01/04/2020
𝗘𝗣𝗜𝗗𝗘𝗠𝗜𝗔 𝗗𝗔 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵: 𝗟𝗘 𝗦𝗔𝗡𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜 𝗣𝗘𝗥 𝗖𝗛𝗜 𝗩𝗜𝗢𝗟𝗔 𝗟𝗔 𝗤𝗨𝗔𝗥𝗔𝗡𝗧𝗘𝗡𝗔 𝗘 𝗜 𝗥𝗜𝗦𝗖𝗛𝗜 𝗣𝗘𝗥 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗜 𝗘 𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜 𝗦𝗔𝗡𝗜𝗧𝗔𝗥𝗜.
Il D.L. 19/2020 ha introdotto alcune sanzioni per coloro che violano le misure di contenimento alla diffusione del virus.
In particolare, l'art. 4 co.1 prevede una sanzione amministrativa per chi esce di casa senza un giustificato motivo (sul punto si rinvia all'articolo "NUOVO DECRETO: TRA ABOLITIO CRIMINIS E CONDONO PENALE" del 26.3.2020).
L'art. 4 comma 6, invece, sanziona la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione 𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐨𝐩𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐬𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́ 𝐫𝐢𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐚𝐥 𝐯𝐢𝐫𝐮𝐬. La norma fa espresso rinvio al reato punito dall’art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, tuttavia è stata aumentata la pena per renderla congrua al fatto, oltre che per impedire l'accesso al beneficio dell'oblazione (arresto da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da euro 500 ad euro 5.000).
L'articolo citato si apre con una clausola di riserva: "𝑆𝑎𝑙𝑣𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑙 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑠𝑐𝑎 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙'𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜 452 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜". Ciò significa che sarà contestato il reato prima richiamato, solo se il fatto commesso non integrerà il delitto di epidemia colposa di cui all’art. 452 c.p. o altro reato più grave (ad esempio, la forma dolosa di cui all’art. 438 c.p.). In questo modo il legislatore ha voluto distinguere la gravità dell’inosservanza del divieto di allontanamento: si pensi a colui che, sottoposto a quarantena e senza conviventi, scenda in strada la sera tardi per gettare la spazzatura o far fare i bisogni al cane. Questo comportamento sarà meno grave, ma soprattutto meno offensivo per la salute pubblica, rispetto a chi, nonostante la positività al virus, decida di uscire per andare a fare la spesa presso un supermercato. E' plausibile che il primo soggetto incorra nell'imputazione per la contravvenzione di cui all'art. 260 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (arresto da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da euro 500 ad euro 5.000), mentre l'altro sia perseguibile per il delitto di epidemia colposa (reclusione da 1 a 5 anni).
E' chiaro che queste sono solo previsioni accademiche, ogni caso dovrà essere valutato distintamente, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato: il soggetto positivo a quarantena che decida di andare in un supermercato senza mascherina ed inizi a tossire e starnutire, potrebbe essere indagato per epidemia dolosa perchè voleva diffondere intenzionalmente il virus (art. 438 c.p.).
Il legislatore ha dunque introdotto e definito i contorni di varie e differenti condotte, alcune decisamente irresponsabili e pericolose, altre che possono ritenersi superficiali, ma comunque perseguibili. In questo quadro normativo, sono state adattate le sanzioni penali al grado di offensività, di queste condotte, alla salute pubblica.
A fronte di questo intervento, non è stato contestualmente introdotto alcun adeguamento della normativa penale per le condotte del personale medico e sanitario in questa situazione emergenziale. Questi soggetti sono spesso esposti al pericolo di contagio e possono diventare, a loro volta, i principali veicoli di diffusione del virus.
Pur in assenza di protezioni (mascherine, occhiali etc), molti medici ed infermieri hanno continuato a lavorare prestando il loro contributo, pur consapevoli dei rischi che stavano correndo, sia per loro salute che per quella dei loro familiari o terze persone. Sono stati assunti nuovi medici, appena laureati, probabilmente inesperti alle pratiche di igiene, nonchè richiamati quelli già in pensione. Tutto questo personale ha assunto volontariamente (coscientemente) il rischio conseguente alle loro azioni "non protette".
