Studio Legale Traina - Lo Dico

Studio Legale Traina - Lo Dico Agritech Law - Civile - Amministrativo L'Avv.

Fabrizio Traina ha maturato una vasta esperienza in mate­ria di diritto civile, diritto ammin­is­tra­tivo, dell’informatica e delle tele­co­mu­ni­cazioni, già docente per la Euro­pean School of Eco­nom­ics (“Mas­ter sulle ten­denze evo­lu­tive del diritto ammin­is­tra­tivo”) e per il FORMEZ (“La sem­pli­fi­cazione del lin­guag­gio della Pub­blica Ammin­is­trazione e la comu­ni­cazione tramite int

er­net”) nonché per il CESDA (corso di alta for­mazione “Ten­denze evo­lu­tive del Diritto Ammin­is­tra­tivo” — Cata­nia, 30 novem­bre 2006 — 15 feb­braio 2007), rela­tore del Con­vegno nazionale sul Diritto Ammin­is­tra­tivo Elet­tron­ico (DAE) negli anni 2004 (“La nuova dis­ci­plina comu­ni­taria di coor­di­na­mento: la diret­tiva 2004/18/CE” - Cata­nia, Katane Palace, Hotel, 2–3 luglio 2004) , 2005 (“Come cam­bia il quadro nor­ma­tivo in mate­ria di firma dig­i­tale e doc­u­mento infor­matico nella P.A.” — Cata­nia, Grand Hotel Baia Verde, 1–2 luglio 2005) e 2007 (“Il con­trollo ammin­is­tra­tivo e giuris­dizionale sul mer­cato della Banda Larga” - Roma, Sala delle Con­ferenze della Cam­era dei Dep­u­tati, 5–6 luglio 2007), co-docente del corso “S.p.a. miste e pro­ce­dure di affi­da­mento dei con­tratti pub­blici: il tema dell’in house pro­vid­ing” (Cata­nia, 11 gen­naio 2007) e del corso “La ges­tione inte­grata dei rifiuti in Sicilia alla luce della riforma degli ATO approvata il 25 marzo 2010″ (Cata­nia, 13 mag­gio 2010 — Vit­to­ria, 14 mag­gio 2010).

AI Act: sei mesi al 2 agosto 2026 (e la maggior parte delle startup non ha ancora iniziato)Mio contributo su linekedin:
26/01/2026

AI Act: sei mesi al 2 agosto 2026 (e la maggior parte delle startup non ha ancora iniziato)

Mio contributo su linekedin:

Siamo a fine gennaio 2026 e tra sei mesi diventerà pienamente applicabile la parte centrale dell'AI Act per i sistemi ad alto rischio. Emerge un dato preoccupante: circa l'80% delle aziende che utilizzano intelligenza artificiale non ha ancora mosso il primo passo verso l'adeguamento.

31/12/2025
17/12/2025

Truffe bancarie online e responsabilità semi-oggettiva della banca: cosa dicono davvero i giudici quando spariscono soldi dal conto

Le truffe informatiche che colpiscono i conti correnti online non sono più casi isolati. Sempre più spesso chi utilizza l’home banking si accorge, magari dopo mesi, che dal proprio conto sono usciti bonifici mai autorizzati. In quel momento nasce una domanda decisiva: chi deve rispondere di quella perdita?

Due recenti sentenze della Corte d’Appello di Firenze (sentenze nn. 1386/2025 e 1545/2025) offrono una risposta particolarmente chiara e, per molti versi, rassicurante per i clienti, perché spiegano come i giudici affrontano oggi queste vicende e quali criteri utilizzano per stabilire le responsabilità.

Il cuore delle decisioni sta nel riconoscimento di una responsabilità della banca che non è “automatica”, ma nemmeno facilmente eludibile. La giurisprudenza parla di responsabilità semi-oggettiva, un’espressione tecnica che, in termini semplici, significa che il cliente non deve dimostrare come la truffa sia avvenuta.

È sufficiente che contesti l’operazione, affermando di non averla mai autorizzata. Da quel momento, l’onere della prova si sposta sulla banca, che può liberarsi solo dimostrando che l’operazione era effettivamente voluta dal cliente oppure che il danno è stato causato da un comportamento gravemente imprudente del correntista.

