Officinalex Penale

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Questa pagina è dedicata alla diffusione di notizie e sentenze in materia di diritto penale.

Nel Lazio, ci sono diversi studi legali di prestigio, specialmente a Roma, che offrono competenze diversificate e serviz...
05/11/2024

Nel Lazio, ci sono diversi studi legali di prestigio, specialmente a Roma, che offrono competenze diversificate e servizi di alta qualità. Alcuni dei più noti includono:

1. BonelliErede - Conosciuto a livello nazionale e internazionale, offre servizi di consulenza legale in ambiti come il diritto commerciale, tributario e del lavoro.

2. Chiomenti - Studio di alto livello con sede anche a Roma, specializzato in diritto societario e finanziario.

3. Legance - Rinomato per il diritto commerciale, fiscale e per la consulenza a grandi aziende e istituzioni finanziarie.

4. Gianni & Origoni - Uno degli studi legali più noti a livello internazionale con una vasta gamma di specializzazioni.

5. Officinalex - Con sede a Viterbo, offre servizi a studi legali associati e rappresenta un’opzione valida per consulenza e assistenza legale.

Questi studi offrono competenze di alto livello, ma la scelta dipende anche dal tipo di assistenza legale richiesta e dal budget disponibile.

25/04/2023
01/04/2020

𝗘𝗣𝗜𝗗𝗘𝗠𝗜𝗔 𝗗𝗔 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵: 𝗟𝗘 𝗦𝗔𝗡𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜 𝗣𝗘𝗥 𝗖𝗛𝗜 𝗩𝗜𝗢𝗟𝗔 𝗟𝗔 𝗤𝗨𝗔𝗥𝗔𝗡𝗧𝗘𝗡𝗔 𝗘 𝗜 𝗥𝗜𝗦𝗖𝗛𝗜 𝗣𝗘𝗥 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗜 𝗘 𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜 𝗦𝗔𝗡𝗜𝗧𝗔𝗥𝗜.

