Studio Legale Avvocato Andrea Pillitu

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21/05/2019

Con la sentenza del 15 marzo - n. 7361, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che: "nel caso di un sinistro stradale causato dalla presenza di una macchia d’olio sul manto stradale, spetta al Comune dimostrare il caso fortuito". A ben vedere, infatti, compete all'Ente gestore della strada, quale custode, la prova liberatoria. Dunque, grava sul custode l’onere di dimostrare l’estraneità dell’evento dalla sua sfera, allegando elementi, anche presuntivi, a supporto del caso fortuito.

11/04/2019

Con la sentenza del 19 febbraio 2019 - n. 7526, Sez. IV, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che: “non è ammessa la confisca dell’auto nell’ipotesi in cui il conducente alla guida in stato di ebbrezza non sia punibile per la particolare tenuità del fatto”.

27/03/2018

La rinuncia all'eredità è un atto unilaterale tramite il quale l'erede dichiara di non voler accettare l'eredità. La rinunzia deve essere fatta con una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. Successivamente, tale dichirazione va inserita nel registro delle successioni. Con la rinunzia si impedisce che i beni ereditari entrino nel patrimonio dell'erede. Il termine entro il quale l'erede può rinunciare all'eredità si prescrive in dieci anni.
La rinuncia all'eredità può essere impugnata sia dal rinunciante, solo se essa è stata frutto di dolo o violenza, sia dai creditori del rinunziante. Unico presupposto, per l'esercizio della rinunzia ad un'eredità da parte dei creditori consiste in un danno per gli stessi. Così si configura un danno ai creditori del debitore allorquando il patrimonio personale dello stesso non basti a soddisfare i suoi creditori e l'eredità presenti un attivo. Inoltre, non è neccessario che il credito sia liquido ed esigibile essendo sufficiente una mera ragione di credito ancorchè non accertata nel suo preciso ammontare. Dunque, i creditori del rinunziante al fine di scongiurare il rischio che la rinuncia pregiudichi i loro interessi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del loro debitore fino alla concorrenza dei loro crediti. Il termine entro il quale i creditori possono impugnare la rinuncia si prescrive in cinque anni, che decorrono dalla data della dichiarazione di rinunzia.

13/10/2017

L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario: La cosiddetta eredità beneficiata.

Mio padre è deceduto lasciandoci tutti i suoi beni ma anche una notevole quantità di debiti. Se accettiamo l'eredità dobbiamo ripianare anche tutti i debiti?

Nel caso in esame, lo strumento di cui possono beneficiare gli eredi consiste nell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.
Tale forma di accettazione è uno dei modi di acquisto dell'eredità. Funzione, preminente, dell'accettazione con beneficio di inventario consiste nell'evitare che il patrimonio ereditario si confonda con quello dell'erede accettante.

L'accettazione con beneficio di inentario va fatta mediante dichiarazione:
ricevuta dal notaio;
o dal cancelliere del tribunale dove si è aperta la successione.

Pertanto, ricapitolando, l'erede se ha timore che i debiti del defunto siano maggiori al valore dei beni presenti nell'eredità può utilizzare lo strumento dell'accettazione con beneficio di inventario.

Quali sono i vantaggi dell'accettazione cosiddetta beneficiata:

l'erede impedisce la confusione del proprio patrimonio con quello del defunto;
l'erede non deve pagare i debiti ereditari oltre il valore che gli pervenuto ttraverso l'eredità;
i creditori del defunto hanno una corsia preferenziale rispetto ai creditori dell'erede nell'aggredire il patrimonio ereditario.

L'accettazione dell'erdità con beneficio di inventario, quindi, non determina, di per se sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere al di la dei debiti lasciati dal defunto. Attraverso questo tipo di accettazione l'erede ha uno strumento di difesa, questi, difatti deve si coprire i debiti creati dal defunto quando era ancora in vita, ma solo entro il limite del valore dei beni presenti nell'eredità.

Siccome l'accettazione con beneficio di inventario ha carattere personale, dunque, può avvalersene solo colui che riveste la qualità di erede occorre verificare se in caso di più chiamati l'accettazione beneficiata fatta da uno di questi va a favore anche degli altri, anche se l'inventario viene redatto da un chiamato diverso da colui che ha effettuato la dichiarazione.