Questo passaggio è tutt’altro che secondario. Nella pratica quotidiana, infatti, chi subisce una frode difficilmente è in grado di ricostruire i meccanismi tecnici dell’attacco informatico. Le sentenze chiariscono che il sistema non può pretendere dal cliente una prova impossibile, soprattutto quando è la banca a gestire la tecnologia e a trarre beneficio economico dall’utilizzo dei canali digitali.

Un altro aspetto che emerge con forza riguarda la sicurezza dell’home banking. Le Corti affermano che non basta predisporre sistemi di accesso formalmente sicuri. La banca deve anche essere in grado di riconoscere le operazioni anomale e di intervenire tempestivamente. Bonifici eseguiti a distanza di pochi secondi, per importi rilevanti e in serie ravvicinate, sono segnali che non possono essere ignorati. Se il sistema non li intercetta, la responsabilità non può essere semplicemente scaricata sul cliente.

Allo stesso tempo, le sentenze invitano a non semplificare eccessivamente il quadro. La tutela del correntista non è incondizionata. Quando il cliente trascura completamente il controllo del conto, pur sapendo di essere stato in passato vittima di furti di identità o di tentativi di truffa, il giudice può ritenere che anche questo comportamento abbia contribuito al danno. In tali ipotesi, il risarcimento può essere ridotto, perché la vicenda non viene letta come il risultato di una sola causa, ma come l’esito di più condotte che si intrecciano.

Interessante è anche il chiarimento sul piano umano ed emotivo. Le decisioni spiegano che lo stress, l’ansia o il turbamento conseguenti alla truffa non danno automaticamente diritto a un risarcimento ulteriore. Anche questi aspetti devono essere dimostrati in modo concreto. È un passaggio che aiuta a comprendere come i giudici distinguano tra il danno economico immediato e altre forme di pregiudizio, che richiedono una valutazione più attenta.

Nel complesso, le pronunce della Corte d’Appello di Firenze offrono una chiave di lettura molto utile per chi utilizza i servizi bancari online. Da un lato rafforzano la posizione del cliente, chiarendo che il rischio tecnologico non può essere trasferito senza limiti su chi subisce la frode; dall’altro ricordano che una gestione consapevole del proprio conto resta fondamentale.

Call now to connect with business.

10/09/2025

Una recente sentenza del Tribunale di Catanzaro (n. 1620/2025, pubblicata il 13 agosto 2025) ha stabilito che i messaggi inviati tramite WhatsApp tra familiari possono avere un ruolo nell'accertamento dell'esistenza di un accordo economico ma devono essere supportati da altri elementi di prova.

In caso di separazione o divorzio, quanto scritto in chat può essere considerato principio di prova su temi delicati quali:

- assegno di mantenimento,

- divisione delle spese,

- accordi economici tra coniugi o partner.

Cosa significa in pratica:

- i messaggi non valgono automaticamente come prova piena dell'esistenza dell'accordo;

- possono essere considerati un punto di partenza (“principio di prova”), che va confermato da altre prove, ad esempio testimoni o documenti;

- il giudice decide discrezionalmente se e quanto dare peso a questi messaggi, valutandoli nel loro contesto.

Va precisato che la produzione in giudizio di messaggi tramite Whatsapp è ritenuto rilevante soprattutto quando è difficile o poco realistico pretendere la stipula di un contratto scritto in famiglia (per motivi morali o relazionali).

Restano comunque dei limiti: gli accordi non devono mai andare contro l’interesse dei figli o contro la legge.

✅ In sintesi

Un messaggio WhatsApp può aiutare a dimostrare l'esistenza di un accordo, ma da solo non basta: occorre che vi siano altre prove a supporto.

⚠️ Il consiglio

Occorre usare in ogni caso la massima prudenza nelle comunicazioni digitali, soprattutto quando si tratta di argomenti economici o familiari.

