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ART. 1 – PRINCIPIO DEL RISULTATOTAR Piemonte, Sez. I, 15 maggio 2024, N. 514La concorrenza non deve essere vista come un...
11/02/2026

ART. 1 – PRINCIPIO DEL RISULTATO
TAR Piemonte, Sez. I, 15 maggio 2024, N. 514
La concorrenza non deve essere vista come un fine ma come il mezzo attraverso il quale viene tutelato l’interesse pubblico ad un affidamento efficace, tempestivo ed efficientemente eseguito.

La stazione appaltante deve effettuare a monte una selezione degli operatori che dimostrino «diligenza» e «professionalità», quali «sintomi» di una affidabilità che su di essi dovrà esser riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno il servizio oggetto di affidamento (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. III, 12 dicembre 2023, n. 3738).

La presenza del tatuaggio è sempre causa di esclusione in sede concorsuale ai fini del reclutamento nelle FF.AA. e di po...
11/02/2026

La presenza del tatuaggio è sempre causa di esclusione in sede concorsuale ai fini del reclutamento nelle FF.AA. e di polizia, qualora esso, quale che ne sia l’entità o il soggetto rappresentato, sia collocato «nelle parti del corpo non coperte dall’uniforme», dovendosi a tal fine fare riferimento a tutti i tipi di uniforme utilizzati e/o utilizzabili nell’ambito del servizio.