La risposta è positiva. Così per chiarire: gli eredi del defunto Tizio sono Caio e Sempronio. Se Caio per primo dichiara di accettare con beneficio di inventario gli effetti di tale accettazione si estenderanno anche a Sempronio purchè questi non abbia ancora accettato o rifiutato l'eredità.

In conclusione, dunque, l'erede con l'accettazione con beneficio di inventario avrà il vantaggio di coprire i debiti ereditati solo entro il limite del valore degli stessi.

13/10/2017

La finalità di questo articolo, alla luce dell’arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile Sentenza 27 maggio 2015, n. 10947, consiste nell’analizzare la problematica che riguarda l’istituto dell’incompatibilità del cittadino a ricoprire la carica di consigliere comunale nell’ipotesi in cui questi abbia una posizione debitoria liquida ed esigibile nei confronti dell’Ente o di un’azienda dipendente del medesimo.
Ogni cittadino che deicida di ricoprire cariche istituzionali dovrebbe tenere a mente ciò che diceva Martin Luther King “Cercate di scoprire che cosa siete chiamati a fare, e poi mettetevi a farlo appassionatamente”.
Fatta questa premessa è necessario innanzitutto richiamare, preliminarmente, il concetto di incompatibilità. A tal proposito, l’istituto in questione si riferisce a quei soggetti che possono trovarsi in conflitto di interessi con l’ente, in quanto portatori di interessi propri o dei propri congiunti, in contrasto con quelli dell’ente locale. Ciò posto in termini generali va chiarito che le cause tassative di incompatibilità alle cariche di sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale sono elencate nell’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 267/2000. Le cause di incompatibilità comportano la decadenza dalla carica ricoperta, ma possono essere rimosse (articolo 68, commi 2 e 3, del decreto legislativo 267/2000) con le modalità indicate all’articolo 60, commi 2, 3, 5, 6 e 7. Più precisamente, dispone l’art. 63 del Decreto Legislativo in esame, al comma 1 n. 6, che:” Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”. Sicchè, decade per incompatibilità il consigliere comunale che è debitore verso l’Ente per tributi comunali, in presenza di una cartella di pagamento notificata e non impugnata o impugnata con esito negativo per il contribuente. “La ragione della causa di incompatibilità correlata allo status di debitore di tributi o tasse nei confronti dell’Amministrazione presso la quale si ricopra una carica politica, va ricercata nell’esigenza di scongiurare il rischio di un non corretto esercizio delle relative funzioni da parte del cittadino eletto, stante l’eventuale potenziale situazione di conflitto di interessi. Va chiarito, peraltro, che lo stato di insolvenza deve, comunque, essere oggetto di specifico accertamento, tenuto conto che la legge richiede in materia che il debito sia stato cristallizzato nel relativo avviso di pagamento e sia stato richiesto con cartella esattoriale ritualmente notificata a mente dell’art. 46, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come novellato dalla riforma introdotta dal D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46”. E’ bene, comunque, chiarire che il sindaco o il consigliere comunale che ha un debito tributario liquido ed esigibile nei confronti del Comune non può essere dichiarato decaduto dalla sua carica per incompatibilità, se manca la notificazione della cartella di pagamento. Solo questo atto, infatti, determina con certezza l'esistenza del debito tributario che fa scattare l'incompatibilità prevista dall'articolo 63, comma 1, n. 6 del testo unico degli enti locali. Tale assunto è stato affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 10947. Dunque, non si può prescindere ai fini dell’incompatibilità di