Studio Legale Avv. Alessandro Di Gianni

Studio Legale Avv. Alessandro Di Gianni Avvocato civilista abilitato al patrocinio innanzi le Corti Superiori.

Iscritto nell’Albo presso il Consiglio dell’Ordine di Salerno, esercita la professione forense dal 1991 Iscritto nell’Albo presso il Consiglio dell’Ordine di Salerno, esercita la professione forense dal 1991. Ha maturato importanti esperienze nell’ambito del diritto civile, con particolare riferimento ai diritti dei coniugi separati, separandi o divorziandi, al recupero crediti, al diritto bancari

o, alla tutela dei diritti dei soggetti che hanno subito danni da comportamenti illegittimi degli istituti bancari o che hanno sofferto danni per lesioni cagionate, anche per responsabilità medica.

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20/05/2026

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Conti correnti e libretti postali “congelati”: l’odissea burocratica della successione (e l’eccezione dei buoni fruttiferi)”
La perdita di un congiunto porta con sé, inevitabilmente, il gravoso adempimento delle pratiche successorie. Tra gli scogli più diffusi e insidiosi in cui gli eredi si imbattono quotidianamente vi è il blocco dei rapporti bancari e postali del de cuius. Libretti di risparmio e conti correnti, anche se cointestati, si trasformano improvvisamente in casseforti inaccessibili, dando il via a una complessa trafila burocratica che spesso sfocia in liti familiari.

Il “congelamento” dei rapporti e il mito della dichiarazione di successione

L’errore più comune tra i cittadini è ritenere che la presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate sia l’atto sufficiente a sbloccare le somme e a ottenerne la liquidazione pro quota. Non è così. La dichiarazione di successione è un adempimento prevalentemente fiscale: rappresenta una condizione imprescindibile affinché l’istituto di credito o Poste Italiane possano avviare la pratica, ma di per sé non conferisce il diritto allo svincolo autonomo.

Per banche e Poste, infatti, il saldo del conto o del libretto caduto in successione entra a far parte della comunione ereditaria, configurandosi come un credito indiviso. Al fine di tutelarsi da eventuali pretese risarcitorie o contestazioni interne tra i coeredi, gli intermediari finanziari applicano una prassi rigidissima: l’unanimità.

Nessun erede può presentarsi allo sportello e pretendere il frazionamento e la liquidazione della propria singola quota di legittima. Lo sblocco materiale del denaro richiede la presenza fisica (o per procura) e la firma congiunta di tutti i coeredi sull’atto di quietanza. Un meccanismo che, se da un lato tutela l’istituto, dall’altro attribuisce un forte potere di veto al singolo erede: basta il dissenso o la mancata firma…(continua al link)

La perdita di un congiunto porta con sé, inevitabilmente, il gravoso adempimento delle pratiche successorie. Tra gli scogli più diffusi e insidiosi in cui gli

Mio articolo  “Il Direttore dei lavori nel contratto di appalto: quando risponde e – più spesso – quando no”Quando un’op...
19/05/2026

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“Il Direttore dei lavori nel contratto di appalto: quando risponde e – più spesso – quando no”
Quando un’opera edile si rivela difettosa, la prima reazione delle parti coinvolte è quasi sempre la stessa: cercare un capro espiatorio che non sia se stesse. L’impresa punta il dito verso il committente o verso chi ha diretto i lavori; il committente, a sua volta, rivolge le pretese tanto all’appaltatore quanto al direttore dei lavori, spesso confondendo ruoli, obblighi e responsabilità che il codice civile e la giurisprudenza hanno invece definito con crescente precisione.

Il tema ha acquisito rilevanza pratica enorme, complice la proliferazione di contenziosi in materia di appalti privati di ristrutturazione – fenomeno esploso in coincidenza con i bonus edilizi degli ultimi anni – e merita una ricognizione seria, capace di distinguere i casi in cui il direttore dei lavori (d’ora in poi: DL) è davvero corresponsabile da quelli – statisticamente assai più frequenti – in cui la responsabilità rimane confinata nel rapporto tra committente e appaltatore.

Il ruolo del DL: obbligazione di mezzi, non di risultato

Il punto di partenza è la qualificazione dell’obbligazione del DL. La Cassazione ha chiarito in numerose pronunce che il direttore dei lavori è titolare di un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Ciò significa che egli non garantisce la perfetta riuscita dell’opera, ma è tenuto a svolgere la propria attività con la diligenza qualificata richiesta dalla sua competenza tecnica: vigilare, controllare, impartire direttive, segnalare tempestivamente al committente le anomalie riscontrate.

Questa distinzione non è meramente accademica. Ha conseguenze pratiche decisive: l’inadempimento del DL non si presume dalla sola presenza di vizi nell’opera, ma deve essere dimostrato attraverso la prova che egli abbia omesso di compiere quelle specifiche attività di controllo che il suo incarico gli imponeva.