19/11/2025

𝗜𝗟 𝗣𝗔𝗚𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗜𝗙𝗙𝗘𝗥𝗜𝗧𝗢 𝗘 𝗗𝗜𝗟𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗔𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗧𝗥𝗔𝗧𝗧𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢
𝗗𝗜 𝗙𝗜𝗡𝗘 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗭𝗜𝗢 (𝗧𝗙𝗦) 𝗘̀ 𝗨𝗡𝗔 𝗠𝗜𝗦𝗨𝗥𝗔 𝗖𝗛𝗘 𝗛𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢 𝗟𝗔 𝗦𝗨𝗔 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗔 𝗥𝗔𝗚𝗜𝗢𝗡𝗘𝗩𝗢𝗟𝗘𝗭𝗭𝗔.
È ben noto che l’attuale normativa prevede che il dipendente pubblico percepisca il TFS a notevole distanza di tempo dalla cessazione dal servizio e in più ratei annuali in relazione all’importo da percepire.
Le norme che regolano la fattispecie sono chiare e non si prestano a interpretazioni adeguatrici o costituzionalmente orientate per cui possono solo essere assoggettate allo scrutinio di legittimità costituzionale.
La Corte costituzionale già con sentenza n. 159 del 25 giugno 2019 ha ritenuto che “𝘓𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘪𝘱𝘭𝘪𝘯𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘦𝘴𝘴𝘪𝘷𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘪𝘭𝘢𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘪 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘪 𝘥𝘪 𝘦𝘳𝘰𝘨𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘰𝘷𝘶𝘵𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘦𝘴𝘴𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰 𝘩𝘢 𝘴𝘮𝘢𝘳𝘳𝘪𝘵𝘰 𝘶𝘯 𝘰𝘳𝘪𝘻𝘻𝘰𝘯𝘵𝘦 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰𝘳𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘧𝘪𝘯𝘪𝘵𝘰 𝘦 𝘭𝘢 𝘪𝘯𝘪𝘻𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘯𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘪𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘰𝘭𝘪𝘥𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘭’𝘢𝘷𝘦𝘷𝘢 𝘨𝘪𝘶𝘴𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘵𝘢. 𝘊𝘰𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘢𝘳𝘦 𝘳𝘪𝘧𝘦𝘳𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘢𝘪 𝘤𝘢𝘴𝘪 𝘪𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘳𝘢𝘨𝘨𝘪𝘶𝘯𝘵𝘪 𝘪 𝘭𝘪𝘮𝘪𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘦𝘵𝘢̀ 𝘦 𝘥𝘪 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘻𝘪𝘰, 𝘭𝘢 𝘥𝘶𝘱𝘭𝘪𝘤𝘦 𝘧𝘶𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘳𝘦𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘥𝘦𝘯𝘻𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘪𝘯𝘥𝘦𝘯𝘯𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘧𝘪𝘯𝘦 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘰, 𝘤𝘰𝘯𝘲𝘶𝘪𝘴𝘵𝘢𝘵𝘦 «𝘢𝘵𝘵𝘳𝘢𝘷𝘦𝘳𝘴𝘰 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢̀ 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘧𝘳𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘦𝘴𝘴𝘢» (𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘯. 106 𝘥𝘦𝘭 1996, 𝘱𝘶𝘯𝘵𝘰 2.1. 𝘥𝘦𝘭 𝘊𝘰𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰), 𝘳𝘪𝘴𝘤𝘩𝘪𝘢 𝘥𝘪 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘰𝘮𝘦𝘴𝘴𝘢, 𝘪𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘴𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘪 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘤𝘪̀𝘱𝘪 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪 𝘤𝘩𝘦, 𝘯𝘦𝘭 𝘨𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘨𝘪𝘶𝘴𝘵𝘢 𝘳𝘦𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘦𝘳𝘪𝘵𝘢, 𝘵𝘶𝘵𝘦𝘭𝘢𝘯𝘰 𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘨𝘯𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘶𝘮𝘢𝘯𝘢”.
La stessa Corte ha anche più volte affermato il principio per il quale misure legislative atte a comprimere considerevolmente diritti patrimoniali dei lavoratori non possono protrarsi per un arco temporale indefinito, ma devono essere giustificate da una crisi contingente che giustifichi l’adozione di una misura 𝘶𝘯𝘢 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘶𝘮 sentenze n. 178 del 2015 e n. 173 del 2016).
A dispetto di tale principio, le norme che regolano il pagamento del TFS, inizialmente adottate a seguito di una situazione di crisi contingente, hanno assunto un carattere strutturale dilatando nel tempo il termine per l’effettiva erogazione del TFS e introducendo un meccanismo di rateizzazione sempre più penalizzante.
In epoca successiva alla pronuncia n. 159 del 25 giugno 2019, sono stati adottati provvedimenti che avrebbero dovuto consentire ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche – che cessano o sono cessati dal servizio con diritto a pensione – di presentare a banche ed intermediari finanziari richiesta di finanziamento per una somma pari all’importo dell’indennità di fine servizio maturata, ed è stata istituita dall’INPS una nuova prestazione avente ad oggetto l’anticipazione ordinaria delle somme spettanti ai dipendenti pubblici a titolo di trattamento di fine servizio o di trattamento di fine rapporto.
Tali misure, tuttavia, non hanno sopperito all’attuazione di una riforma organica, volta a porre rimedio al vulnus costituzionale, essendosi limitate a riconoscere all’avente diritto la facoltà di evitare la percezione differita del trattamento economico facendo ricorso a un finanziamento oneroso delle stesse somme dovutegli.
In altri termini il legislatore ha ritenuto di ovviare al meccanismo dilatorio riversando sullo stesso lavoratore il costo della fruizione tempestiva di un emolumento che, essendo rapportato alla retribuzione e alla durata del rapporto e quindi, attraverso questi due parametri, alla quantità e alla qualità del lavoro, è parte del compenso dovuto per il servizio prestato.
In buona sostanza il dipendente dovrebbe pagare per poter disporre, nell’immediato, dei propri soldi!
Con l’ulteriore sentenza n. 130 del 23 giugno 2023 la Corte Costituzionale ha ribadito che la legittimità costituzionale delle norme dalle quali possa scaturire una restrizione dei diritti patrimoniali del lavoratore è condizionata alla rigorosa delimitazione temporale dei sacrifici imposti, i quali devono essere «eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso».
Anche il termine dilatorio, ad avviso della Corte, non rispetta né il requisito della temporaneità, né i limiti posti dai principi di ragionevolezza e di proporzionalità trattandosi di una previsione che non costituisce più un intervento urgente di riequilibrio finanziario ma una misura avente carattere strutturale che ha perso la sua originaria ragionevolezza.
Con articolata motivazione la Corte Costituzionale ha dunque concluso, pur dichiarando inammissibili le questioni sottoposte, con la considerazione che occorre un intervento del legislatore teso ad adottare una soluzione che miri a superare il differimento della liquidazione e del pagamento delle indennità di fine servizio, in ossequio ai principi di adeguatezza della retribuzione, di ragionevolezza e proporzionalità.
Nella perdurante assenza di una organica revisione della materia da parte del legislatore, pur a seguito dei moniti chiaramente espressi dalla Corte Costituzionale, gli effetti del pagamento differito e dilazionato continuano a riverberarsi esclusivamente sui dipendenti in termini di progressiva perdita del potere di acquisto.
Con tutta evidenza il differimento e l’inflazione erodono il valore reale del TFS generando perdite via via più significative all’aumentare dell’importo del TFS da percepire.
Poste tali premesse, all’esercizio di una politica dotata di copertura legislativa - rivelatasi successivamente incostituzionale - che abbia cagionato un danno consegue l’obbligo dell’Amministrazione, in quanto datore di lavoro, di indennizzare, i propri dipendenti.