Il D.L. 19/2020 ha introdotto alcune sanzioni per coloro che violano le misure di contenimento alla diffusione del virus.
In particolare, l'art. 4 co.1 prevede una sanzione amministrativa per chi esce di casa senza un giustificato motivo (sul punto si rinvia all'articolo "NUOVO DECRETO: TRA ABOLITIO CRIMINIS E CONDONO PENALE" del 26.3.2020).
L'art. 4 comma 6, invece, sanziona la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione 𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐨𝐩𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐬𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́ 𝐫𝐢𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐚𝐥 𝐯𝐢𝐫𝐮𝐬. La norma fa espresso rinvio al reato punito dall’art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, tuttavia è stata aumentata la pena per renderla congrua al fatto, oltre che per impedire l'accesso al beneficio dell'oblazione (arresto da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da euro 500 ad euro 5.000).
L'articolo citato si apre con una clausola di riserva: "𝑆𝑎𝑙𝑣𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑙 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑠𝑐𝑎 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙'𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜 452 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜". Ciò significa che sarà contestato il reato prima richiamato, solo se il fatto commesso non integrerà il delitto di epidemia colposa di cui all’art. 452 c.p. o altro reato più grave (ad esempio, la forma dolosa di cui all’art. 438 c.p.). In questo modo il legislatore ha voluto distinguere la gravità dell’inosservanza del divieto di allontanamento: si pensi a colui che, sottoposto a quarantena e senza conviventi, scenda in strada la sera tardi per gettare la spazzatura o far fare i bisogni al cane. Questo comportamento sarà meno grave, ma soprattutto meno offensivo per la salute pubblica, rispetto a chi, nonostante la positività al virus, decida di uscire per andare a fare la spesa presso un supermercato. E' plausibile che il primo soggetto incorra nell'imputazione per la contravvenzione di cui all'art. 260 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (arresto da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da euro 500 ad euro 5.000), mentre l'altro sia perseguibile per il delitto di epidemia colposa (reclusione da 1 a 5 anni).
E' chiaro che queste sono solo previsioni accademiche, ogni caso dovrà essere valutato distintamente, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato: il soggetto positivo a quarantena che decida di andare in un supermercato senza mascherina ed inizi a tossire e starnutire, potrebbe essere indagato per epidemia dolosa perchè voleva diffondere intenzionalmente il virus (art. 438 c.p.).
Il legislatore ha dunque introdotto e definito i contorni di varie e differenti condotte, alcune decisamente irresponsabili e pericolose, altre che possono ritenersi superficiali, ma comunque perseguibili. In questo quadro normativo, sono state adattate le sanzioni penali al grado di offensività, di queste condotte, alla salute pubblica.
A fronte di questo intervento, non è stato contestualmente introdotto alcun adeguamento della normativa penale per le condotte del personale medico e sanitario in questa situazione emergenziale. Questi soggetti sono spesso esposti al pericolo di contagio e possono diventare, a loro volta, i principali veicoli di diffusione del virus.