La Suprema Corte ha ribadito il concetto con particolare nettezza (Cass. Sez. VI, 29 maggio 2019, n. 14751): dall’obbligazione di vigilanza del DL “non deriva a suo carico né una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori riferibile all’appaltatore, né un obbligo continuo di vigilanza anche in relazione a condotte marginali”. In assenza di indici che facciano ritenere l’appaltatore privo di qualsiasi autonomia esecutiva, quest’ultimo “rimane esclusivo responsabile dell’esecuzione delle opere previste ovvero dei danni conseguenti a negligenza nell’…..(continua al link)

Quando un'opera edile si rivela difettosa, la prima reazione delle parti coinvolte è quasi sempre la stessa: cercare un capro espiatorio che non sia se

15/05/2026

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“La responsabilità precontrattuale nell’era digitale: quando WhatsApp entra in aula”

Nella prassi commerciale e imprenditoriale contemporanea, le trattative contrattuali si svolgono sempre più frequentemente attraverso canali informali: telefonate, messaggi istantanei, videochiamate, scambi di documenti via e-mail o piattaforme cloud. La progressiva smaterializzazione della negoziazione pone con rinnovata urgenza una questione antica quanto il diritto dei contratti: fino a che punto una parte può liberamente recedere da trattative avanzate senza incorrere in responsabilità?

La risposta è nell’art. 1337 del Codice civile, una disposizione breve ma di straordinaria portata sistematica, che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. La violazione di tale precetto — e il recesso ingiustificato da trattative già mature ne è la manifestazione paradigmatica — genera quella che la dottrina e la giurisprudenza definiscono responsabilità precontrattuale, o culpa in contrahendo.

Gli elementi costitutivi della fattispecie

La responsabilità precontrattuale, nella sua elaborazione giurisprudenziale consolidata, richiede la concorrenza di tre elementi: l’avanzato stadio delle trattative, l’affidamento ingenerato nella controparte sulla conclusione del contratto, e il recesso privo di giusta causa.

Sul primo elemento, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che non è sufficiente un generico contatto fra le parti, ma occorre che le trattative abbiano raggiunto un grado di concretezza tale da rendere ragionevole l’aspettativa del futuro contraente. Significativo è il riferimento, operato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 4628 del 6 marzo 2015, alla necessità di valutare in concreto l’intensità del contatto negoziale, la specificità degli impegni assunti, la quantità e qualità dell’attività preparatoria già svolta.

Il secondo elemento — l’affidamento — è quello su cui la giurisprudenza ha esercitato il giudizio più articolato. L’affidamento non è una mera aspettativa soggettiva, ma una situazione giuridicamente rilevante, fondata su comportamenti oggettivamente idonei a ingenerare nella controparte la convinzione che il contratto si sarebbe concluso. Esso trova il proprio fondamento nella teoria della responsabilità da contatto sociale qualificato, che la dottrina ha elaborato per spiegare la natura — contrattuale o aquiliana — della culpa in contrahendo.

Il terzo elemento è forse il più delicato in sede applicativa: il recesso è legittimo quando sorretto da una giusta causa, ovvero da una ragione sopravvenuta, oggettiva e non prevedibile, che rende inopportuna o impossibile la conclusione del contratto. Al contrario, il recesso fondato su ragioni soggettive, da sempre presenti o agevolmente prevedibili, non supera il vaglio della buona fede.

Il danno risarcibile: l’interesse negativo

La peculiarità della responsabilità precontrattuale rispetto all’inadempimento contrattuale si riflette in modo netto nella quantificazione del danno. Mentre in quest’ultimo caso la parte lesa ha diritto all’interesse positivo — ossia a essere posta nella situazione in cui si sarebbe trovata se il contratto fosse stato eseguito — nella culpa in contrahendo il risarcimento è limitato all’interesse negativo: la parte lesa ha diritto a essere posta nella situazione in cui si sarebbe trovata se la trattativa non fosse mai iniziata.

Il danno da interesse negativo comprende tipicamente due componenti: il danno emergente, ossia le spese concretamente sostenute in ragione e per effetto della trattativa (attività preparatoria, consulenze, sopralluoghi, elaborazione di progetti), e il lucro cessante, inteso come perdita delle occasioni contrattuali alternative che la parte lesa avrebbe potuto cogliere se non si fosse impegnata nelle trattative poi bruscamente interrotte.

Merita sottolineare che il danno emergente da responsabilità precontrattuale ha un contenuto peculiare nelle ipotesi in cui una delle parti abbia messo in campo un’attività professionale e organizzativa di rilievo: in tal caso, il valore economico di tale attività — stimabile attraverso i criteri ordinari di liquidazione del compenso professionale — costituisce una voce autonoma e principale del risarcimento dovuto.

Va peraltro precisato che la recente giurisprudenza di legittimità ha progressivamente attenuato la rigida distinzione tra interesse positivo e negativo, ammettendo che in particolari circostanze — segnatamente quando il contratto avrebbe certamente prodotto un utile per la parte lesa — il risarcimento possa tendere all’interesse positivo senza però mai coincidervi formalmente.

La confessione stragiudiziale e il suo peso probatorio

Uno degli aspetti più rilevanti nelle controversie da responsabilità precontrattuale è la valutazione del materiale probatorio. In questa prospettiva, una menzione specifica merita la confessione stragiudiziale ai sensi dell’art. 2735 c.c., ossia il riconoscimento, effettuato dalla parte al di fuori del giudizio, di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte.

