06/10/2026
NUOVI SUCCESSI DELLA RUGGIERI & Co.
Studio Legale dell’Avv. Mario Ruggieri
Il Giudice di Pace di Gaeta, con le sentenze n. 607/2026 e n. 610/2026, accoglie due ricorsi patrocinati dallo Studio e annulla i verbali del Comune di Formia, rilevando la mancata prova dell’omologazione dei dispositivi e affrontando il tema anche alla luce del nuovo decreto “Salva Velox”
OMOLOGAZIONE E APPROVAZIONE: NON SONO LA STESSA COSA.
Richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione — ordinanze n. 10505 del 18 aprile 2024 e n. 12924 del 14 maggio 2025 — il Giudice ribadisce la netta distinzione tra le due procedure: per gli accertamenti della velocità, l’art. 142, comma 6, del Codice della strada richiede dispositivi *debitamente omologati*, non semplicemente approvati.
Le decisioni richiamano anche la *Corte costituzionale, sentenza n. 113 del 18 giugno 2015*, sull’obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e taratura, poste a garanzia dell’affidabilità delle rilevazioni.
E IL DECRETO “SALVA VELOX”?
Richiamando la recente sentenza del Tribunale di Frosinone n. 504 del 16 luglio 2026, il Giudice di Pace mette al centro un principio fondamentale: la gerarchia delle fonti.
Un decreto ministeriale, fonte secondaria, non può derogare o riscrivere una disposizione avente forza di legge, né superare il requisito dell’omologazione previsto dal Codice della strada.
La motivazione della sentenza n. 607/2026, dunque, non si limita all’anteriorità dei fatti rispetto al decreto: ribadisce anche la distinzione tra approvazione e omologazione e la prevalenza della fonte primaria.
Due ricorsi accolti. Due verbali annullati. Comune condannato alle spese.
Giustizia è fatta!