04/05/2022
La C̲o̲r̲t̲e̲ C̲o̲s̲t̲i̲t̲u̲z̲i̲o̲n̲a̲l̲e̲ ha dichiarato illegittime le norme che attribuiscono ai figli automaticamente il 𝑐𝑜𝑔𝑛𝑜𝑚𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜
Il 27 aprile 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117 comma 1 della Costituzione, delle norme che nell'ordinamento italiano regolano l'attribuzione del cognome ai figli, nella parte in cui non consentono ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre, e in cui prevendo l’automatica attribuzione del solo cognome paterno in caso di mancato accordo, anziché il cognome di entrambi i genitori.
Le norme in questione sono state ritenute discriminatorie e lesive dell'identità del figlio che automaticamente riceve il cognome del padre.
Non si tratta di una questione recente. Da diversi anni in Italia si discute sull’opportunità di modificare questo meccanismo per adeguarlo al criterio di parità fra uomini e donne nel rispetto dei valori costituzionali e secondo quanto previsto dalla normativa.
Sulla questione la Corte Costituzionale è intervenuta già nel 2016, dichiarando, con la sentenza n. 286, l’illegittimità della norma ‒ desumibile dagli articoli 237, 262 e 299 Codice civile e degli articoli 33 e 34 del d.P.R. n. 396/2000 ‒ che non consente ai coniugi di comune accordo di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. Dopo questa sentenza, tuttavia, sono state sollevate ulteriori questioni, sia riguardanti l’attribuzione del cognome ai figli nati da coppie non sposate, sia la possibilità di optare per la sola attribuzione del cognome materno.
Il 27 aprile 2022, la Corte costituzionale ha risposto anche a questi ulteriori quesiti, stabilendo la regola per cui “il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due”.
E’ ora del legislatore il compito di regolare tutti gli aspetti connessi alla questione di illegittimità delle norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome paterno, con riferimento ai figli “nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi”. Risultano in corso di esame in Commissione Giustizia cinque disegni di legge che dovrebbero confluire a breve in un testo unificato.
Inizialmente questa modifica nel sistema di attribuzione del cognome è stata dettata dalla volontà di equiparare la posizione delle madri a quella dei padri, garantendo loro il medesimo diritto . Ora la stessa sembra avere come obiettivo la tutela del diritto all’identità dei figli.
Rimane da capire se effettivamente detta riforma sia necessaria per la tutela dell’identità dei figli o se, piuttosto, risponda solo ad esigenze dei soli adulti.
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