04/11/2025
🔹 Trasferimenti immobiliari in sede di separazione o divorzio: cosa sapere
Quando una coppia si separa o divorzia, può accadere che – nell’ambito degli accordi – uno dei coniugi trasferisca all’altro (o ai figli) la proprietà di un immobile.
👉 Questi trasferimenti immobiliari effettuati in sede di separazione o divorzio non sono soggetti a imposte di registro, ipotecarie e catastali, né all’imposta di bollo.
📜 Il beneficio fiscale deriva dall’art. 19 della Legge n. 74/1987, secondo cui tutti gli atti e i provvedimenti relativi alla separazione o al divorzio sono esenti da imposte e tasse, quando finalizzati a dare esecuzione agli accordi omologati o alla sentenza.
💡 Ciò significa che:
• il trasferimento può riguardare la casa familiare, ma anche altri beni immobili;
• può essere disposto a favore dell’altro coniuge o dei figli, anche in sostituzione o a titolo di mantenimento;
• non serve un atto separato dal verbale di separazione o divorzio: il trasferimento può essere inserito direttamente negli accordi, purché sia chiaro e venga recepito nel provvedimento del giudice.
⚖️ È una soluzione spesso utilizzata per:
• garantire un equo riequilibrio patrimoniale tra i coniugi;
• assicurare un’abitazione ai figli minori;
• ridurre i costi fiscali legati alla divisione dei beni.
📌 Attenzione: per mantenere l’esenzione, l’atto deve essere strettamente connesso agli accordi di separazione o divorzio e non può avere finalità speculative o estranee al regolamento dei rapporti tra i coniugi.
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✳️ In sintesi: i trasferimenti immobiliari in sede di separazione o divorzio possono rappresentare una scelta fiscalmente vantaggiosa e giuridicamente sicura, se ben strutturati e formalizzati con l’assistenza di un professionista.
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