10/06/2023
10.06.2023 (709) Illegittima la confisca del veicolo emessa oltre il termine di 90 giorni. La Prefettura condannata a pagare le spese processuali. L’avv. Giovanni Galletta :“Un caso che detta un precedente importante”.
Nel caso in questione l’automobilista D. G. di Villafranca Sicula, era difeso dall’avvocato Giovanni Galletta del foro di Palermo. Tra le motivazioni eccepite e accolte c’è il ritardo della notifica rispetto ai 90 giorni previsti dal codice della strada e l’insussistenza della contravvenzione di cui all’art. 193 C.d.s .
Il legale con un articolato e complesso ricorso, censurava L’Ordinanza emanata dalla Prefettura di Agrigento, sostenendo in particolare che la mancanza di tempestività, stante che la stessa è stata emessa nel novembre 2022, e quindi oltre il termine 90 giorni (circa 577 giorni) dalla presunta trasgressione dell’art. 193 C.d.S., nonché l’insussistenza della contravvenzione di cui all’art. 193 C.d.s, in quanto lo stesso nel periodo di “lockdown” aveva involontariamente lasciato a casa il contratto di assicurazione.
Invero, dal 18 ottobre 2015 (dematerializzazione del contrassegno, introdotta dall’articolo 31 del cd. “Decreto Liberalizzazioni” del 2012) non è più necessario esporre il contrassegno cartaceo dell’assicurazione.
Nel caso di specie l’assenza del certificato di polizza assicurativa avrebbe dovuto comportare l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 180, co. I, C.d.S e quindi, il fatto contestato non può essere ricondotto a nessuna delle fattispecie cui fa riferimento l'articolo 193, C.d.S.
Il Giudice di Pace di Ribera con sentenza n. 48 del 24 maggio 2023, nell’annullare l’Ordinanza di confisca del veicolo, ha disposto che: in tema di circolazione di veicoli a motore privi di copertura assicurativa, ha stabilito che la mancata previsione di un termine entro il quale la confisca del veicolo deve essere disposta con ordinanza-ingiunzione emessa d’ufficio dal Prefetto, non comporta che l’ordinanza stessa possa essere adottata in qualsiasi tempo, poiché anche con riferimento all’ordinanza che dispone la confisca – che costituisce una sanzione amministrativa accessoria – trova applicazione il termine di 90 giorni.
Inoltre il Giudice di Pace di Ribera ha condannato la Prefettura al pagamento delle spese processuali.