Pur in assenza di protezioni (mascherine, occhiali etc), molti medici ed infermieri hanno continuato a lavorare prestando il loro contributo, pur consapevoli dei rischi che stavano correndo, sia per loro salute che per quella dei loro familiari o terze persone. Sono stati assunti nuovi medici, appena laureati, probabilmente inesperti alle pratiche di igiene, nonchè richiamati quelli già in pensione. Tutto questo personale ha assunto volontariamente (coscientemente) il rischio conseguente alle loro azioni "non protette".
Ebbene, all'esito dell'emergenza, è plausibile e ragionevole aspettarsi denunce e richieste di risarcimento nei loro confronti?
In questo periodo, si è già diffusa una polemica circa future azioni giudiziarie per colpa da contagio nei confronti del personale sanitario, ritenute da molti immorali.
Si comprende che lo scenario appare assurdo, perchè i medici e gli infermieri sono visti come eroi dalla stragrande maggioranza degli italiani, tuttavia non potranno essere sottovalutati i diritti di coloro che hanno perso un familiare, purchè fondati.
Di seguito, si focalizzerà l'attenzione sulle conseguenze penali che potranno coinvolgere il personale sanitario ed in particolare l'art. 590 sexies c.p., introdotto con la legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), rubricato come "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario".
Questo articolo del codice penale ha abrogato l'art. 3, 1° co., D.L. 13.9.2012, n. 158, convertito in L. 8.11.2012, n. 189, che escludeva la responsabilità per colpa lieve dell'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si attenesse a linee guida e buone pratiche approvate dalla comunità scientifica. E' stata pertanto esclusa la rilevanza tra colpa lieve e colpa grave nell'ambito della responsabilità professionale sanitaria, di conseguenza, sono penalmente rilevanti anche le condotte contrassegnate da colpa lieve.
Il secondo comma dell'art. 590 sexies stabilisce che se l'evento (lesioni o morte) si sia verificato a causa di imperizia, il medico non è punibile purchè siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, ovvero, in mancanza di queste, siano state seguite le buone pratiche clinico-assistenziali. Dunque, questo comma parrebbe confermare che non è configurabile una colpa per imperizia quando la condotta del medico abbia rispettato linee guida contenenti regole di perizia, adeguate al caso concreto, o comunque le buone pratiche.
Per superare le difficoltà interpretative del concetto di colpa, sono subito intervenute le Sezioni Unite della Cassazione ed hanno chiarito che: "𝑳'𝒆𝒔𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒔𝒂𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒓𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆, 𝒂 𝒕𝒊𝒕𝒐𝒍𝒐 𝒅𝒊 𝒄𝒐𝒍𝒑𝒂, 𝒑𝒆𝒓 𝒎𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒐 𝒍𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊 𝒅𝒆𝒓𝒊𝒗𝒂𝒏𝒕𝒊 𝒅𝒂𝒍𝒍'𝒆𝒔𝒆𝒓𝒄𝒊𝒛𝒊𝒐 𝒅𝒊 𝒂𝒕𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂̀ 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒐-𝒄𝒉𝒊𝒓𝒖𝒓𝒈𝒊𝒄𝒂: 𝒂) 𝒔𝒆 𝒍'𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒊 𝒆̀ 𝒗𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒐𝒍𝒑𝒂 (𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒍𝒊𝒆𝒗𝒆) 𝒅𝒂 𝒏𝒆𝒈𝒍𝒊𝒈𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒐 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒖𝒅𝒆𝒏𝒛𝒂; 𝒃) 𝒔𝒆 𝒍'𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒊 