19/08/2022
Licenziamento illegittimo: l'indennità di risarcimento deve tenere presente le somme diversamente percepite
Il risarcimento del danno subito dal lavoratore ingiustamente licenziato va commisurato alle retribuzioni percepite o percepibili nel periodo intercorrente tra la data del licenziamento e l'effettiva reintegra, dovendo rientrare in tale periodo anche le somme diversamente percepite. E comunque la somma non può superare il tetto delle dodici mensilità. Il computo dell'indennità risarcitoria - precisa la Cassazione deve essere eseguito in relazione all'importo delle retribuzioni p***e e di quelle "aliunde" percepite e o percepibili e non in base al dato temporale riferito ai periodi di inoccupazione oppure di occupazione lavorativa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE - L
Presidente LEONE Margherita Maria
Relatore FEDELE Ileana
ha pronunciato la seguente:
Ordinanza n. 20313 dep. il 23 giugno 2022
RILEVATO
che:
1. la Corte d'appello di Cagliari ha rigettato il reclamo di (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione e quello incidentale di (OMISSIS), confermando la sentenza di primo grado, di rigetto dell'opposizione proposta della predetta società avverso l'ordinanza dello stesso Tribunale;
2. in particolare, dopo averne escluso il carattere discriminatorio, il primo giudice aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice (all'epoca dipendente di (OMISSIS) con mansioni di assistente di volo) in data 28 giugno 2016 nell'ambito di un licenziamento collettivo per mancato rispetto dei criteri di scelta e condannato la società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura massima di dodici mensilità, detratto l'aliunde perceptum;
3. in particolare, la Corte territoriale ha confermato l'illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta, ai sensi della L. n. 223 del 1991, articolo 5, per avere la società operato la comparazione dei lavoratori in eccedenza limitatamente a quelli occupati in azienda nel 2011 e non nell'ambito dell'intero complesso organizzativo, avendo accertato la partecipazione di (OMISSIS) s.p.a. (che aveva acquisito a seguito di Delib. di C.d.A. 18 luglio 2011, la partecipazione totalitaria di (OMISSIS) s.p.a.) ad un gruppo di imprese, tra loro convergenti in un unico centro di imputazione dell'attività, con indifferenziata utilizzazione del personale l'una dell'altra;
4. la Corte territoriale ha pure ribadito l'esclusione della natura discriminatoria del licenziamento, oggetto del reclamo incidentale della lavoratrice, unitamente alla censura relativa al computo del periodo nel quale operare la detrazione dell'aliunde perceptum, pure disattesa;
5. avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui resiste la lavoratrice con controricorso, contenente ricorso incidentale con unico motivo;
6. è stata depositata proposta ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio;
7. con atto notificato il 25 marzo 2022 la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso e chiesto l'estinzione del giudizio;
8. nel dare atto dell'avvenuta notificazione della rinuncia, la lavoratrice ha insistito per la condanna della ricorrente alle spese, con distrazione al difensore.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 291 del 2004, articolo 1-bis, come modif. dal Decreto Legge n. 134 del 2008, articolo 2, conv. dalla L. n. 166 del 2008, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d'appello erroneamente escluso la limitazione della messa in mobilità dei dipendenti di (OMISSIS), già concordata in applicazione della detta norma con gli accordi del 2011, ai suoi dipendenti, nell'irrilevanza dei successivi sviluppi all'interno del gruppo;
2. con il secondo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, articolo 5, degli articoli 2359, 2497, 2094 c.c., dell'articolo 115 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte sarda, senza indagare sull'effettiva utilizzazione comune e promiscua delle prestazioni dei lavoratori di (OMISSIS) e (OMISSIS), apoditticamente ritenuto l'esistenza di una codatorialità per la sola esistenza di strutture di gruppo sovraordinate ad (OMISSIS) e di rapporti di service tra le due società; senza inoltre tenere conto, anche ad una considerazione unitaria delle due imprese, della necessaria individuazione dei lavoratori in esubero in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive di (OMISSIS), per l'esistenza di due distinti complessi produttivi;
3. con il terzo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 776, 779 c.n., del Reg. Europeo n. 859 del 2008, del capo C), OPS 1.185 punto 5) e Appendice 2 dell'OPS 1.175 p.ti a) e b), del Reg. Europeo n. 1008 del 2008, articoli 2 (nn. 1, 8, 25), 3 (n. 2), 4 p.to e), del Reg. Europeo n. 965 del 2012, Allegato 3, capo c.c., sez. 1 ORO.CC.125, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte d'appello considerato l'impossibilità nel settore aeronautico, per le pregnanti e minuziose disposizioni normative che, anche nei suddetti regolamenti, lo regolano, dello svolgimento del servizio di trasporto aereo da due società attraverso una struttura aziendale unitaria con utilizzazione promiscua di lavoratori naviganti e responsabili delle varie attività: essendo necessario, per ottenere e mantenere le certificazioni obbligatorie indispensabili all'esercizio del servizio (possedute, infatti, sia da (OMISSIS) che da (OMISSIS)), dimostrare di avere distinte ed autonome strutture aziendali e propri esclusivi responsabili, che devono restare tali anche nel corso del tempo per poter superare i continuativi controlli dell'ENAC;