cui al superiore art. 63 D.Lgs 267/2000, comma 6, da una cartella di pagamento notificata e non impugnata o impugnata con esito negativo dal contribuente. D’altra parte, è opportuno, comunque, precisare che l’eventuale causa di incompatibilità non potrebbe neanche essere rimossa dall’avvenuto pagamento dei tributi, tenuto conto che tale pagamento andrebbe effettuato, necessariamente, prima della proclamazione degli eletti al consiglio comunale. Tale principio è stato, peraltro, confermato dai Supremi Giudici di Legittimità i quali con la massima qui si seguito riportata hanno statuito che: “ai particolari fini della tempestiva eliminazione della causa ostativa derivante da una situazione debitoria verso l’ente, non può aversi riguardo sic et simpliciter alla stretta e rigorosa osservanza delle norme che disciplinano, sul piano civilistico, il perfezionamento della fattispecie estintiva dell’obbligazione di pagamento, essendo, invece, necessaria, di volta in volta, un’indagine concreta, diretta ad accertare se la situazione debitoria possa, o meno, ritenersi sostanzialmente ancora esistente al momento della convalida degli eletti (Cass. Civ. , I, 22.7.1997).
A questo punto, occorre chiedersi quali potrebbero essere le conseguenze del cittadino che, nel contesto dell’autocertificazione, diretta a concorrere alla tornata elettorale per ricoprire la carica di consigliere comunale , dichiari, contrariamente al vero, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa di cui all’art. 63, comma 1 n. 6, TUEL.
E’ bene sottolineare che l’ipotesi sopra richiamata, al di la di un grave profilo di immoralità dell’azione politica, sconfina nel campo dell’illecito penale. Difatti, la condotta mendace del cittadino che attesti falsamente in un atto pubblico fatti che ha il dovere giuridico di esporre veridicamente e dei quali l’atto è destinato a provare la verità potrebbe configurare l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 483 c.p..
Pertanto, la problematica in esame va ricondotta nel cosiddetto reato di falsità ideologica. Attenzione, comunque, occorre precisare che il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico è ravvisabile solamente quando l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati. Ciò precisato possiamo affermare che sussiste il reato di cui agli artt. 46 e 76 d.p.r. 445/2000, in relazione all’art. 483 c.p., qualora, nel contesto dell’autocertificazione, volta a partecipare alla tornata elettorale, nonché nella documentazione ad essa allegata, il cittadino abbia dichiarato, contrariamente al vero, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 63, comma 1 n. 6, TUEL.
La falsità ideologica può essere consumata anche mediante un'attestazione incompleta, tutte le volte in cui il contenuto espositivo dell'atto sia, comunque, tale da far assumere all'omissione dell'informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza; fermo restando che la falsità in atto pubblico può integrare il falso per omissione allorché l'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto - attribuisca al tenore dell'atto un senso diverso, così che l'enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero.
In ultima analisi si deve rilevare che qualora si verifichi l’ipotesi di un componente del consiglio comunale la cui condotta integri la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 483 c.p., avendo questi attestato, tramite autocertificazione, dichiarazioni mendaci, inerente l’insussistenza di cause di incompatibilità, incorre in responsabilità penale, ex art. 361 c.p., anche colui che ricopre la carica di Sindaco ogni qual volta lo stesso, nella sua carica di pubblico ufficiale, ometta o ritardi di denunciare all' Autorità Giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.