𝒆̀ 𝒗𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒐𝒍𝒑𝒂 (𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒍𝒊𝒆𝒗𝒆) 𝒅𝒂 𝒊𝒎𝒑𝒆𝒓𝒊𝒛𝒊𝒂, 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒊𝒍 𝒄𝒂𝒔𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒓𝒆𝒕𝒐 𝒏𝒐𝒏 𝒆̀ 𝒓𝒆𝒈𝒐𝒍𝒂𝒕𝒐 𝒅𝒂𝒍𝒍𝒆 𝒓𝒂𝒄𝒄𝒐𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒍𝒊𝒏𝒆𝒆-𝒈𝒖𝒊𝒅𝒂 𝒐 𝒅𝒂𝒍𝒍𝒆 𝒃𝒖𝒐𝒏𝒆 𝒑𝒓𝒂𝒕𝒊𝒄𝒉𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒏𝒊𝒄𝒐-𝒂𝒔𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒛𝒊𝒂𝒍𝒊; 𝒄) 𝒔𝒆 𝒍'𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒊 𝒆̀ 𝒗𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒐𝒍𝒑𝒂 (𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒍𝒊𝒆𝒗𝒆) 𝒅𝒂 𝒊𝒎𝒑𝒆𝒓𝒊𝒛𝒊𝒂 𝒏𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒆 𝒏𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒔𝒄𝒆𝒍𝒕𝒂 𝒅𝒊 𝒍𝒊𝒏𝒆𝒆-𝒈𝒖𝒊𝒅𝒂 𝒐 𝒅𝒊 𝒃𝒖𝒐𝒏𝒆 𝒑𝒓𝒂𝒕𝒊𝒄𝒉𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒏𝒊𝒄𝒐 𝒂𝒔𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒛𝒊𝒂𝒍𝒊 𝒏𝒐𝒏 𝒂𝒅𝒆𝒈𝒖𝒂𝒕𝒆 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂̀ 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒔𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒓𝒆𝒕𝒐; 𝒅) 𝒔𝒆 𝒍'𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒊 𝒆̀ 𝒗𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒐𝒍𝒑𝒂 𝒈𝒓𝒂𝒗𝒆 𝒅𝒂 𝒊𝒎𝒑𝒆𝒓𝒊𝒛𝒊𝒂 𝒏𝒆𝒍𝒍'𝒆𝒔𝒆𝒄𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒊 𝒓𝒂𝒄𝒄𝒐𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒅𝒊 𝒍𝒊𝒏𝒆𝒆-𝒈𝒖𝒊𝒅𝒂 𝒐 𝒃𝒖𝒐𝒏𝒆 𝒑𝒓𝒂𝒕𝒊𝒄𝒉𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒏𝒊𝒄𝒐-𝒂𝒔𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒛𝒊𝒂𝒍𝒊 𝒂𝒅𝒆𝒈𝒖𝒂𝒕𝒆, 𝒕𝒆𝒏𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒊 𝒓𝒊𝒔𝒄𝒉𝒊𝒐 𝒅𝒂 𝒈𝒆𝒔𝒕𝒊𝒓𝒆 𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊 𝒅𝒊𝒇𝒇𝒊𝒄𝒐𝒍𝒕𝒂̀ 𝒅𝒆𝒍𝒍'𝒂𝒕𝒕𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒐"(Cass. pen. Sez. Unite, 21/12/2017, n. 8770).
Gli artt. 3 e 5 della L. 24/17 hanno poi istituito un sistema di riconoscimento formale delle linee guida e delle buone pratiche mediche che assumono rilevanza nella valutazione della responsabilità colposa. La Suprema Corte ha puntualizzato che "𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑒 𝑔𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑖 𝑎𝑙𝑙'𝑎𝑟𝑡. 5 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒 𝑛. 24 𝑑𝑒𝑙 2017, 𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎 𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙'𝑎𝑟𝑡. 590-𝑠𝑒𝑥𝑖𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑑. 𝑝𝑒𝑛. 𝑝𝑢𝑜̀ 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑏𝑢𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙𝑖 𝑎𝑑𝑒𝑔𝑢𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜." (Cass. pen. Sez. IV Sent., 22/06/2018, n. 37794).
Ciò considerato, parrebbe che nessuna delle condizioni previste dall’art. 590 sexies c.p. e nessuna delle ipotesi formulate dalle Sezioni Unite possano ritenersi idonee ad evitare la responsabilità penale dei sanitari nella specificità dell’emergenza Covid-19, dal momento che parrebbero assenti delle linee-guida certificate e le buone pratiche clinico-assistenziali sono primordiali, vista la novità della patologia e la mancanza di terapie certe.
In conclusione, è forse necessario introdurre un’apposita disciplina tesa ad ampliare l’area di esonero da responsabilità colposa dei medici? Ciò anche per evitare che molti sanitari inizino a riflettere e a preoccuparsi per la propria salvaguardia, sia giudiziaria che economica?