Ebbene, all'esito dell'emergenza, è plausibile e ragionevole aspettarsi denunce e richieste di risarcimento nei loro confronti?
In questo periodo, si è già diffusa una polemica circa future azioni giudiziarie per colpa da contagio nei confronti del personale sanitario, ritenute da molti immorali.
Si comprende che lo scenario appare assurdo, perchè i medici e gli infermieri sono visti come eroi dalla stragrande maggioranza degli italiani, tuttavia non potranno essere sottovalutati i diritti di coloro che hanno perso un familiare, purchè fondati.
Di seguito, si focalizzerà l'attenzione sulle conseguenze penali che potranno coinvolgere il personale sanitario ed in particolare l'art. 590 sexies c.p., introdotto con la legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), rubricato come "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario".
Questo articolo del codice penale ha abrogato l'art. 3, 1° co., D.L. 13.9.2012, n. 158, convertito in L. 8.11.2012, n. 189, che escludeva la responsabilità per colpa lieve dell'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si attenesse a linee guida e buone pratiche approvate dalla comunità scientifica. E' stata pertanto esclusa la rilevanza tra colpa lieve e colpa grave nell'ambito della responsabilità professionale sanitaria, di conseguenza, sono penalmente rilevanti anche le condotte contrassegnate da colpa lieve.
Il secondo comma dell'art. 590 sexies stabilisce che se l'evento (lesioni o morte) si sia verificato a causa di imperizia, il medico non è punibile purchè siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, ovvero, in mancanza di queste, siano state seguite le buone pratiche clinico-assistenziali. Dunque, questo comma parrebbe confermare che non è configurabile una colpa per imperizia quando la condotta del medico abbia rispettato linee guida contenenti regole di perizia, adeguate al caso concreto, o comunque le buone pratiche.
Per superare le difficoltà interpretative del concetto di colpa, sono subito intervenute le Sezioni Unite della Cassazione ed hanno chiarito che: "𝑳'𝒆𝒔𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒔𝒂𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒓𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆, 𝒂 𝒕𝒊𝒕𝒐𝒍𝒐 𝒅𝒊 𝒄𝒐𝒍𝒑𝒂, 𝒑𝒆𝒓 𝒎𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒐 𝒍𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊 𝒅𝒆𝒓𝒊𝒗𝒂𝒏𝒕𝒊 𝒅𝒂𝒍𝒍'𝒆𝒔𝒆𝒓𝒄𝒊𝒛𝒊𝒐 𝒅𝒊 𝒂𝒕𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂̀ 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒐-𝒄𝒉𝒊𝒓𝒖𝒓𝒈𝒊𝒄𝒂: 𝒂) 𝒔𝒆 𝒍'𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒊 𝒆̀ 𝒗𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒐𝒍𝒑𝒂 (𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒍𝒊𝒆𝒗𝒆) 𝒅𝒂 𝒏𝒆𝒈𝒍𝒊𝒈𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒐 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒖𝒅𝒆𝒏𝒛𝒂; 𝒃) 𝒔𝒆 𝒍'𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒊 𝒆̀ 𝒗𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒐𝒍𝒑𝒂 (𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒍𝒊𝒆𝒗𝒆) 𝒅𝒂 𝒊𝒎𝒑𝒆𝒓𝒊𝒛𝒊𝒂, 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒊𝒍 𝒄𝒂𝒔𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒓𝒆𝒕𝒐 𝒏𝒐𝒏 𝒆̀ 