07/02/2017
Bullismo e Cyberbullismo - Aspetti Legali.
Un argomento di particolare interesse, purtroppo, balzato, ultimamente, agli onori delle cronache quotidiane, è il fenomeno del cosiddetto bullismo e del cyberbullismo.
Innanzitutto, occorre chiedersi chi sia il bullo? In proposito, si può affermare che il bullo è quel soggetto che pone in essere atteggiamenti violenti di natura fisica o psicologica con costanza, quali insulti, offese o diffusione intenzionale di cattive dicerie sulla vittima.Potremmo definire, dunque, il fenomeno del bullismo come una delle possibili manifestazioni di aggressività messe in atto dai bambini e dagli adolescenti.
Viceversa, si verifica il fenomeno del cyberbullismo allorquando le condotte tipiche del bullo vengono attuate tramite strumenti elettronici, quali internet, e quindi siti web, forum, chat online, e-mail, social network, ma anche messaggi e telefonate. Potremmo, in sintesi, qualificare il cyberbullo come la proiezione dello stesso all’interno della rete. Purtroppo, attulamente il cyberbullismo rappresenta un fenomeno continuo che coinvolge sempre più bambini e adolescenti. Possiamo, pertanto, sostenere che il cyberbullismo è potenzialmente più dannoso del fenomendo del bullismo. A ben vedere, difatti, il cyberbullo si sente protetto dal senso di anonimato che si nasconde dietro l’uso di strumenti virtuali, e quindi è in grado più facilmente di porre in essere quelle condotte vessatorie che arrecano pregiudizio alla vittima senza il timore di essere scoperto e, di conseguenza, punito.
Per quanto concerne gli aspetti legali è bene chiarie, a scanso di equivoci, che non è presente nel nostro ordinamento una legge specifica per il bullismo. D'altra parte, è ,altresì, vero che diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli.
Le condotte poste in essere dal bullo violano, innanzitutto, alcuni principi fondamentali della Costituzione Italiana quali: Articoli 3, comma 1 - uguaglianza formale, comma 2 - uguaglianza sostanziale, Articolo 33, comma 1 - della liberta’ di insegnamento e comma 2, e Articolo 34, comma 1, libero accesso all’istruzione scolastica, comma 2, obbligatorietà e gratuità dell’istruzione dell’obbligo, comma 3, riconoscimento del diritto di studio).
Da un punto di vista penale le condotte del bullo possono configurare molteplici figure delittuose, a seconda di come si esprime il comportamento dello stesso. A titolo esemplificativo potrebbe sussistere il reato di percosse (art. 581 del codice penale), lesioni (art. 582 del c.p.), danneggiamento alle cose (art. 635 del c.p.), ingiuria (art. 594 del c.p.) o diffamazione (art. 595 del c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 del c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), atti persecutori - stalking (art. 612 bis del c.p.) e sostituzione di persona (art. 494 del c.p.).
Inoltre, aspetto non secondario nell'ambito del bullismo riguarda il tema della cosiddetta imputabilità del bullo. In proposito, va distinto il minore di 14 anni da quello la cui fascia di età sia compresa tra i 14 anni ed i 18 anni.
Per quanto concerne il minore di 14 anni questi non è mai imputabile penalmente. Peraltro, se viene riconosciuto come “soggetto socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza quali la libertà vigilata oppure il ricovero in riformatorio.
Viceversa, il minore la cui fascia di età è compresa tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.
Da ultimo, è utile fare un accenno sulla responsabilità penale degli insegnanti nella ipotesi in cui la condotta del bullo si compiuta a scuola. In proposito è necessario sottolineare come per costante Giurisprudenza l’insegnante, nello svolgimento della sua attività professionale, sia equiparato al pubblico ufficiale; figura, quest'ultima, richiamata dalla fattispecie prevista dall’art. 357 c.p.. Indi, l'insegnante quando omette o ritarda di denunciare all’Autorità Giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni può essere punito con un multa da 30 a 516 euro.
La scelta del Legislatore di considerare l'insegnante un pubblico ufficiale non è così (lascitemi passare il termine), irrazionale, difatti, la scuola è, comunque, testimone di ciò che avviene al suo interno e, quindi, anche delle situazioni di difficoltà, disagio, disadattamento, sofferenza dei propri studenti che, ancorché non prodotti da fatti-reato, o prodotti da reati non procedibili, dovrebbero tuttavia promuovere interventi di sostegno e di rieducazione da parte delle istituzioni. D'altronde, la scuola può segnalare direttamente alla Procura per i Minorenni la situazione del minorenne che, con suoi comportamenti gravi, manifesti una irregolarità della condotta e del carattere, cioè un disagio sociale che faccia temere la caduta nella devianza vera e propria. Ritengo, tuttavia, che tale passo debba avvenire come ultima ratio, dopo che siano falliti i tentativi di recupero che la scuola dovrebbe attivare, prioritariamente, informando direttamente e coinvolgendo la famiglia e il servizio sociale competente per il luogo di residenza del ragazzo.
In ambito civilistico il riferimento giuridico da prendere in cosiderazione è l’art. 2043 c.c.:“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
A questo punto occorre interrogarsi su quali siano i danni civilistici riconosciuti dalla legge che possono essere risarciti.
