18/05/2026
📌 **Mediazione civile e commerciale: la Cassazione ribadisce il valore della partecipazione personale delle parti**
Con l’ordinanza n. 9608 del 15 aprile 2026, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare un tema centrale nel procedimento di mediazione: la partecipazione personale delle parti al primo incontro.
Secondo i giudici di legittimità, ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, è indispensabile che al primo incontro sia presente almeno la parte che ha promosso la mediazione. Diversamente, l’assenza della parte invitata potrebbe trasformarsi in uno strumento per impedire l’accesso alla tutela giurisdizionale.
La Suprema Corte ha inoltre chiarito un principio di particolare rilievo: la presenza del solo avvocato, anche se munito di procura, non è sufficiente a soddisfare la condizione di procedibilità.
Il difensore, infatti, non può cumulare in sé il ruolo di parte e quello di assistente della parte stessa.
La decisione valorizza la funzione autentica della mediazione: favorire la riattivazione del dialogo diretto tra i soggetti in conflitto, affinché possano ricercare — con l’ausilio del mediatore — una soluzione condivisa della controversia.
La Corte evidenzia inoltre che una lettura sistematica degli artt. 5, comma 1-bis, e 8 del D.Lgs. 28/2010, laddove prevedono che le parti partecipino alla mediazione “con l’assistenza degli avvocati”, conferma la netta distinzione tra:
✔️ la parte che partecipa personalmente;
✔️ il difensore che la assiste.
Un orientamento che rafforza la centralità della presenza personale nella mediazione e la natura sostanziale — non meramente formale — del primo incontro.
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