07/04/2020
VITTIME SILENZIOSE
In un periodo storico in cui le immagini degli ospedali sembrano assomigliare sempre più ad un campo di battaglia, appare doveroso soffermarsi sulla necessità di estendere i benefici riconosciuti dalla Legge 266/2005 ai danneggiati ed ai familiari di tutto il personale sanitario impiegato in questo emergente “conflitto silenzioso”.
La fattispecie prevista dall’art. 1 comma 563 della predetta legge, la quale tutela “ i soggetti di cui all’art. 3 della legge 13 agosto1980 n. 466 ed in genere gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito una invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni d’istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”, nonché quella del successivo comma 563 che estende i benefici di cui al comma precedente anche a coloro che abbiano contratto una malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio per le particolari condizioni operative o ambientali, dalla quale sia derivata una invalidità permanete o il decesso potrebbero già fornire uno strumento giuridico per consentire al personale sanitario e ai loro familiari (in caso di decesso) di attivare la procedura diretta al riconoscimento dello status di “Vittime del Dovere” ed all’accesso dei connessi benefici economici e previdenziali.
Tuttavia un primo ostacolo a tale auspicabile estensione potrebbe arrivare dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201), la quale ha abrogato, per i dipendenti civili della pubblica amministrazione, la possibilità di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e, di conseguenza, i benefici economici spettanti, con conseguente applicabilità della relativa normativa contenuta nel T.U. INAIL e nel D.lgs. 38/2000, sono certamente meno favorevole rispetto a quelli riconosciuti dalla Legge 266/2005.
Si confida comunque che lo Stato intervenga, precisando contenuti e presupposti, con l’intento di offrire un segnale di sostegno, in termini morali ed economici e garantire allo stesso tempo, anche alle categorie attualmente in prima linea contro la lotta al Covid - 19 (personale sanitario) una congrua tutela giuridica agli interessi, ingiustamente lesi, di quanti sono caduti vittime di tali imprevedibili circostanze.