𝐀𝐯𝐯. 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐂𝐨𝐜𝐜𝐡𝐢

26/03/2020

𝗡𝗨𝗢𝗩𝗢 𝗗𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢: 𝗧𝗥𝗔 𝗔𝗕𝗢𝗟𝗜𝗧𝗜𝗢 𝗖𝗥𝗜𝗠𝗜𝗡𝗜𝗦 𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗗𝗢𝗡𝗢 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗘

Molti giuristi hanno riconosciuto che il Decreto Legge 19/2020 abbia avuto il ruolo di porre un po' di ordine nella normativa dell'ultimo mese, oltre a sanare qualche "peccatuccio" sfuggito con i decreti precedenti. Difatti, la legislazione di emergenza aveva creato confusione ed il diritto stava rischiando di complicare la situazione piuttosto che semplificarla. Sia chiaro, il decreto non ha risolto tutti i problemi, ma di sicuro ha riequilibrato alcuni aspetti, lasciando tuttavia un dubbio apparentemente amletico: l'art. 4 e 5 hanno operato solo una abolitio criminis o introdotto anche una forma sui generis di condono penale?
I dati del Viminale riportano circa 110 mila denunce, molte delle quali per inosservanza delle norme sulla limitazione degli spostamenti. Il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 aveva legittimato l'introduzione di misure limitative di libertà e diritti fondamentali attraverso una serie di D.P.C.M., in particolare l’art. 3, co. 4. stabiliva: “𝘴𝘢𝘭𝘷𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘭 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘯𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘪𝘴𝘤𝘢 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘨𝘳𝘢𝘷𝘦 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰, 𝘪𝘭 𝘮𝘢𝘯𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘪 𝘢𝘭 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵𝘰 𝘦̀ 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘵𝘰 𝘢𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭'𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 650 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘭𝘦”. Questa norma è stata abrogata dall'art. 5 del nuovo decreto sostituendola con nuove sanzioni.
La norma abrogata aveva introdotto una fattispecie autonoma di reato, facendo un rinvio solo 𝘲𝘶𝘰𝘢𝘥 𝘱𝘰𝘦𝘯𝘢𝘮 all’art. 650 c.p., cioè solo al fine della individuazione della sanzione (arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro). La norma, infatti, recitava testualmente che "𝘪𝘭 𝘮𝘢𝘯𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘪 𝘢𝘭 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵𝘰 𝘦̀ 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘵𝘰 𝘢𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭'𝘢𝘳𝘵. 650 𝘤.𝘱." La condotta vietata era quella di non rispettare le disposizioni di quel decreto, mentre l'art. 650 c.p. punisce l'inosservanza di provvedimenti specifici destinati a persone determinate e non l'inosservanza di un atto normativo, astratto e generale (𝘗𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘪𝘨𝘶𝘳𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘪 𝘢𝘭𝘭'𝘢𝘳𝘵. 650 𝘤.𝘱., 𝘱𝘦𝘳 "𝘱𝘳𝘰𝘷𝘷𝘦𝘥𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘭𝘦𝘨𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭'𝘢𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘵𝘢̀" 𝘥𝘦𝘷𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘴𝘪 𝘭'𝘦𝘴𝘵𝘳𝘪𝘯𝘴𝘦𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘴𝘵𝘢̀ 𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘢𝘥 𝘪𝘯𝘤𝘪𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘵𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘶 𝘴𝘪𝘵𝘶𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘴𝘰𝘨𝘨𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘧𝘰𝘳𝘻𝘢 𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢. 𝘕𝘰𝘯 𝘳𝘪𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘯𝘰, 𝘪𝘯𝘧𝘢𝘵𝘵𝘪, 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘷𝘦𝘥𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰, 𝘰𝘳𝘮𝘢𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘪𝘶𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘯𝘦𝘢𝘵𝘢 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘰𝘵𝘵𝘳𝘪𝘯𝘢 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘢, 𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘵𝘵𝘪 𝘯𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘷𝘪 (𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘦 𝘵𝘪𝘱𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘢𝘳𝘢𝘵𝘵𝘦𝘳𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭'𝘢𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘦𝘻𝘻𝘢 𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢̀) 𝘤𝘩𝘦, 𝘱𝘶𝘳 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘯𝘥𝘰𝘴𝘪 𝘳𝘪𝘷𝘰𝘭𝘨𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘥 𝘶𝘯𝘢 𝘣𝘦𝘯 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘢 𝘤𝘢𝘵𝘦𝘨𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘪 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘦, 𝘯𝘰𝘯 𝘪𝘯𝘤𝘪𝘥𝘰𝘯𝘰 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘵𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘶 𝘴𝘪𝘵𝘶𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘴𝘰𝘨𝘨𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘦 Cass. pen. Sez. I, 01/12/1995, n. 2195)
Questa distinzione non è stata colta con precisione nella prassi e si è creata confusione, visto che molte persone sono state denunciate per il reato di cui all'art. 650 c.p. e non per la violazione dell'art. 3 D.L. 6/2020.
Ad ogni modo, si ricorda che entrambe le fattispecie sono delle contravvenzioni per le quali è possibile accedere al beneficio dell’oblazione, che consente la definizione del procedimento penale con il pagamento di una somma pari a 103 euro, ottenendo così l’estinzione del reato.
Sono reati procedibili d'ufficio, pertanto le Procure italiane si sono trovate inondate, in poche settimane, di moltissime nuove iscrizioni di reato. Si tratta di un notevole dispendio di forza lavoro e tempo per procedimenti che molto probabilmente si sarebbero conclusi con una richiesta di archiviazione o quantomeno con una sentenza di estinzione del reato per pagamento dell'oblazione (sempre se concessa dal Giudice).