13/08/2025

Cassazione n. 23093/2025: rinunciare a un immobile è un diritto assoluto del proprietario

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23093 depositata l’11 agosto 2025, ha affrontato un tema tanto insolito quanto destinato a produrre effetti rilevanti: la rinuncia alla proprietà immobiliare.

La Suprema Corte ha affermato che si tratta di un atto unilaterale pienamente legittimo e insindacabile, anche quando la scelta sia dettata da motivazioni del tutto personali o persino egoistiche, come il desiderio di liberarsi di un bene ritenuto inutile e dei costi che comporta, trasferendo tali oneri allo Stato.

Questa pronuncia segna una svolta nel diritto immobiliare. Per la prima volta, la Corte afferma con chiarezza che il diritto di proprietà non può essere trasformato in un dovere di gestione “forzata” nell’interesse collettivo.

Se un bene ha perso ogni utilità per il titolare, questi è libero di disfarsene, senza che vi sia spazio per valutazioni di merito sulle ragioni della rinuncia.

Sul piano tecnico, la Cassazione ha ricordato che la rinuncia richiede un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, da trascrivere nei registri immobiliari.

Non è necessario che lo Stato o altri soggetti accettino l’atto: la volontà unilaterale del proprietario è sufficiente a produrre l’effetto giuridico.

Una volta perfezionata la rinuncia, il bene diventa automaticamente proprietà dello Stato a titolo originario, in applicazione dell’art. 827 del codice civile, che attribuisce allo Stato i beni immobili “che non sono di proprietà di alcuno”.

La decisione spazza via i dubbi che in passato avevano alimentato un’interpretazione più restrittiva, secondo cui il proprietario, pur volendo liberarsi del bene, non poteva sottrarsi agli oneri fiscali e gestionali se lo Stato non avesse acconsentito a subentrare.

Ora il principio è ribaltato: l’autonomia privata prevale, e la rinuncia, una volta formalizzata secondo le regole, non può essere messa in discussione.

Si tratta di un passaggio di grande rilievo, perché introduce una prospettiva nuova nella gestione dei diritti reali.

Non tutti i beni hanno un valore economico o d’uso per il loro titolare; riconoscere la libertà di rinunciare alla proprietà significa evitare che il diritto si trasformi in un peso, con benefici indiretti anche per l’ordinamento, che potrà riutilizzare quei beni secondo finalità pubbliche.

12/08/2025

Cassazione n. 20415/2025: i patti prematrimoniali iniziano a trovare spazio anche in Italia

Fino a pochi anni fa, in Italia, parlare di patti prematrimoniali significava evocare un concetto quasi “esotico”, più vicino alle cronache hollywoodiane che alla realtà giuridica del nostro Paese. L’idea di regolare in anticipo, per iscritto, le conseguenze economiche di una eventuale separazione era considerata non solo rara, ma spesso anche giuridicamente inammissibile.

La recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 20415 depositata il 29 luglio 2025, introduce però un elemento di novità. I giudici hanno ritenuto valido l’accordo con cui un marito si impegnava a restituire alla moglie il denaro da lei speso per ristrutturare una casa di sua proprietà, nel caso in cui fosse intervenuta la separazione. La Corte ha qualificato questo impegno come un contratto atipico ai sensi dell’art. 1322 c.c., condizionato non alla volontà di separarsi, ma al verificarsi di un evento futuro e incerto – la separazione stessa – da cui far dipendere l’efficacia dell’obbligazione.

Questa impostazione segna una differenza rispetto al passato, quando – richiamando l’art. 160 c.c. – la Cassazione ribadiva che ogni patto patrimoniale stipulato “in vista” della crisi coniugale fosse nullo, per il timore che potesse influenzare la decisione di separarsi o divorziare. Basti ricordare decisioni come la n. 11012/2021 o, ancor prima, la n. 2224/2017, che confermavano una linea interpretativa molto restrittiva.

Con l’ordinanza del 2025, invece, si riconosce che un accordo patrimoniale tra coniugi può essere lecito quando tutela un interesse concreto e meritevole, senza incidere su obblighi inderogabili come il contributo ai bisogni della famiglia previsto dall’art. 143 c.c. Non si tratta ancora di una liberalizzazione totale: restano vietate le pattuizioni che stabiliscono in anticipo l’ammontare dell’assegno di separazione o di divorzio. Tuttavia, la possibilità di regolare altri aspetti economici comincia a trovare spazio.