03/10/2017

In materia di responsabilità "ex contractu" dell'Amministrazione pubblica scolastica e di responsabilità da "contatto sociale" dell'insegnante, la...

05/05/2017
07/02/2017

Bullismo e Cyberbullismo - Aspetti Legali.

Un argomento di particolare interesse, purtroppo, balzato, ultimamente, agli onori delle cronache quotidiane, è il fenomeno del cosiddetto bullismo e del cyberbullismo.
Innanzitutto, occorre chiedersi chi sia il bullo? In proposito, si può affermare che il bullo è quel soggetto che pone in essere atteggiamenti violenti di natura fisica o psicologica con costanza, quali insulti, offese o diffusione intenzionale di cattive dicerie sulla vittima.Potremmo definire, dunque, il fenomeno del bullismo come una delle possibili manifestazioni di aggressività messe in atto dai bambini e dagli adolescenti.
Viceversa, si verifica il fenomeno del cyberbullismo allorquando le condotte tipiche del bullo vengono attuate tramite strumenti elettronici, quali internet, e quindi siti web, forum, chat online, e-mail, social network, ma anche messaggi e telefonate. Potremmo, in sintesi, qualificare il cyberbullo come la proiezione dello stesso all’interno della rete. Purtroppo, attulamente il cyberbullismo rappresenta un fenomeno continuo che coinvolge sempre più bambini e adolescenti. Possiamo, pertanto, sostenere che il cyberbullismo è potenzialmente più dannoso del fenomendo del bullismo. A ben vedere, difatti, il cyberbullo si sente protetto dal senso di anonimato che si nasconde dietro l’uso di strumenti virtuali, e quindi è in grado più facilmente di porre in essere quelle condotte vessatorie che arrecano pregiudizio alla vittima senza il timore di essere scoperto e, di conseguenza, punito.
Per quanto concerne gli aspetti legali è bene chiarie, a scanso di equivoci, che non è presente nel nostro ordinamento una legge specifica per il bullismo. D'altra parte, è ,altresì, vero che diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli.
Le condotte poste in essere dal bullo violano, innanzitutto, alcuni principi fondamentali della Costituzione Italiana quali: Articoli 3, comma 1 - uguaglianza formale, comma 2 - uguaglianza sostanziale, Articolo 33, comma 1 - della liberta’ di insegnamento e comma 2, e Articolo 34, comma 1, libero accesso all’istruzione scolastica, comma 2, obbligatorietà e gratuità dell’istruzione dell’obbligo, comma 3, riconoscimento del diritto di studio).
Da un punto di vista penale le condotte del bullo possono configurare molteplici figure delittuose, a seconda di come si esprime il comportamento dello stesso. A titolo esemplificativo potrebbe sussistere il reato di percosse (art. 581 del codice penale), lesioni (art. 582 del c.p.), danneggiamento alle cose (art. 635 del c.p.), ingiuria (art. 594 del c.p.) o diffamazione (art. 595 del c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 del c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), atti persecutori - stalking (art. 612 bis del c.p.) e sostituzione di persona (art. 494 del c.p.).
Inoltre, aspetto non secondario nell'ambito del bullismo riguarda il tema della cosiddetta imputabilità del bullo. In proposito, va distinto il minore di 14 anni da quello la cui fascia di età sia compresa tra i 14 anni ed i 18 anni.
Per quanto concerne il minore di 14 anni questi non è mai imputabile penalmente. Peraltro, se viene riconosciuto come “soggetto socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza quali la libertà vigilata oppure il ricovero in riformatorio.
Viceversa, il minore la cui fascia di età è compresa tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.
Da ultimo, è utile fare un accenno sulla responsabilità penale degli insegnanti nella ipotesi in cui la condotta del bullo si compiuta a scuola. In proposito è necessario sottolineare come per costante Giurisprudenza l’insegnante, nello svolgimento della sua attività professionale, sia equiparato al pubblico ufficiale; figura, quest'ultima, richiamata dalla fattispecie prevista dall’art. 357 c.p.. Indi, l'insegnante quando omette o ritarda di denunciare all’Autorità Giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni può essere punito con un multa da 30 a 516 euro.
La scelta del Legislatore di considerare l'insegnante un pubblico ufficiale non è così (lascitemi passare il termine), irrazionale, difatti, la scuola è, comunque, testimone di ciò che avviene al suo interno e, quindi, anche delle situazioni di difficoltà, disagio, disadattamento, sofferenza dei propri studenti che, ancorché non prodotti da fatti-reato, o prodotti da reati non procedibili, dovrebbero tuttavia promuovere interventi di sostegno e di rieducazione da parte delle istituzioni. D'altronde, la scuola può segnalare direttamente alla Procura per i Minorenni la situazione del minorenne che, con suoi comportamenti gravi, manifesti una irregolarità della condotta e del carattere, cioè un disagio sociale che faccia temere la caduta nella devianza vera e propria. Ritengo, tuttavia, che tale passo debba avvenire come ultima ratio, dopo che siano falliti i tentativi di recupero che la scuola dovrebbe attivare, prioritariamente, informando direttamente e coinvolgendo la famiglia e il servizio sociale competente per il luogo di residenza del ragazzo.
In ambito civilistico il riferimento giuridico da prendere in cosiderazione è l’art. 2043 c.c.:“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
A questo punto occorre interrogarsi su quali siano i danni civilistici riconosciuti dalla legge che possono essere risarciti.
Innnanzitutto, il danno morale inteso come sofferenza fisicha o morale, turbamento dello stato d’animo della vittima, lacrime, dolori, patemi d’animo;