Innnanzitutto, il danno morale inteso come sofferenza fisicha o morale, turbamento dello stato d’animo della vittima, lacrime, dolori, patemi d’animo;
il danno biologico (danno riguardante la salute e l’integrità fisica e psichica della persona tutelati dalla Costituzione Italiana all’art. 32);
il danno esistenziale (danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla vita di relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all’immagine, all’autodeterminazione sessuale; la tutela del pieno sviluppo della persona nelle formazioni sociali è riconosciuta dall’art. 2 della Costituzione Italiana). Quest'ultimo viene quantificato dal Giudice in via equitativa (secondo il suo concetto di equità), il che può dar luogo a valutazioni molto diverse.
In tema di responsabilità negli atti di bullismo vanno distinte diverse responsabilità che si identificano in : Culpa del Bullo Minore; Culpa in vigilando dei genitori; Culpa in vigilando, in educando, ed in organizzando della Scuola.
Culpa del bullo minore trova applicazione l’art. 2046 del c.c. che sancisce in tema di “Imputabilità del fatto dannoso” che: “Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa”. Pertanto, il minore, se ritenuto capace di intendere e volere, può essere ritenuto responsabile degli atti di bullismo insieme ai genitori ed alla scuola.
Culpa in vigilando dei genitori non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne si applica l’articolo 2048 del codice civile, primo comma, che recita: “Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi.”A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili. Si tratta, pertanto, di una responsabilità personale, anche se oggettiva. In proposito la giurisprudenza identifica la colpa del genitore non tanto nell’impedire il fatto ma nel comportamento antecedente allo stesso ovvero nella violazione dei doveri concernenti l’esercizio della potestà sancita dall’art. 147; quindi è il genitore che deve fornire la prova positiva di aver dato al figlio una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del minore (Cassazione Civile 15706/2012; 9556/2009). Anche laddove i genitori siano separati la responsabilità è di entrambi. Inoltre, “La colpa del genitore separato non esclude la responsabilità del genitore stesso laddove sia dimostrata la carenza di eduzione del genitore e di rapporti non constanti con il discendente (Tribunale di Milano del 16 dicembre del 2009)”.
Culpa in vigilando della scuola: dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all’art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
Trattasi di una responsabilità aggravata in quanto la presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Al riguardo, si segnala la sentenza 8081/13 del Tribunale di Milano (Sezione Decima Civile), che si colloca nella linea interpretativa della giurisprudenza italiana, la quale sancisce: “la responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione, per culpa in vigilando, a causa delle lesioni patite nella scuola da un minore. La sentenza in questione evidenzia come non sia affatto sufficiente per gli operatori della scuola “vigilare sul comportamento” dei ragazzi al fine di scongiurare episodi di violenza, perché il particolare rapporto che si crea con l’affidare alla scuola un minore concretizza l’evento regolato dall’art. 2048 c.c. (secondo comma)”, in forza del quale “I precettori e coloro che insegnano un mestiere od una arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
Per superare la presunzione, la scuola dovrebbe dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazione antigiuridiche come evidenziato dalla giurisprudenza costante della Cassazione (Cass. Sez.III n. 2657/03 che sancisce come: “Non sia sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.”
Culpa in organizzando della scuola: la vigilanza deve essere assicurata all'interno della Scuola e dunque anche fuori dalla classe. Spetta alla direzione dell'istituto scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso.
Per quanto concerne gli aspetti legali del cosiddetto cyberbullismo è bene evidenziare che tale fenomeno può costituire un reato civile o penale, ma non esiste ancora una legge che tuteli le vittime secondo precisi criteri che specifichino l’esistenza del reato, tantomeno una punizione che possa scoraggiarne ulteriori episodi. Attualmente, in Senato è in esame l'approvazione del Testo di Legge inerente il contrasto al cyberbullismo. Il Testo della proposta se dovesse essere licenziata a “Palazzo Madama” prevede che: “chiunque si senta leso da contenuti pubblicati online abbia il diritto di richiederne la rimozione al gestore del sito web o della piattaforma che li contiene, entro 24 ore e senza alcun preciso criterio per stabilire se l’offesa sussista oppure no. Se entro le 24 ore dalla richiesta il gestore non procede alla rimozione del contenuto, la persona lesa può rivolgersi al Garante della Privacy con relative conseguenze per il gestore, che verrebbe punito anche se non è l’autore dei contenuti considerati lesivi”. Peraltro, da un'attenta lettura dell'articolo 2 della proposta di Legge si evince come il Legislatore abbia inteso attribuire al Garante dei dati personali il potere di decidere se il fatto sia penalmente rilevante e quello di ordinare l’oscuramento, la rimozione, il blocco delle comunicazioni e dei contenuti relativi all’atto di cyberbullismo.
Da ultimo, vorrei scusarmi con i lettori dell'articolo in questione spero di non avervi annoiato ecccessivamente. D'altra parte, volontariamente ho evitato di sintetizzare i temi trattati tenuto conto della gravità e complessità degli stessi.
Avv. Andrea Pillitu