31/05/2026
📌 PILLOLE DI DIRITTO: Divorzio e TFR, quando spetta una quota all'ex coniuge?
Il diritto a ricevere una parte del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dell’ex coniuge non è automatico. La giurisprudenza, da ultimo con una recente pronuncia del Tribunale di Palermo (sentenza n. 2411/2026), ha ribadito con chiarezza i paletti rigidi fissati dall'art. 12-bis della legge sul divorzio.
Non basta essere stati sposati. Il diritto sorge solo nel momento in cui il TFR diventa esigibile dal lavoratore e solo se, in quel preciso momento, il richiedente soddisfa tre condizioni tassative:
1️⃣ Percepisce l'assegno divorzile: Deve esserci un provvedimento in vigore che riconosca l'assegno; se non si ha diritto all'assegno, non si ha diritto al TFR.
2️⃣ Non si è risposato: Il passaggio a nuove nozze fa decadere immediatamente il diritto.
3️⃣ Periodo di lavoro coincidente: Gli anni di lavoro del dipendente devono essersi svolti, almeno in parte, in costanza di matrimonio.
⚖️ Il senso della norma:
La legge mira a tutelare il coniuge economicamente più debole, collegando la quota di TFR alla funzione di sostegno assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzando la solidarietà post-coniugale. Se manca l'assegno o ci si risposa, la solidarietà cessa e il diritto non nasce.
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