Forse anche per questo, il Governo ha deciso di abrogare la norma penale ed introdurre con l'art. 4 D.L. 19/2020 una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 € per chi non osserva le misure di contenimento dell'art. 1 co. 2 dello stesso decreto, con la previsione dell'aumento di un terzo delle sanzioni qualora la violazione avvenga con l’utilizzo di un veicolo.
L'art. 4 co. 1 prevede una clausola “salvo che il fatto costituisca reato”. Dunque, questo nuovo illecito amministrativo non sarà applicabile ogni volta che l’inosservanza delle misure di contenimento possa integrare un reato. Per esempio la nuova contravvenzione prevista dall’art. 4 co. 6 del decreto legge, che introduce l’inosservanza della quarantena da parte di chi sia risultato positivo al virus, in questo caso sarà contestato lo specifico reato. Diversamente, l'illecito amministrativo potrà essere sanzionato contestualmente ai reati che siano stati commessi in concorso all’inosservanza delle misure di contenimento (es. l’epidemia colposa, reati di falso, resistenza-violenza-oltraggio a pubblico ufficiale).
Ciò detto, l’abrogazione della contravvenzione dell’art. 3, co. 4 d.l. n. 6/2020 sta ponendo il dilemma circa l'esito da riservare ai fatti finora commessi. Sinceramente, parrebbe che il decreto 19/2020 abbia operato un'abolizione della rilevanza penale dei fatti riconducibili al nuovo illecito amministrativo, introducendo una sanzione amministrativa. Per l'effetto, i fatti commessi in precedenza non potranno essere puniti ai sensi dell’art. 3, co. 4 d.l. n. 6/2020.
Da questa operazione del Governo, ci si aspetta (si auspica) che i procedimenti incardinati presso le Procure d'Italia siano archiviati, sia quelli iscritti per il reato di cui all’art. 3, co. 4 d.l. n. 6/2020, sia quelli ex art. 650 c.p., che dovranno essere oggetto di previa riqualificazione giuridica del fatto.
Tramite questa abolitio criminis si dovrebbe condonare il comportamento penalmente rilevante di chi finora ha violato le norme sul contenimento degli spostamenti.
Vi è un secondo profilo da commentare.
L’art. 4 co. 8 del nuovo decreto rende applicabili retroattivamente le nuove sanzioni amministrative: “𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘪𝘴𝘤𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘢𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘭𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘴𝘢𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘴𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘯𝘰 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘷𝘪𝘰𝘭𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘦 𝘢𝘯𝘵𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘢𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘵𝘢 𝘪𝘯 𝘷𝘪𝘨𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵𝘰, 𝘮𝘢 𝘪𝘯 𝘵𝘢𝘭𝘪 𝘤𝘢𝘴𝘪 𝘭𝘦 𝘴𝘢𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘵𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘢 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘮𝘢 𝘳𝘪𝘥𝘰𝘵𝘵𝘢 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘦𝘵𝘢̀. 𝘚𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘯𝘰 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘵𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪 𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘪 101 𝘦 102 𝘥𝘦𝘭 𝘥𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵𝘰 𝘭𝘦𝘨𝘪𝘴𝘭𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰 30 𝘥𝘪𝘤𝘦𝘮𝘣𝘳𝘦 1999, 𝘯. 507”. Questo comma stabilisce che il nuovo illecito amministrativo potrà essere contestato a coloro che sono stati finora denunciati ai sensi dell’art. 650 c.p. e/o art. 3, co. 4 d.l. n. 6/2020. In soldoni, dopo che il GIP abbia archiviato il procedimento penale perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, la cancelleria potrà inviare il fascicolo all'autorità amministrativa (Prefetto) perchè sia irrogata la sanzione di € 200.
Su questo profilo, si ritiene che il Governo abbia eseguito un'operazione di "ortopedia giuridica", difatti il principio di irretroattività che opera anche per gli illeciti amministrativi punitivi, avrebbe impedito l’irrogazione delle sanzioni del nuovo illecito amministrativo ai fatti commessi prima dell'introduzione del D.L. 19/2020. Difatti sia l’art. 1 della l. n. 689/1981, ma soprattutto la Corte costituzionale, con la sent. n. 196/2010, ha esteso la garanzia del principio di irretroattività dell’art. 25 co. 2 Cost. alle disposizioni che introducono sanzioni amministrative di carattere afflittivo-punitivo ("𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘴𝘢𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪𝘰, 𝘪𝘭 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘢 𝘧𝘶𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘦𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘭𝘦 (𝘦 𝘲𝘶𝘪𝘯𝘥𝘪 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘪𝘢 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘯𝘥𝘶𝘤𝘪𝘣𝘪𝘭𝘦 - 𝘪𝘯 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘰 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘵𝘵𝘰 - 𝘢 𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘦 𝘮𝘪𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘦𝘻𝘻𝘢), 𝘦̀ 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘴𝘰𝘭𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘴𝘦 𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘦𝘥𝘦 𝘳𝘪𝘴𝘶𝘭𝘵𝘪 𝘨𝘪𝘢̀ 𝘷𝘪𝘨𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘭 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘴𝘢𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰”). Per arginare questa preclusione, è stata fatta questa scelta di applicare una sanzione minore (€ 200), apparentemente diversa, ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto.
A tutto voler concedere, rimane però un aspetto apparentemente non ancora risolto: la sanzione di € 200 per i i fatti pregressi è comunque superiore all'ipotesi del pagamento di un'oblazione di € 106 (sempre se concessa dal giudice). Dunque, il dubbio che rimane è questo: il Governo ha voluto tendere la mano alle Procure allegerendo il lavoro, ma allo stesso tempo ha trovato il modo di guadagnarci di più?!
Sicuramente è solo una nostra "malizia giuridica".

