24/09/2021
Con l’approvazione da parte del Senato, la riforma del processo civile sta per diventare legge e porta con sé una novità fondamentale: il pieno riconoscimento della violenza contro le donne anche in questo procedimento.
Grazie agli emendamenti della Commissione Femminicidio del Senato e all’impegno attivo delle associazioni, delle donne dei sindacati e più in generale delle reti femminili e femministe ora anche nel processo civile si dà piena attuazione alla Convenzione di Istanbul contro la violenza domestica e il femminicidio. Non è stato facile, avevamo chiesto di più, ma dobbiamo essere molto soddisfatte del risultato, con la consapevolezza che, trattandosi di una delega, ora è necessario vigilare sull’attuazione. Ma andiamo per gradi.
Per prima cosa, la violenza contro le donne sarà riconosciuta anche nel processo civile e non solo in quello penale, in primis nelle cause per separazione e divorzio. Non potrà più essere derubricata a conflitto tra coniugi o conviventi. Gli operatori dovranno imparare a riconoscerla, il conflitto tra pari è cosa ben diversa. Questo darà modo alla giustizia di difendere meglio donne e minori.
Altro successo rilevante è l’espresso richiamo al divieto di vittimizzazione secondaria, quel fenomeno per cui stereotipi e pregiudizi condannano nelle aule dei tribunali le donne vittime e non gli uomini autori dei reati. Niente più sentenze secondo cui una donna abusata, stuprata o uccisa se l’è cercata.
Abbiamo poi chiesto ed ottenuto, tra le altre cose, che:
• i magistrati dovranno ascoltare e rispettare la volontà espressa da bambini e ragazzi, anche sotto ai 12 anni, che rifiutano di vedere un genitore. Potranno avvalersi se necessario di professionisti specializzati, ma non potranno delegare ad altri i colloqui, che saranno videoregistrati. Sarà dunque il giudice ad accertare le cause del diniego, considerando eventuali episodi di violenza nella determinazione dell’affidamento dei figli. Siamo anche riusciti ad ottenere che l’uso della forza pubblica per i prelievi in casa, in attuazione delle sentenze, avvenga solo come estrema ratio, cioé se è a rischio la vita del bambino/ragazzo.
• il giudice sia al centro del procedimento, come unico garante dei principi indispensabili e irrinunciabili di terzietà e imparzialità. Limitata la tendenza alla delega dell’attività di accertamento a consulenti, periti o soggetti terzi, ai quali – lo si ribadisce - spetta solo di fare valutazioni.
• i consulenti siano formati e specializzati e dovranno attenersi alle metodologie riconosciute dalla comunità scientifica (niente ricorso alla Pas e consimili) ed escludere in ogni caso valutazioni morali su personalità e carattere.