𝒓𝒆𝒈𝒐𝒍𝒂𝒕𝒐 𝒅𝒂𝒍𝒍𝒆 𝒓𝒂𝒄𝒄𝒐𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒍𝒊𝒏𝒆𝒆-𝒈𝒖𝒊𝒅𝒂 𝒐 𝒅𝒂𝒍𝒍𝒆 𝒃𝒖𝒐𝒏𝒆 𝒑𝒓𝒂𝒕𝒊𝒄𝒉𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒏𝒊𝒄𝒐-𝒂𝒔𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒛𝒊𝒂𝒍𝒊; 𝒄) 𝒔𝒆 𝒍'𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒊 𝒆̀ 𝒗𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒐𝒍𝒑𝒂 (𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒍𝒊𝒆𝒗𝒆) 𝒅𝒂 𝒊𝒎𝒑𝒆𝒓𝒊𝒛𝒊𝒂 𝒏𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒆 𝒏𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒔𝒄𝒆𝒍𝒕𝒂 𝒅𝒊 𝒍𝒊𝒏𝒆𝒆-𝒈𝒖𝒊𝒅𝒂 𝒐 𝒅𝒊 𝒃𝒖𝒐𝒏𝒆 𝒑𝒓𝒂𝒕𝒊𝒄𝒉𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒏𝒊𝒄𝒐 𝒂𝒔𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒛𝒊𝒂𝒍𝒊 𝒏𝒐𝒏 𝒂𝒅𝒆𝒈𝒖𝒂𝒕𝒆 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂̀ 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒔𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒓𝒆𝒕𝒐; 𝒅) 𝒔𝒆 𝒍'𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒊 𝒆̀ 𝒗𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒐𝒍𝒑𝒂 𝒈𝒓𝒂𝒗𝒆 𝒅𝒂 𝒊𝒎𝒑𝒆𝒓𝒊𝒛𝒊𝒂 𝒏𝒆𝒍𝒍'𝒆𝒔𝒆𝒄𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒊 𝒓𝒂𝒄𝒄𝒐𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒅𝒊 𝒍𝒊𝒏𝒆𝒆-𝒈𝒖𝒊𝒅𝒂 𝒐 𝒃𝒖𝒐𝒏𝒆 𝒑𝒓𝒂𝒕𝒊𝒄𝒉𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒏𝒊𝒄𝒐-𝒂𝒔𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒛𝒊𝒂𝒍𝒊 𝒂𝒅𝒆𝒈𝒖𝒂𝒕𝒆, 𝒕𝒆𝒏𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒊 𝒓𝒊𝒔𝒄𝒉𝒊𝒐 𝒅𝒂 𝒈𝒆𝒔𝒕𝒊𝒓𝒆 𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊 𝒅𝒊𝒇𝒇𝒊𝒄𝒐𝒍𝒕𝒂̀ 𝒅𝒆𝒍𝒍'𝒂𝒕𝒕𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒐"(Cass. pen. Sez. Unite, 21/12/2017, n. 8770).
Gli artt. 3 e 5 della L. 24/17 hanno poi istituito un sistema di riconoscimento formale delle linee guida e delle buone pratiche mediche che assumono rilevanza nella valutazione della responsabilità colposa. La Suprema Corte ha puntualizzato che "𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑒 𝑔𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑖 𝑎𝑙𝑙'𝑎𝑟𝑡. 5 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒 𝑛. 24 𝑑𝑒𝑙 2017, 𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙'𝑎𝑟𝑡. 590-𝑠𝑒𝑥𝑖𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑑. 𝑝𝑒𝑛. 𝑝𝑢𝑜̀ 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑏𝑢𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙𝑖 𝑎𝑑𝑒𝑔𝑢𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜." (Cass. pen. Sez. IV Sent., 22/06/2018, n. 37794).
Ciò considerato, parrebbe che nessuna delle condizioni previste dall’art. 590 sexies c.p. e nessuna delle ipotesi formulate dalle Sezioni Unite possano ritenersi idonee ad evitare la responsabilità penale dei sanitari nella specificità dell’emergenza Covid-19, dal momento che parrebbero assenti delle linee-guida certificate e le buone pratiche clinico-assistenziali sono primordiali, vista la novità della patologia e la mancanza di terapie certe.
In conclusione, è forse necessario introdurre un’apposita disciplina tesa ad ampliare l’area di esonero da responsabilità colposa dei medici? Ciò anche per evitare che molti sanitari inizino a riflettere e a preoccuparsi per la propria salvaguardia, sia giudiziaria che economica?
𝐀𝐯𝐯. 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐂𝐨𝐜𝐜𝐡𝐢