𝐏𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐞 𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐞̀ 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐭𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐨 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐯𝐯. 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐥𝐨 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐫𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐨𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐚𝐩𝐩𝐮𝐧𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐨 𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢𝐳𝐳𝐨 𝐦𝐚𝐢𝐥 𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐚𝐯𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨𝐚𝐫𝐠𝐞𝐫𝐢.𝐢𝐭 𝐨 𝐚𝐢 𝐧𝐫. 𝟎𝟖𝟎𝟓𝟓𝟔𝟎𝟐𝟑𝟖 - 𝟑𝟒𝟗𝟒𝟑𝟐𝟎𝟏𝟔𝟒

A PERUGIA SI PARLA DEI SUCCESSI DELLO STUDIO LEGALE ARGERI
17/11/2025

A PERUGIA SI PARLA DEI SUCCESSI DELLO STUDIO LEGALE ARGERI

Il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria condanna il Ministero della Difesa a pagare le somme dovute, più gli interessi. La sentenza: "Il periodo all'estero non cancella il diritto".

Diritto a percepire l'indennità di trasferimento al rientro dalla lunga missione all'estero. Il TAR Veneto confermato co...
11/11/2025

Diritto a percepire l'indennità di trasferimento al rientro dalla lunga missione all'estero. Il TAR Veneto confermato con sentenza n. 1863/2025 il proprio orientamento. L’indennità di trasferimento ex L. 86/2001 va riconosciuta anche nel caso in cui il trasferimento tra due sedi sul territorio nazionale sia mediato da un periodo di servizio all’estero se la sede di assegnazione al rientro dalla missione estera è differente da quella in cui il militare prestava servizio prima della partenza.

𝗡𝗢𝗡 𝗜𝗗𝗢𝗡𝗘𝗜𝗧𝗔' 𝗔 𝗖𝗔𝗨𝗦𝗔 𝗗𝗜 𝗨𝗡 𝗧𝗔𝗧𝗨𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢.Affinché il tatuaggio non costituisca causa di esclusione ai fini del reclutamento...
07/11/2025

𝗡𝗢𝗡 𝗜𝗗𝗢𝗡𝗘𝗜𝗧𝗔' 𝗔 𝗖𝗔𝗨𝗦𝗔 𝗗𝗜 𝗨𝗡 𝗧𝗔𝗧𝗨𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢.
Affinché il tatuaggio non costituisca causa di esclusione ai fini del reclutamento nelle FF.AA. e di polizia “è necessario che di esso ne sia stata in toto eliminata la visibilità (per consistenza, dimensione e nitidezza dell’immagine impressa sulla cute), rilevando in definitiva l’esito della rimozione ovvero un tale stadio di avanzamento del processo da aver fatto del tutto venir meno la visibilità del tatuaggio, trasformandolo in un mero esito cicatriziale”

