29/09/2023
Molte persone credono che l'ordinamento non garantisca abbastanza, che non lasci scelta. La realtà è ben diversa, l'ordinamento è ricco di scelte, basta saper interpretare!
Pensiamo all' Istituto di del matrimonio. Il matrimonio non è l' unica strada che l' ordinamento offre alla coppia al fine di garantirsi diritti reciprocamente. Ciò è vero tenendo in considerazione esclusivamente l'aspetto oggettivo, ma c'è da augurarsi che vi sia molto di più. Il matrimonio civile nasconde in significato più profondo. Anch'esso, come quello celebrato con rito religioso, è caratterizzato dal sentimento, dall' interesse della coppia di creare una famiglia e di credere nel legame che si forma attraverso il vincolo.
La famiglia è uno degli Istituti fondanti della società e già nel diritto romano il matrimonio costituiva una unione fondata esclusivamente sulla libera volontà degli sposi di diventare marito e moglie. Il matrimonio è tutelato e disciplinato agli artt 29 e 30 Cost nonché agli artt 143-158 cc. L' art 29 Cost descrive il matrimonio quale società naturale fondata sul matrimonio, tuttavia, oggi la famiglia viene inquadrata nell' alveo dell' art 2 Cost quale formazione sociale, in quanto è la primogenita formazione sociale nella quale si sviluppa la personalità di ogni individuo. Del matrimonio l' ordinamento non ne detta una definizione ma essa è desumibile in via interpretativa dalla legge 898/1970, legge sul divorzio, secondo la quale il matrimonio consiste nella "comunione materiale e spirituale" dei coniugi. Si è detto che il matrimonio è libera volontà degli sposi e tale libertà va Intesa in senso positivo, quale libertà di contrarre matrimonio ma anche anche in senso negativo, quale libertà di non contrarre matrimonio o di convivere in assenza di matrimonio. L' ordinamento ha compiuto un passo in avanti con l' emanazione della L 76/2016 riconoscendo la possibilità di stipulare contratti di convivenza e di contrarre unioni civili.
A ben pensare, la convivenza di fatto, priva di qualsivoglia tipo di tutela giuridica, simboleggia la massima libertà di un individuo che quotidianamente rinnova la propria promessa. È, pertanto, espressione di un rapporto fondato sulla massima fiducia, rispetto e desiderio.
Sebbene il matrimonio cristallizzi una relazione non vuol dire che l' ordinamento obblighi le persone alla stipula del vincolo affinché si garantiscano diritti vicendevolmente. L' ordinamento mette a disposizione diverse alternative, si veda il contratto di convivenza o il testamento (nei limiti della quota di legittima). Pensare di sposarsi per acquisire reciprocamente dei diritti vuol dire svuotare di significato il concetto di famiglia.
L' ordinamento detta le linee guida e principi densi di significato, spetta a noi cittadini il compito di riempire di significato quelle linee guida e applicare quei principi 😉