4. con il quarto motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dello Statuto dei lavoratori, articolo 18, comma 4, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di appello erroneamente quantificato l'indennità risarcitoria prevista dalla predetta disposizione in dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, senza poter detrarre ciò che il lavoratore ha percepito o avrebbe potuto percepire aliunde nel periodo successivo ai dodici mesi dal licenziamento;
5. la controricorrente, a propria volta, deduce, in via di ricorso incidentale, con unico motivo, violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 18, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l'aliunde perceptum vada inteso nel senso che lo stesso possa o debba essere detratto dalle dodici mensilità anche laddove il periodo di inoccupazione del lavoratore abbia superato il periodo risarcito (nella specie è stata disposta la trattenuta delle retribuzioni riguardanti il periodo dal 28 giugno 2006 al 31 luglio 2007 - come si evince da pag. 16 della sentenza impugnata - nonostante il periodo di estromissione dall'azienda sia durato dall'agosto 2016 al gennaio 2020), mentre l'aliunde perceptum o percipiendum va detratto nell'arco di tempo che va dal licenziamento alla reintegrazione, con la conseguenza che, ove i guadagni da lavoro, percepiti, come nella specie, non coprano tutto il periodo, il risarcimento liquidato spetti integralmente al lavoratore;
6. come già ritenuto in fattispecie sovrapponibili (da ultimo, Cass. Sez. 6-L, 24 marzo 2022, n. 9660), l'intervenuta rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte: essa non ha, infatti, carattere "accettizio" e per la produzione di effetti processuali richiede, ai sensi dell'articolo 390 c.p.c., u. c., di essere portata a conoscenza della parte controinteressata, mediante notificazione ad essa o comunicazione ai suoi avvocati; ed è noto che la rinuncia comporti il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e venga meno l'interesse a contrastare l'impugnazione: non anche, in caso di mancata accettazione, quello ad ottenere le spese del giudizio, la cui regolazione è rimessa dall'articolo 391 c.p.c., comma 2, alla discrezionalità del Collegio, che "può condannare la parte che vi ha dato causa" (Cass. Sez. 6-L, 26/02/2015, n. 3971; Cass. Sez. 5, 28/05/2020, n. 10140);
7. quanto al ricorso incidentale, è noto l'insegnamento di questa Corte, secondo cui in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini stabiliti dall'articolo 325 c.p.c., comma 2, ovvero dall'articolo 327 c.p.c., comma 1, è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario, rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di quaranta giorni stabilito dall'articolo 371 c.p.c., comma 2 (Cass. Sez. 3, 06/04/2006, n. 8105; Cass. Sez. 3, 26/03/2015, n. 6077; Cass. Sez. 5, 22/06/2021, n. 17707);
8. tuttavia, questa Corte ha altresì puntualizzato, in riferimento alla specialità del rito (cd. "Fornero", applicato nella presente controversia), "che la L. n. 92 del 2012, articolo 1, stabilisce, al comma 62 - con norma speciale rispetto alla disciplina generale del cosiddetto termine breve di impugnazione dettata dagli articoli 325 e 326 c.p.c., che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello a definizione del reclamo "deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione se anteriore". Tale previsione non autorizza a ritenere, tuttavia, che anche il ricorrente incidentale debba rispettare tale termine di decadenza. Al riguardo può, invero, richiamarsi quanto affermato, sebbene con riguardo al reclamo incidentale, da Cass. 29.11.2016 n. 28425, secondo cui "Le esigenze acceleratorie previste dal rito di cui alla L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 48 e ss., riguardano l'impulso processuale e la struttura (bifasica) del procedimento di primo grado, mentre la disciplina processuale in tema di reclamo deve necessariamente integrarsi con quella in tema di appello nel rito del lavoro, sicché, una volta proposto tempestivo reclamo principale, deve ritenersi che il reclamato ben possa proporre (anche ai sensi dell'articolo 24 Cost.) reclamo incidentale, nei termini di cui all'articolo 436 c.p.c.". In simmetria con la previsione di tale possibilità deve, pertanto, ritenersi che valgano ugualmente, per il ricorso incidentale ex articolo 371 c.p.c., le modalità e le previsioni degli articoli 333 e 334 c.p.c., ai fini della proposizione di impugnazione incidentale tardiva avverso la sentenza emessa in sede di reclamo ai sensi della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 60." (Cass. Sez. L, 18/07/2018, n. 19089, § 2.; Cass. Sez. L, 24/06/2020, n. 12440);
9. nel caso di specie, il ricorso incidentale della lavoratrice è stato notificato con il controricorso a mezzo PEC il 21 giugno 2021, nel rispetto del termine di quaranta giorni prescritto dall'articolo 370 c.p.c., comma 1, dalla notificazione del ricorso della società, avvenuta a mezzo PEC il 12 maggio 2021 e pure del termine semestrale stabilito dall'articolo 327 c.p.c., comma 1, dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 19 marzo 2021, non risultandone, infatti, la notificazione dalla parte, a norma del combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., comma 2, dell'articolo 326 c.p.c., comma 1, e dell'articolo 285 c.p.c., bensì la comunicazione di cancelleria in data 19 marzo 2021 alla società ricorrente principale, a norma della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 62 (inapplicabile al ricorrente incidentale, per le ragioni dette, a fini di decorrenza di un termine breve in funzione acceleratoria);