Avv. Corrado Cocchi

24/03/2020

𝗥𝗘𝗦𝗣𝗢𝗡𝗦𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔' 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗟 𝗗𝗔𝗧𝗢𝗥𝗘 𝗗𝗜 𝗟𝗔𝗩𝗢𝗥𝗢 𝗣𝗘𝗥 𝗜𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗔𝗚𝗜𝗢 𝗗𝗔 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵.

La rapida diffusione del virus ha provocato molti contagi nei luoghi di lavoro, soprattutto negli ospedali e nei laboratori. Per questo motivo, si rende necessario prestare particolare attenzione alla sicurezza della salute nei luoghi di lavoro, specialmente quelli che non sono stati chiusi dai vari decreti governativi e quindi devono (possono) continuare l'attività produttiva e lavorativa. Si pensi all'industria, ai supermercati, alle farmacie, ai trasporti pubblici etc.
Il Governo ha consentito che le attività possano proseguire "solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione", incentivando le imprese ad utilizzare "modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza" (Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020).
E' stata raccomandata la predisposizione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come e misura di contenimento, l'adozione di strumenti di protezione individuale.
Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ha definito che il contagio sul lavoro sia qualificabile come infortunio: art. 42 co. 2 "𝘕𝘦𝘪 𝘤𝘢𝘴𝘪 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘳𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘪𝘯𝘧𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘢 𝘤𝘰𝘳𝘰𝘯𝘢𝘷𝘪𝘳𝘶𝘴 (𝘚𝘈𝘙𝘚- 𝘊𝘰𝘝-2) 𝘪𝘯 𝘰𝘤𝘤𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰, 𝘪𝘭 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘤𝘰 𝘤𝘦𝘳𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘳𝘦𝘥𝘪𝘨𝘦 𝘪𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘶𝘦𝘵𝘰 𝘤𝘦𝘳𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘪𝘰 𝘦 𝘭𝘰 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘢 𝘵𝘦𝘭𝘦𝘮𝘢𝘵𝘪𝘤𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘭𝘭’𝘐𝘕𝘈𝘐𝘓 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘴𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘢, 𝘢𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘷𝘪𝘨𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪, 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘦𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘢𝘵𝘰. 𝘓𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘐𝘕𝘈𝘐𝘓 𝘯𝘦𝘪 𝘤𝘢𝘴𝘪 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘳𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘪𝘯𝘧𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘢 𝘤𝘰𝘳𝘰𝘯𝘢𝘷𝘪𝘳𝘶𝘴 𝘪𝘯 𝘰𝘤𝘤𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘦𝘳𝘰𝘨𝘢𝘵𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘥𝘰 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦𝘯𝘢 𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘢𝘯𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘰𝘮𝘪𝘤𝘪𝘭𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘧𝘪𝘥𝘶𝘤𝘪𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘨𝘶𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘴𝘵𝘦𝘯𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘢𝘭 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰. 𝘐 𝘱𝘳𝘦𝘥𝘦𝘵𝘵𝘪 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘪 𝘨𝘳𝘢𝘷𝘢𝘯𝘰 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘨𝘦𝘴𝘵𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘴𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘶𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘢𝘪 𝘧𝘪𝘯𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘰𝘴𝘤𝘪𝘭𝘭𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘵𝘢𝘴𝘴𝘰 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘯𝘥𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘪 𝘢𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘪 19 𝘦 𝘴𝘦𝘨𝘶𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝘋𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵𝘰 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭𝘦 27 𝘧𝘦𝘣𝘣𝘳𝘢𝘪𝘰 2019. 