17/09/2026
Con Ricorso depositato nell’ interesse della Consigliera Comunale - difesa dall avv Isabella Grande - venivano impugnati il Decreto Sindacale e la Delibera del C C con cui si escludeva la figura femminile dalla composizione della Giunta Comunale ,in evidente violazione:
“Delle norme di diritto interno: artt. 3, 49, 51, 97 e 117 della Costituzione, artt. 6,comma 3 (come modificato dall’art. 1 L. n. 215/2012) e 46, comma 2 (come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b, L. n. 215/2012), D.Lg.vo n. 267/2000, art. 1, comma 4, D.Lg.vo n. 198/2006 e art. 1, comma 137, L. n. 56/2014; e dalle norme di
diritto internazionale e comunitario: preambolo della Carta dell’ONU, Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne adottata
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 18.12.1979, artt. 21 e 23 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7.12.2000, artt. 2 e 3, commi 2 e 3, del Trattato dell’Unione Europea e Decisione della Commissione comunitaria del 19.6.2000; nonché eccesso di potere per motivazione apparente e insufficiente in relazione al mancato rispetto del principio di pari opportunità, difetto di istruttoria”.
Nelle more del giudizio il Sindaco annullava gli atti impugnati e procedeva alla nomina della figura femminile, così come richiesto dalla ricorrente .
Il TAR Basilicata teneva conto del “Ravvedimento operoso “ del Comune e dichiarava la cessata materia del contendere con condanna dell Ente al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente Consigliera Comunale