Il contesto internazionale mostra come in molti Paesi, giuridicamente avanzati quanto il nostro, i patti prematrimoniali siano strumenti consolidati di pianificazione patrimoniale. È plausibile che l’Italia, sotto la spinta di un’evoluzione culturale e giuridica, stia gradualmente allineandosi a questa tendenza. La pronuncia n. 20415/2025, pur limitata al caso concreto, sembra indicare che il muro tradizionale di contrarietà assoluta stia iniziando a incrinarsi.

Per le coppie, ciò significa che potrebbe diventare più semplice – e giuridicamente sicuro – disciplinare in anticipo questioni delicate, come il rimborso di spese rilevanti sostenute per beni intestati a uno solo dei coniugi. Un passo che, se confermato da future decisioni, potrebbe trasformare il diritto di famiglia italiano in senso più moderno, offrendo nuove possibilità di tutela e prevenzione dei conflitti.

Occhio ai bonifici bancari: vi è ormai un elevato rischio di frodi o errori irreparabili. Quando l’Europa sceglie la vel...
27/04/2025

Occhio ai bonifici bancari: vi è ormai un elevato rischio di frodi o errori irreparabili. Quando l’Europa sceglie la velocità (e mette a rischio la sicurezza)

Con l’introduzione del nuovo quadro normativo europeo in materia di pagamenti, le banche non sono più tenute a verificare la corrispondenza tra IBAN e intestatario del conto. Una scelta voluta per uniformare e accelerare le transazioni transnazionali, ma che sembra aver sacrificato la protezione dei cittadini sull’altare dell’efficienza.

Il regolamento europeo, nato per favorire l’istantaneità dei bonifici e ridurre i costi operativi, ha di fatto eliminato un fondamentale filtro di sicurezza: il controllo incrociato tra IBAN e beneficiario. Un compromesso che, nelle intenzioni di Bruxelles, dovrebbe stimolare il mercato unico.

Nella pratica, però, trasferisce il rischio di frodi ed errori direttamente sulle spalle di utenti e imprese, senza garanzie di tutela.

Quasi un paradosso: mentre l’Europa impone standard stringenti su privacy e trasparenza finanziaria (si pensi alla lotta al cash o all’antiriciclaggio), permette che un semplice refuso o una truffa ben congegnata possano svuotare un conto in pochi clic.

Il problema non è solo tecnico, ma culturale. L’approccio “tecnocratico” europeo, spesso sordo alle esigenze concrete degli utenti, ha creato un sistema in cui:
- le banche se ne lavano le mani: “è colpa vostra se non controllate l’IBAN!”.
- i truffatori festeggiano: basta fabbricare una fattura falsa con l'IBAN del truffatore per perfezionare la truffa;
- i recuperi sono un incubo: senza la collaborazione obbligatoria degli istituti di credito, persino un errore di battitura diventa un labirinto giudiziario.

C’è chi difenderà questa riforma come un passo necessario verso l’innovazione finanziaria. Ma quando una scelta legislativa trasforma i cittadini in controllori volontari non retribuiti, carichi di responsabilità e privi di strumenti, c’è da chiedersi: è davvero “progresso” o solo un modo per scaricare costi e rischi sui consumatori?

L’Europa ha scelto di correre, ma dimenticando che, senza reti di sicurezza, ogni intoppo si trasforma in una caduta. Resta a noi adattarci, con diffidenza e doppie verifiche, in attesa che qualcuno a Bruxelles si accorga che la vera efficienza non può prescindere dalla tutela delle persone.

PS: la prossima volta che inserite un IBAN, ricordate: l’Europa vi ha regalato un bonifico che arriva come un razzo, ma se sbagliate… non torna indietro.

01/01/2025

Assistenza legale per incidenti stradali: risarcimenti per danni e tutela del terzo trasportato

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Via Nino Bixio 76
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