il danno biologico (danno riguardante la salute e l’integrità fisica e psichica della persona tutelati dalla Costituzione Italiana all’art. 32);
il danno esistenziale (danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla vita di relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all’immagine, all’autodeterminazione sessuale; la tutela del pieno sviluppo della persona nelle formazioni sociali è riconosciuta dall’art. 2 della Costituzione Italiana). Quest'ultimo viene quantificato dal Giudice in via equitativa (secondo il suo concetto di equità), il che può dar luogo a valutazioni molto diverse.
In tema di responsabilità negli atti di bullismo vanno distinte diverse responsabilità che si identificano in : Culpa del Bullo Minore; Culpa in vigilando dei genitori; Culpa in vigilando, in educando, ed in organizzando della Scuola.
Culpa del bullo minore trova applicazione l’art. 2046 del c.c. che sancisce in tema di “Imputabilità del fatto dannoso” che: “Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa”. Pertanto, il minore, se ritenuto capace di intendere e volere, può essere ritenuto responsabile degli atti di bullismo insieme ai genitori ed alla scuola.
Culpa in vigilando dei genitori non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne si applica l’articolo 2048 del codice civile, primo comma, che recita: “Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi.”A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili. Si tratta, pertanto, di una responsabilità personale, anche se oggettiva. In proposito la giurisprudenza identifica la colpa del genitore non tanto nell’impedire il fatto ma nel comportamento antecedente allo stesso ovvero nella violazione dei doveri concernenti l’esercizio della potestà sancita dall’art. 147; quindi è il genitore che deve fornire la prova positiva di aver dato al figlio una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del minore (Cassazione Civile 15706/2012; 9556/2009). Anche laddove i genitori siano separati la responsabilità è di entrambi. Inoltre, “La colpa del genitore separato non esclude la responsabilità del genitore stesso laddove sia dimostrata la carenza di eduzione del genitore e di rapporti non constanti con il discendente (Tribunale di Milano del 16 dicembre del 2009)”.
Culpa in vigilando della scuola: dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all’art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
Trattasi di una responsabilità aggravata in quanto la presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Al riguardo, si segnala la sentenza 8081/13 del Tribunale di Milano (Sezione Decima Civile), che si colloca nella linea interpretativa della giurisprudenza italiana, la quale sancisce: “la responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione, per culpa in vigilando, a causa delle lesioni patite nella scuola da un minore. La sentenza in questione evidenzia come non sia affatto sufficiente per gli operatori della scuola “vigilare sul comportamento” dei ragazzi al fine di scongiurare episodi di violenza, perché il particolare rapporto che si crea con l’affidare alla scuola un minore concretizza l’evento regolato dall’art. 2048 c.c. (secondo comma)”, in forza del quale “I precettori e coloro che insegnano un mestiere od una arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
Per superare la presunzione, la scuola dovrebbe dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazione antigiuridiche come evidenziato dalla giurisprudenza costante della Cassazione (Cass. Sez.III n. 2657/03 che sancisce come: “Non sia sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.”
Culpa in organizzando della scuola: la vigilanza deve essere assicurata all'interno della Scuola e dunque anche fuori dalla classe. Spetta alla direzione dell'istituto scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso.
Per quanto concerne gli aspetti legali del cosiddetto cyberbullismo è bene evidenziare che tale fenomeno può costituire un reato civile o penale, ma non esiste ancora una legge che tuteli le vittime secondo precisi criteri che specifichino l’esistenza del reato, tantomeno una punizione che possa scoraggiarne ulteriori episodi. Attualmente, in Senato è in esame l'approvazione del Testo di Legge inerente il contrasto al cyberbullismo. Il Testo della proposta se dovesse essere licenziata a “Palazzo Madama” prevede che: “chiunque si senta leso da contenuti pubblicati online abbia il diritto di richiederne la rimozione al gestore del sito web o della piattaforma che li contiene, entro 24 ore e senza alcun preciso criterio per stabilire se l’offesa sussista oppure no. Se entro le 24 ore dalla richiesta il gestore non procede alla rimozione del contenuto, la persona lesa può rivolgersi al Garante della Privacy con relative conseguenze per il gestore, che verrebbe punito anche se non è l’autore dei contenuti considerati lesivi”. Peraltro, da un'attenta lettura dell'articolo 2 della proposta di Legge si evince come il Legislatore abbia inteso attribuire al Garante dei dati personali il potere di decidere se il fatto sia penalmente rilevante e quello di ordinare l’oscuramento, la rimozione, il blocco delle comunicazioni e dei contenuti relativi all’atto di cyberbullismo.
Da ultimo, vorrei scusarmi con i lettori dell'articolo in questione spero di non avervi annoiato ecccessivamente. D'altra parte, volontariamente ho evitato di sintetizzare i temi trattati tenuto conto della gravità e complessità degli stessi.
Avv. Andrea Pillitu

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