07/09/2023
📌 ADOZIONE “LAMPO” PER IL PADRE NON BIOLOGICO DEL FIGLIO DI UNA COPPIA OMOGENITORIALE
Il Tribunale per i minorenni di Trento ha riconosciuto l’adozione di un bambino da parte del compagno del padre biologico.
Si tratta di un'ipotesi emblematica di stepchild adoption che nel nostro ordinamento non è certo una novità.
Infatti, secondo l'art. 44 della legge n. 184/83 e successive modifiche “i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 (ossia quando non è stato dichiarato lo stato di adottabilità): a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo”.
L'aspetto di novità della pronuncia del Tribunale di Trento è legato ai tempi celeri con cui la decisione è stata presa (circa quattro mesi mentre di solito l'iter è molto più lungo) in considerazione della grave malattia che affligge il padre biologico del bambino. Venendo a mancare il genitore biologico, il minore si sarebbe trovato in una situazione molto delicata e di possibile pregiudizio: infatti, sul piano giuridico, non avrebbe avuto alcun legame con l'altro genitore nonostante l'esistenza di una relazione affettiva. Il fatto che il bambino sia frutto di una gestazione per altri non è dirimente perché è comunque nell'interesse del minore ve**re riconosciuto come figlio di entrambi i papà.
Questa vicenda ha messo in luce come, in assenza di una legge che tuteli i figli delle coppie omogenitoriali fin dalla nascita, si possano verificare situazioni pregiudizievoli, ad esempio se il minore perde il genitore biologico, legalmente rischia di restare orfano.