15/10/2026
📢 PERMANENZA IN SERVIZIO DOCENTI E ATA: LA CORTE COSTITUZIONALE CANCELLA IL LIMITE RIGIDO DEI 70 ANNI (Sentenza n. 125/2026)
Con la Sentenza n. 125 del 20 maggio 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il limite massimo dei 70 anni d'età previsto dall'art. 509, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico della Scuola) per il trattenimento in servizio del personale scolastico (docenti e ATA) finalizzato al raggiungimento del minimo contributivo pensionistico.
🔍 Cosa prevedeva la norma ed era finora applicato?
L'art. 509, comma 3, del Testo Unico Scuola stabiliva che il personale che al compimento dei 65 anni d'età non avesse maturato i contributi minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia potesse essere trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale minimo, ma “non oltre il 70° anno di età”.
Questa soglia fissa a 70 anni, pensata nel 1994, non teneva conto dei successivi adeguamenti dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita (cd. "scalone" e innalzamento progressivo dell'età pensionabile).Di conseguenza, chi non raggiungeva il minimo contributivo entro i 70 anni rischiava di essere collocato a riposo senza diritto ad alcuna prestazione pensionistica.
⚖️ Cosa ha stabilito la Corte Costituzionale (Sent. 125/2026)?
La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del limite rigido dei 70 anni nella parte in cui non prevede che la permanenza in servizio possa protrarsi:
> «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia».
💡 Quali sono le conseguenze pratiche per Docenti e ATA?
* Superamento della barriera dei 70 anni: Chi non ha raggiunto il minimo di contributi richiesto per la pensione di vecchiaia non è più obbligato a lasciare il servizio al compimento dei 70 anni.
* Estensione legata alla speranza di vita: La permanenza in servizio per completare il minimo contributivo potrà essere prorogata oltre i 70 anni, calcolando l'età limite in base agli effettivi incrementi della speranza di vita vigenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
* Tutela del diritto alla pensione: Viene salvaguardato il diritto fondamentale del lavoratore scolastico a maturare l'anzianità minima necessaria ad accedere al trattamento pensionistico, evitando uscite dal sistema scolastico senza copertura economica.
📌 Come e quando presentare domanda?
Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2027 (in applicazione del D.M. 193/2026 e della Circolare Ministeriale n. 24818 del 24 settembre 2026):
* Scadenza domande: 21 ottobre 2026.
* Modalità: Le istanze di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della L. 208/2015 devono essere presentate all'Ambito Territoriale/Ufficio Scolastico competente in formato analogico o digitale (al di fuori della piattaforma POLIS/Istanze On Line).
📌 Per supporto nella verifica della propria posizione assicurativa e nella predisposizione della domanda di trattenimento in servizio, vi invitiamo a rivolgervi alle sedi sindacali o ai patronati di riferimento.