19/05/2026
⚖️ 𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔̀ 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗥𝗘𝗚𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗜𝗥𝗜𝗚𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗦𝗖𝗢𝗟𝗔𝗦𝗧𝗜𝗖𝗜: 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗥𝗧𝗘 𝗗’𝗔𝗣𝗣𝗘𝗟𝗟𝗢 𝗗𝗜 𝗩𝗘𝗡𝗘𝗭𝗜𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗘𝗥𝗠𝗔 𝗜𝗟 𝗗𝗜𝗥𝗜𝗧𝗧𝗢 𝗔𝗟 𝗧𝗥𝗔𝗦𝗙𝗘𝗥𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗘 𝗟'𝗢𝗡𝗘𝗥𝗘 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗔 𝗜𝗡 𝗖𝗔𝗣𝗢 𝗔𝗟 𝗠𝗜𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘𝗥𝗢
Condivido con voi un importante risultato giudiziario ottenuto di recente dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia che, con una sentenza appena comunicataci, ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado del Tribunale di Vicenza in favore di un Dirigente Scolastico da me assistito.
La controversia ha riguardato il delicato tema della 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗶𝗻 𝗶𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮 per l'anno scolastico 2023/2024, regolata dalla disciplina straordinaria di cui all’art. 5, comma 20-bis del D.L. 44/2023 (che ha previsto la disponibilità del 100% dei posti vacanti, salvo il limite dell'esubero triennale).
📝 𝐈𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨: 𝐚 𝐜𝐡𝐢 𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐝𝐢𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐥'𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐢?
Il nucleo centrale della decisione ruota attorno al 𝗿𝗶𝗽𝗮𝗿𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗼𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 (ex art. 2697 c.c.):
🔺 𝗟𝗮 𝘁𝗲𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗼: L'Amministrazione sosteneva di aver legittimamente ridotto il contingente dei posti disponibili a soli 8 (rispetto alle 90 domande presentate), giustificando il diniego al trasferimento con la necessità di accantonare posti per pensionamenti futuri e per via di 12 contenziosi pendenti.
🔻 𝗟'𝗼𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲: I Giudici d'Appello hanno ribadito che 𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗜𝘀𝘁𝗿𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝗿𝗲 𝗲 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗺𝗼𝗱𝗼 𝗿𝗶𝗴𝗼𝗿𝗼𝘀𝗼 𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗹'𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗶 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗶 o la sussistenza di ragioni organizzative impeditive.
Le semplici asserzioni generiche dell'Amministrazione scolastica — prive di riscontri oggettivi, come l'indicazione specifica dei numeri di ruolo dei giudizi pendenti o dei dati analitici sui pensionamenti — sono state ritenute insufficienti. La Corte ha inoltre precisato che tali dati, essendo nell'esclusiva disponibilità dell'Amministrazione, non possono essere integrati d'ufficio dal giudice in assenza di un principio di prova.
🏫 𝗥𝗲𝗴𝗴𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗻𝗴𝗶𝘂𝗻𝗴𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲
La sentenza offre spunti di rilievo anche in merito alle istituzioni scolastiche affidate in reggenza: la Corte ha confermato che la mera copertura di una sede normo-dimensionata tramite reggenza non può legittimare, di per sé, il diniego al trasferimento, qualora non vengano dimostrate specifiche e contrarie ragioni organizzative.
Nel caso di specie, è stata data piena tutela alla condizione speciale del Dirigente legata al ricongiungimento familiare (art. 9, comma 3, lett. b, CCNL Area V del 2010), la cui rilevanza costituzionale impone un esame non superficiale delle istanze di mobilità.
Questa pronuncia rappresenta un tassello significativo per la tutela dei diritti del personale direttivo della scuola, ponendo un freno ai provvedimenti di diniego della mobilità basati su dati numerici non verificabili o su motivazioni stereotipate.
Lo Studio resta a disposizione dei Dirigenti Scolastici e degli operatori del settore per l'analisi e la verifica delle singole posizioni in materia di mobilità e incarichi dirigenziali.