30/09/2020
Con la sentenza n. 19 depositata il 25 settembre 2020, l’Adunanza Plenaria ha definitivamente risolto la questione relativa al rapporto tra l’istituto dell’accesso agli atti amministrativi, di cui alla legge n. 241 del 1990 (il cosiddetto “accesso difensivo”, previsto dall’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990) e le norme del codice di procedura civile che disciplinano l’acquisizione dei documenti amministrativi al processo civile (sia secondo le previsioni generali degli artt. 210, 211 e 213 c.p.c., sia secondo le previsioni speciali nei procedimenti in materia di famiglia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c.).
La Plenaria ha finalmente messo un punto all’acceso contrasto giurisprudenziale, sorto in seno alla Quarta Sezione, tra la tesi secondo cui l’accesso agli atti ex lege n. 241/1990 è esercitabile indipendentemente dagli strumenti offerti dalle norme processualcivilistiche citate (tesi affermata nelle sentenze n. 2472/2014, n. 5347/2019 e n. 5910/2019) e la tesi opposta (si veda la sentenza n. 3461/2017), secondo cui in virtù della previsione da parte dell’ordinamento di determinati e specifici metodi di acquisizione, in funzione probatoria, di documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, dovrebbe escludersi l’azionabilità del rimedio dell’accesso ai documenti medesimi secondo la disciplina di cui alla legge n. 241/1990.
Tesi, quest’ultima, da sempre propugnata dall’Agenzia delle Entrate e riscossione (ma anche dall'INPS), pervicacemente decisa a negare sempre e comunque l’accesso difensivo al coniuge interessato.
“12. L’Adunanza plenaria, conclusivamente, enuncia sulle questioni postele i seguenti principi di diritto, anche ai sensi dell’art. 99, comma 5, cod. proc. amm.:
(i) «Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti (d)agli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990»;
(ii) «L’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’ esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ.»;
(iii) «L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., nonché, più in generale, dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia»;
(iv) «L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia»”
Il testo integrale delle sentenza è disponibile sul portale di Giustizia Amministrativa:
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