𝘓𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢 𝘢𝘪 𝘥𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘥𝘪 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘪 𝘦 𝘱𝘳𝘪𝘷𝘢𝘵𝘪". L’art. 26 ha stabilito che "𝘐𝘭 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘥𝘰 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦𝘯𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘳𝘷𝘦𝘨𝘭𝘪𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘰 𝘪𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘢𝘯𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘰𝘮𝘪𝘤𝘪𝘭𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘧𝘪𝘥𝘶𝘤𝘪𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘳𝘷𝘦𝘨𝘭𝘪𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘪 𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 1, 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘢 2, 𝘭𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘩) 𝘦 𝘪) 𝘥𝘦𝘭 𝘥𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵𝘰-𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 23 𝘧𝘦𝘣𝘣𝘳𝘢𝘪𝘰 2020, 𝘯. 6, 𝘥𝘢𝘪 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝘴𝘦𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘱𝘳𝘪𝘷𝘢𝘵𝘰, 𝘦̀ 𝘦𝘲𝘶𝘪𝘱𝘢𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘢 𝘮𝘢𝘭𝘢𝘵𝘵𝘪𝘢 𝘢𝘪 𝘧𝘪𝘯𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘦𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘤𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘧𝘦𝘳𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘦̀ 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘶𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘢𝘪 𝘧𝘪𝘯𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘥𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘰".
Queste norme hanno individuato la necessità e il dovere di adottare delle precauzioni per evitare l'infortunio da contagio, così come avviene per altri rischi nella prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro (D.LGS. 81/2008).
Si teme che eventuali omissioni o inosservanze di queste cautele possano far insorgere, in un prossimo futuro, responsabilità penali in capo ai datori di lavoro per i reati di lesioni colpose o peggio ancora di omicidio colposo.
La recente normativa d'urgenza ha soltanto fornito indicazioni generali per il contenimento della diffusione del virus, senza valutare nello specifico le esigenze di ogni luogo di lavoro che possono essere differenti.
In questo quadro, ogni azienda dovrà considerare se le singole attività svolte possano esporre i propri lavoratori al rischio del contagio e quindi all'infortunio sul lavoro, di conseguenza sarà doveroso adottare le misure precauzionali per prevenire il rischio. Si comprende come sia ardua e complicata l'analisi affidata ai datori di lavoro, privi di linee guida che possano coaudiuvare le scelte, soprattutto nel breve tempo.
Nella denegata ipotesi che qualche dipendente contragga il virus, la condotta del datore di lavoro sarà giudicata sotto il profilo dell'idoneità della precauzione adottata per prevenire il rischio, ma sarà altresì valutato se fosse effettivamente necessario proseguire l'attività lavorativa ovvero questa poteva svolgersi attraverso il lavoro agile (smart working per esempio).
Come in ogni incidente sul luogo di lavoro sarà accertato il nesso causale tra l'evento di contagio e il luogo della mansione svolta.
Le prime riflessioni espresse dagli esperti ci informano che il virus si diffonde facilmente, ed in alcune occasioni anche in modo esponenziale. Parrebbe improbabile stabilire che il contagio si possa essere verificato in luogo specifico piuttosto che in un altro. Pertanto, sarà complicato dimostrare con certezza, anche tramite la prova scientifica, che il contagio sia avvenuto proprio sul luogo di lavoro. Ad ogni modo, il datore di lavoro potrebbe incorrere in una dichiarazione di responsabilità qualora sia accertato, in modo inequivoco, che le misure adottate per prevenire il contagio sul luogo di lavoro fossero inefficaci e avessero avuto un ruolo causale nella manifestazione del virus.
Come per ogni emergenza, lo scenario è in continua evoluzione e il datore di lavoro è posto di fronte ad una doverosa valutazione di ogni rischio, così che, l'adozione delle misure di precauzione e cautela dei lavoratori, oltre a salvaguardare la loro salute, potrebbe rivelarsi utile per tutelarsi da eventuali accuse per gli infortuni da contagio dinanzi al giudice penale.

Avv. Corrado Cocchi

15/03/2020

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