12/07/2025
๐๐ง๐๐๐๐ฆ๐ฉ๐ข๐ฆ๐๐ง๐ญ๐จ ๐๐ข ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ ๐๐ญ๐๐ฅ๐ข๐๐ง๐ ๐.๐ฉ.๐. ๐๐ฅ๐ฅโ๐จ๐๐๐ฅ๐ข๐ ๐จ ๐๐ข ๐๐จ๐ง๐ฌ๐๐ ๐ง๐ ๐๐๐ฅ ๐๐จ๐ ๐ฅ๐ข๐จ ๐ข๐ง๐๐จ๐ซ๐ฆ๐๐ญ๐ข๐ฏ๐จ ๐๐๐ข ๐๐ฎ๐จ๐ง๐ข ๐๐ซ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ข๐๐๐ซ๐ข ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐๐ฅ๐ข, ๐ฉ๐ซ๐๐ฌ๐๐ซ๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ del diritto al rimborso ๐ ๐ซ๐ข๐ฌ๐๐ซ๐๐ข๐ฆ๐๐ง๐ญ๐จ: ๐ฅ๐ ๐ช๐ฎ๐๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐ฉ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ ๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐ฉ๐ฎ๐๐๐ฅ๐ข๐๐ ๐ฎ๐๐ข๐๐ง๐ณ๐ (๐๐๐ฌ๐ฌ., 18829/2025).
Nello specifico, i motivi di ricorso inducono a chiedersi se il mancato adempimento, da parte di Poste Italiane s.p.a., dell'obbligo, sancito dagli artt. 3, comma 1, e 6, comma 1, del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000, di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, allorquando, successivamente, la menzionata societร eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 cod. civ., integri, oppure non, gli estremi della responsabilitร della medesima societร in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal sottoscrittore il quale lamenti che la prescrizione ordinaria decennale e, dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni predetti, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo circa le loro caratteristiche.
"...attesa lโeterogeneitร delle plurime soluzione ermeneutiche finora offerte ad essa dalla giurisprudenza di merito, lโassenza di specifici precedenti di legittimitร , il suo chiaro e rilevante valore nomofilattico, perchรฉ suscettibile di porsi in numerosi giudizi, stante lโevidente carattere di serialitร dimostrato dalla pluralitร degli Uffici Giudiziari giร pronunciatisi sulla stessa e considerata, altresรฌ, lโelevata diffusione, su tutto il territorio nazionale, dello strumento di investimento a basso rischio costituito dai buoni fruttiferi postali โ rende opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza. Nรฉ alla riportata conclusione osta l'originaria fissazione di detti ricorsi in sede camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. (cfr., ex aliis, Cass. nn. 11047 e 9201 del 2025; Cass. nn. 34858, 16124 e 7998 del 2024; Cass. nn. 20459 e 13517 del 2023; Cass. n. 11955 del 2022; Cass. nn. 24018 e 19164 del 2021).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rinvia la causa a nuovo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.
Nei prossimi mesi dunque la Cassazione si spera porrร fine a questa problematica, con la speranza di accogliere in toto le ragioni dei consumatori.