15/04/2026
CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE E MISURE DETENTIVE PROVVISORIE: da Agosto il G.I.P. dovrà essere in Composizione Collegiale.
Sarà in vigore dal 25 Agosto 2026 la parte della Legge n.° 114 del 9 Agosto 2024 (Legge Nordio) che prevede l’introduzione del G.I.P. Collegiale (nuovo Articolo 328, comma 1-quinquies C.P.P.), che assegnerà allo stesso la competenza esclusiva per decidere sulle richieste di custodia cautelare in carcere o delle misure detentive provvisorie (nuovo Articolo 313, comma 1, C.P.P.), anche quando tale applicazione seguirà l’interrogatorio preventivo (Articolo 291, comma 1-quinquies, C.P.P.) o eventuali aggravamenti di misure cautelari non detentive già applicate con quelle custodiali (con un’interpolazione dell’Articolo 299, comma 4, C.P.P.).
A dire dei proponenti della riforma, un collegio di giudici da maggiore garanzia di un esame più ponderato e meditato del materiale probatorio acquisito, minimizzando così i rischi di errore nella privazione della libertà personale, rispetto alla valutazione affidata a un singolo Giudice.
La norma crea plurime strade per il giudizio cautelare perché non prevede la competenza del nuovo gip collegiale in caso di richiesta del pubblico ministero di convalida dell’arresto o del fermo, quando si procede per rito direttissimo, quando la misura viene chiesta nel corso dell’udienza preliminare, in tutti questi casi infatti continuerà a operare la valutazione del singolo G.I.P. .
Con l’entrata in vigore della riforma particolarmente complessa diventerà la gestione dei procedimenti plurisoggettivi, già oggi non facile in caso di interrogatorio preventivo -introdotto sempre con la Legge 114/2024 e che ha eliminato il c.d. effetto a sorpresa tipico della misura cautelare- dove la richiesta del pubblico ministero potrebbe riguardare l’applicazione di misure cautelari custodiali e non, o il Giudice potrebbe arrivare a tale diversificazione nella decisione rispetto ai singoli indagati, con conseguenti stralci dal procedimento originario per l’invio al G.I.P. Collegiale di alcune posizioni e con il rischio di perdere la visione complessiva del contesto illecito sotteso alla richiesta di misura cautelare.
Problematica la gestione dei tempi di emissione delle misure cautelari affidate al G.I.P. Collegiale soprattutto per quei reati per cui, negli ultimi anni, il legislatore ha imposto termini particolarmente restrittivi per l’emissione delle ordinanze cautelari (tutti i reati compresi nel c.d. codice rosso) che rischiano inevitabilmente di allungarsi.
Così come si moltiplicheranno le incompatibilità processuali oggi previste tra G.I.P. e G.U.P. ex Articolo 34 C.P.P.., che rallenteranno seriamente i tempi del processo, che sappiamo costituire la maggiore criticità della giurisdizione penale, accentuando il valore del giudizio cautelare (di per sé incidentale) rispetto al centrale accertamento della responsabilità.
Molteplici contraddizioni di sistema e di valori ma anche tra le diverse disposizioni di legge da ultimo approvate, con un quadro che si complica ulteriormente per la mancanza di risorse adeguate di cui da anni soffrono gli uffici giudiziari.
Di questo si è dimostrato consapevole lo stesso Legislatore se si pensa che l’efficacia della nuova disposizione prevista dalla Legge 114/2024 è stata differita al 25 agosto 2026, al fine di adeguare gli Organici Giudiziari che però, ad oggi, non sono migliorati e potenziati.