La confessione stragiudiziale resa alla controparte, o a chi la rappresenta, ha valore di prova legale se riguarda diritti disponibili. Quella resa a terzi, o contenuta in diari e scritti privati, è invece liberamente apprezzabile dal giudice. Nel contenzioso precontrattuale, le ammissioni rese nel corso delle trattative — specie laddove una parte riconosca esplicitamente di aver agito con “fretta” o “ottimismo” prematuro, e di non aver adeguatamente valutato la propria capacità di fare fronte agli impegni — possono assumere un peso determinante ai fini dell’accertamento della mala fede o quanto meno dell’assenza di una giusta causa di recesso.

WhatsApp e la prova digitale: un nuovo protagonista del processo civile

Il tema della responsabilità precontrattuale si intreccia oggi, in modo sempre più frequente, con una questione di attualità processuale: la valenza giuridica dei messaggi di testo trasmessi attraverso applicazioni di messaggistica istantanea, prima fra tutte WhatsApp.

Sul punto, la giurisprudenza — tanto di merito quanto di legittimità — ha compiuto significativi passi in avanti. Le conversazioni WhatsApp, per la loro natura di documenti informatici, sono soggette alla disciplina del Codice del consumo digitale e, più in generale, alle norme del Codice civile e del codice di procedura civile in materia di prova documentale. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che i messaggi di testo e le chat di messaggistica istantanea costituiscono documenti informatici ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e, come tali, sono liberamente valutabili dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c., salva la verifica della loro autenticità e integrità.

In tale prospettiva, la produzione in giudizio di una conversazione WhatsApp richiede generalmente l’acquisizione delle schermate (screenshot) o, meglio ancora, l’esportazione dell’intera chat nella forma testuale messa a disposizione dall’applicazione — modalità che conserva metadati preziosi come la data, l’ora e i partecipanti alla conversazione. Il giudice di merito è comunque libero di valutare l’attendibilità della prova digitale, tenendo conto di eventuali alterazioni o manipolazioni che potrebbero avere interessato il supporto.

Ciò che rende particolarmente significativa la messaggistica istantanea ai fini della responsabilità precontrattuale è la sua capacità di fotografare in tempo reale lo svolgimento della trattativa. A differenza della corrispondenza epistolare tradizionale, che per sua natura era più meditata e formale, WhatsApp registra il pensiero delle parti nel momento stesso in cui esso si forma: conferme, dubbi, rassicurazioni, ammissioni, calcoli, pressioni. È una sorta di diario della trattativa, redatto inconsapevolmente dai protagonisti stessi.

In quest’ottica, i messaggi WhatsApp possono rivestire un ruolo decisivo nell’individuazione dei tre elementi costitutivi della responsabilità precontrattuale sopra descritti. Una sequenza di messaggi può documentare il progressivo avanzamento delle trattative e l’affidamento crescente dell’una parte nelle rassicurazioni dell’altra; può rivelare la presenza di conferme verbali non seguite da atti formali; può attestare la conoscenza, da parte del recedente, degli investimenti e degli impegni già assunti dalla controparte; può infine smontare la pretesa “giusta causa” di recesso, dimostrando che le ragioni addotte a giustificazione del recesso erano già note o prevedibili fin dall’inizio della trattativa.

La giurisprudenza più recente ha anche affrontato il tema dell’opponibilità dei messaggi WhatsApp nei confronti dell’autore, richiamando i principi generali in materia di documento informatico privo di firma digitale. In assenza di firma elettronica qualificata, il documento informatico è liberamente valutabile ma non fa piena prova contro il suo autore; tuttavia, laddove la controparte non contesti la provenienza e l’autenticità dei messaggi, essi acquistano forza probatoria piena per le dichiarazioni in essi contenute.

Conclusioni: la forma non esaurisce la sostanza

La vicenda della responsabilità precontrattuale nell’era digitale insegna una lezione fondamentale: la mancata sottoscrizione di un contratto formale non equivale all’assenza di qualsiasi impegno giuridicamente rilevante. L’ordinamento tutela l’affidamento riposto nella serietà della controparte, indipendentemente dalla forma in cui tale affidamento si è concretizzato — e lo fa attraverso uno strumento elastico come l’art. 1337 c.c., che si adatta con naturalezza alle evoluzioni della prassi negoziale.

In un contesto in cui le trattative si svolgono per messaggi, le riunioni avvengono in videoconferenza e le conferme si danno con un “👍” su WhatsApp, l’interprete è chiamato a guardare la sostanza dei comportamenti, non la loro veste formale. E la sostanza, spesso, parla chiara: chi ingaggia professionisti, definisce cast artistici, prenota strutture, elabora piani tecnici e riceve documentazione contrattuale senza sollevare obiezioni per settimane, ha creato un affidamento che l’ordinamento non può ignorare.

Il dovere di buona fede — questa antica e flessibile clausola generale — continua così a compiere il proprio mestiere: colmare gli spazi che la forma lascia vuoti, con la concretezza della responsabilità.

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