legge non scusa” – indica un principio secondo il quale nessuno può invocare l'ignoranza totale o parziale della legge al fine di eludere l'applicazione di una norma.
Le leggi, infatti, una volta pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica si presumono conosciute da tutti e sono obbligatorie.
Tale presunzione, in origine, era concepita in termini di assolutezza e non permetteva che l'ignoranza - cioè la non conoscibilità - o l'errore - cioè la divergenza tra rappresentazione soggettiva e realtà oggettiva - potessero essere causa di esclusione della responsabilità penale. Si trattava di un'impostazione decisamente rigorosa che secondo parte della dottrina e della giurisprudenza risultava contrastante con il principio di colpevolezza sancito nell'art. 27 Cost..
Accogliendo le istanze di dottrina e giurisprudenza, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 364/1988, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5 "nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità della ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile", intendendosi con la locuzione “inevitabile” una situazione di ignoranza assolutamente eccezionale in cui versi il soggetto agente, come quando vi sia una totale mancanza di socializzazione (un esempio una persona che ha passato tutta la vita nella giungla senza avere alcun contatto), o quando vi sia una totale oscurità del testo legislativo, così grave da non poterne comprendere la portata precettiva o, ancora, in presenza di un "gravemente caotico atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari".
Alla luce della predetta sentenza della Corte Costituzionale, l’art. 5 c.p. andrebbe dunque letto nei seguenti termini: nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale, salvo che l’ignoranza sia stata inevitabile.

Renato Caruso
09/02/2023

Renato Caruso

Indirizzo

Via Cristoforo Colombo 440
Rome
00145

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:30
Martedì 09:00 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 19:30
Giovedì 09:00 - 19:30
Venerdì 09:00 - 18:00

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