𝗔𝗥𝗧.𝟯 𝗣𝗥𝗜𝗡𝗖𝗜𝗣𝗜𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗟’𝗔𝗖𝗖𝗘𝗦𝗦𝗢 𝗔𝗟 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗔𝗧𝗢Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono creare le condizioni per una ...
07/11/2025

𝗔𝗥𝗧.𝟯 𝗣𝗥𝗜𝗡𝗖𝗜𝗣𝗜𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗟’𝗔𝗖𝗖𝗘𝗦𝗦𝗢 𝗔𝗟 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗔𝗧𝗢
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono creare le condizioni per una partecipazione ampia ed equa degli operatori economici alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
Il principio dell’accesso al mercato è strettamente correlato ai principi di:
𝗖𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮: che garantisce una genuina competizione tra gli operatori che avranno le stesse opportunità nella presentazione delle offerte.
𝗜𝗺𝗽𝗮𝗿𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀: che impone la conduzione delle procedure di affidamento sulla base di criteri oggettivi evitando favoritismi o privilegi.
𝗡𝗼𝗻 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲: che impone la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, indipendentemente dalle loro dimensioni o caratteristiche.
𝗣𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮: in forza del quale le procedure devono essere pubbliche e le relative informazioni devono essere disponibili a tutti.
𝗣𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀: che opera un bilanciamento tra le richieste e i requisiti imposti alle imprese partecipanti e l'oggetto e la complessità dell'appalto di talchè non sia ostacolata la partecipazione alla gara delle piccole e medie imprese.

07/11/2025

𝗦𝗘𝗡𝗧𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗦𝗘𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜 𝗥𝗜𝗨𝗡𝗜𝗧𝗘 𝗡. 𝟴/𝟮𝟬𝟮𝟱
𝗣𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗠𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶 - 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗺𝗶𝘀𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶𝘃𝗼
Con sentenza nr. 8/2025 le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno affermato importanti principi di diritto in relazione ai periodi di servizio riscattabili (artt. 5 e 7 d.lgs. 165/97) per accedere al trattamento pensionistico da erogarsi con il sistema retributivo.

𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗘𝗦𝗦𝗔𝗧𝗢:
- Militari con servizio pre-ruolo ante 31/12/1997 (corsi allievi, leva, formazione)
- Domande di riscatto respinte per superamento limite quinquennale
- Militari con anzianità 17-18 anni al 31/12/1995 (passaggio a sistema retributivo)
- Periodi valorizzabili: leva, corsi accademie, specializzazioni, ferma pre-ruolo

𝗩𝗔𝗟𝗨𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗜𝗟𝗜 𝗗𝗜 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗖𝗢𝗟𝗔𝗥𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗘𝗦𝗦𝗜𝗧𝗔̀:
- Militari con servizi operativi + indennità ante 1998 → distinguere periodi con/senza indennità
- Soggetti vicini a 18 anni al 31/12/95 → impatto sistema retributivo vs misto
- Dinieghi pregressi da riattivare → possibile nuova domanda
- Coordinamento riscatto/ricongiunzione → verificare interazioni

𝗗𝗢𝗖𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗡𝗘𝗖𝗘𝗦𝗦𝗔𝗥𝗜:
- Estratto conto INPS completo
- Stati di servizio militare
- Eventuali dinieghi INPS
- Attestazioni periodi pre-ruolo

𝗣𝗿𝗲𝘃𝗶𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝘁𝗼 𝘁𝗲𝗹𝗲𝗳𝗼𝗻𝗶𝗰𝗼, sarà possibile richiedere la valutazione della posizione individuale, la verifica del trattamento pensionistico percepito e la quantificazione delle differenze economiche spettanti con rilascio perizia contabile a cura dello Studio Perra - Consulenze.

𝗣𝗲𝗿 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗲 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 contattare lo
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ph. 3494320164 - 0805563715 (dott.ssa Ricciardi)
e-mail [email protected]

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Bari
70124

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 13:00
15:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 13:00
15:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 13:00
15:00 - 20:00

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