10. il ricorso incidentale della lavoratrice è pertanto tempestivo, sicché non soggetto all'inefficacia conseguente all'inammissibilità del principale a norma dell'articolo 334 c.p.c., comma 2, e deve pertanto essere esaminato;
11. esso è fondato, con le precisazioni in appresso indicate, come già affermato nel precedente cui qui si fa seguito (Cass. n. 9660 del 2022, cit.), a correzione dell'assunto della lavoratrice di una corretta detrazione dell'aliunde perceptum soltanto nei soli dodici mesi successivi al licenziamento anziché nell'intero periodo di estromissione, che peraltro non inficia l'accoglimento del motivo, che censura nel suo esito argomentativo l'errore di diritto compiuto dalla Corte territoriale sul punto;
12. questa Corte ha con recentissimi arresti affermato: "l'articolo 18, comma 4, prevede che il giudice "annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al comma 1, e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto... deve precisarsi che nessuna rilevanza può attribuirsi alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel periodo di estromissione, trattandosi di elemento in nessun modo desumibile dalla disposizione in esame e non coerente con il principio della compensatio lucri cm damno, di cui l'aliunde perceptum e percipiendi costituiscono applicazione, che presuppone una valutazione complessiva sia del danno e sia dell'incremento patrimoniale, causalmente ricollegabili al medesimo fatto illecito (v. Cass. n. 16702 del 2020; Cass., S.U., ud. 22.5.2018 nn. 12564, 12565, 12566, 12567; con specifico riferimento all'aliunde perceptum, v. Cass. n. 7453 del 2005; n. 2529 del 2003) ... l'aliunde perceptum e percipiendum comportano la riduzione corrispondente (nel citato articolo 18, comma 4, senza il limite minimo delle cinque mensilità di retribuzione globale di fatto) del risarcimento del danno, subito dal lavoratore per il licenziamento, che va commisurata alle retribuzioni percepite o percepibili nel periodo intercorrente tra il licenziamento e l'effettiva reintegra... nel sistema delineato dal citato articolo 18, comma 4, il computo dell'indennità risarcitoria deve essere eseguito in relazione all'importo delle retribuzioni p***e e di quelle aliunde percepite o percepibili, e non in base al dato temporale riferito ai periodi di inoccupazione oppure di occupazione lavorativa; le somme aliunde percepite o percepibili dal lavoratore nel periodo di estromissione vanno quindi sottratte, con un semplice calcolo aritmetico, dall'ammontare complessivo del danno subito per effetto del recesso e pari, secondo il disposto normativo, alle retribuzioni spettanti per l'intero periodo dal licenziamento alla reintegra; se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo... in altri termini, la previsione normativa del tetto massimo delle dodici mensilità non incide sul sistema di calcolo del danno effettivamente subito dal lavoratore per effetto del licenziamento (pari alle retribuzioni p***e nel periodo di estromissione, depurate di quanto aliunde percepito o percepibile), e rileva solo all'esito del conteggio eseguito, in termini di limite massimo entro cui l'indennità risarcitoria può essere riconosciuta" (Cass. Sez. L, 07/02/2022, n. 3824 e n. 3825, entrambe in motivazione sub §§ 7.5., 7.7., 7.8. e da 7.11. a 7.13);
13. in continuità con gli arresti da ultimo citati, va quindi riaffermato il seguente principio di diritto: "In base alla L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 4, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, articolo 1 comma 42, la determinazione dell'indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum, e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione; se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo;
14. nel caso di specie, la Corte territoriale, disattendendo gli enunciati principi di diritto, ha erroneamente ritenuto detraibili dal tetto massimo di dodici mensilità dell'indennità risarcitoria le somme percepite dalla lavoratrice nel periodo dal 28 giugno al 31 luglio 2017 in virtù di occupazione durata sino al 30 settembre 2017 (pag. 16 della sentenza), senza previamente calcolare il danno subito dalla lavoratrice per la perdita delle retribuzioni nell'intero periodo di estromissione e solo all'esito di questo calcolo operare la detrazione;
15. in conclusione, il processo deve essere dichiarato estinto in riferimento al ricorso principale, mentre il ricorso incidentale deve invece essere accolto, con la cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che procederà all'applicazione dei principi sopra affermati, risultando necessario accertare in fatto l'effettivo periodo di estromissione (rinvenendosi nella sentenza impugnata, a pag. 20, il riferimento a maggio 2017 come data della reintegra, incongruente rispetto a quanto indicato a pag. 16, come sopra riportato), la determinazione dell'indennità risarcitoria, attraverso il calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché l'ammontare dell'aliunde perceptum detratto (e non indicato), oltre alla valutazione delle spese anche per il giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo in relazione al ricorso principale;
accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto, e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.