Studio Legale Avv. Fráncica Mayo

Studio Legale Avv. Fráncica Mayo Specializzato in Diritto Penale, Diritto Penitenziario, Antimafia, Diritto Tributario, Diritto Civile e di Famiglia, Diritto Araldico e Genealogico.

La Sede principale si trova in Calabria, ed ha Sedi secondarie nelle Regioni Sicilia e Lazio.

La Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura e all’unanimità, la proposta di legge costituzionale che introduce...
30/05/2026

La Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura e all’unanimità, la proposta di legge costituzionale che introduce nell’articolo 24 della Costituzione un riferimento alla tutela delle vittime di reato, accanto al principio secondo cui la difesa è diritto inviolabile.
Una riforma al tempo stesso superflua e pericolosa.
Superflua, perché la tutela delle vittime è già garantita dai principi costituzionali e dalla stessa funzione dello Stato.
Pericolosa, perché inserire il concetto di “vittima” nella norma che tutela il diritto di difesa rischia di alterare l’equilibrio del processo penale e di indebolire la presunzione d’innocenza.
Processo e garanzie nascono proprio per sottrarre la giustizia alla pressione emotiva e alla logica punitiva. Se uno entra nel processo come vittima, il rischio è che un altro vi entri già come colpevole.
Questa riforma rappresenta un ulteriore passo verso un modello di giustizia sempre più emotivo e vittimocentrico, sempre più distante dalla tradizione liberale dello Stato di diritto.
Fonte: Unione Camere Penali Italiane

Che l'Onore ed il Simbolo della Patria, in memoria di chi l'ha voluta Libera ed Unita, non sia mai vilipeso da nessuno
27/05/2026

Che l'Onore ed il Simbolo della Patria, in memoria di chi l'ha voluta Libera ed Unita, non sia mai vilipeso da nessuno

ADDEBITO NELLA SEPARAZIONE ED ASSEGNO DI MANTENIMENTOCon l'ordinanza n.° 11956/2026, la Corte di Cassazione ha confermat...
24/05/2026

ADDEBITO NELLA SEPARAZIONE ED ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Con l'ordinanza n.° 11956/2026, la Corte di Cassazione ha confermato che le fotografie scattate da investigatori privati sono utilizzabili come prove nei procedimenti di separazione. Nel caso esaminato, le foto hanno dimostrato che l'ex coniuge aveva avviato una relazione extraconiugale prima che la crisi matrimoniale diventasse insanabile, stabilendo così il nesso causale necessario per l'addebito della separazione. La Cassazione ha ribadito che il tradimento non comporta automaticamente l'addebito: occorre sempre provare che abbia causato la crisi, non che ne sia stato una conseguenza. In caso di addebito, il coniuge colpevole perde il diritto all'assegno di mantenimento, con possibile residuo solo di un assegno alimentare in caso di grave indigenza. I figli restano tutelati in ogni caso, con gli obblighi genitoriali indipendenti dall'addebito.

La Giunta e l’Osservatorio Avvocati Minacciati dell’Unione delle Camere Penali Italiane condannano con fermezza il post ...
23/05/2026

La Giunta e l’Osservatorio Avvocati Minacciati dell’Unione delle Camere Penali Italiane condannano con fermezza il post pubblicato da Mario Adinolfi contro l’avv. Fausto Gianelli, esposto alla gogna mediatica per aver assunto la difesa dell’indagato nel caso di Modena e per aver richiesto una perizia psichiatrica nell’esercizio delle proprie prerogative difensive.
Colpire un avvocato per il solo fatto di difendere un assistito significa colpire il diritto di difesa stesso, principio inviolabile sancito dall’articolo 24 della Costituzione, dall’articolo 6 della CEDU e ribadito anche dalla nuova Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione della professione forense, firmata a Lussemburgo nel 2025.
L’avvocato non si identifica con il proprio cliente né con i fatti contestati. Chiedere una perizia non significa complicità, ma esercitare un diritto-dovere fondamentale per garantire un processo giusto.
Particolarmente grave è l’invito a una mobilitazione “contro gli avvocati difensori”, con richieste di raccolta di nomi e recapiti: un clima di intimidazione incompatibile con lo Stato di diritto e con la tutela della professione forense.
La Giunta e l’Osservatorio esprimono piena solidarietà al collega Fausto Gianelli e a tutti gli avvocati che difendono anche le cause più difficili e impopolari. Perché è proprio lì che si misura la tenuta di una democrazia.
Fonte: Unione Camere Penali Italiane

NOTIFICHE A MEZZO RACCOMANDATA: importante chiarimento della CassazioneCon l’Ordinanza n. 12443 del 4 Maggio 2026, la Co...
10/05/2026

NOTIFICHE A MEZZO RACCOMANDATA: importante chiarimento della Cassazione
Con l’Ordinanza n. 12443 del 4 Maggio 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio molto rilevante in materia di notifiche e contenzioso tributario.
Se l’avviso di ricevimento della raccomandata viene prodotto in Giudizio solo in fotocopia e la copia viene tempestivamente e formalmente disconosciuta ai sensi degli Artt. 214 e 215 C.P.C., non è necessaria la querela di falso.
La Corte distingue chiaramente due situazioni:
✅ Avviso di ricevimento in originale
ha natura di atto pubblico e può essere contestato solo con querela di falso.
✅ Avviso di ricevimento prodotto in fotocopia non autenticata
se la copia viene disconosciuta in modo specifico e tempestivo, perde efficacia probatoria e la controparte deve produrre l’originale o chiederne la verificazione.
⚖️ La Cassazione chiarisce quindi che il semplice disconoscimento, se correttamente formulato, è sufficiente a contestare la conformità della fotocopia all’originale.
Il principio assume particolare importanza nelle controversie tributarie relative alla regolarità delle notifiche di cartelle, intimazioni e atti della riscossione.

REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: inutilizzabili le dichiarazioni rese alla P.G. senza registrazione.La recente pronu...
09/05/2026

REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: inutilizzabili le dichiarazioni rese alla P.G. senza registrazione.
La recente pronuncia della Cassazione Penale (Sez. VI, Sent. n. 14172 del 17 aprile 2026) introduce un principio di grande rilievo in tema di tutela delle vittime vulnerabili e di correttezza delle indagini.
Nel reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, le dichiarazioni rese dalla persona offesa alla Polizia Giudiziaria DEVONO essere documentate tramite fonoregistrazione o modalità audiovisiva. In caso contrario, tali dichiarazioni sono inutilizzabili.
Questo obbligo deriva dall’Art. 357, comma III-ter, C.P.P., che impone una documentazione integrale per l'acquisizione della denuncia-querela.
La registrazione serve a garantire:
✔ la genuinità delle dichiarazioni;
✔ la trasparenza dell’attività investigativa;
✔ la tutela effettiva della persona offesa.
La Cassazione evidenzia come la nozione di "persona vulnerabile" non sia univoca e oscilli tra due criteri:
*oggettivo → legato al tipo di reato (es. maltrattamenti, violenza);
*soggettivo → basato sulle condizioni personali della vittima.
La decisione si inserisce nel solco della Riforma Cartabia, che ha rafforzato le garanzie nella raccolta delle dichiarazioni, valorizzando l’uso della tecnologia come strumento di tutela.
Nel Procedimento per maltrattamenti, la mancata registrazione delle dichiarazioni della vittima vulnerabile non è una semplice irregolarità, ma comporta una conseguenza drastica: la prova non può essere utilizzata.

MONOPATTINI: DA MAGGIO TARGA ED ASSICURAZIONE R.C. SARANNO OBBLIGATORI.A Roma ed a Catania, come in molte altre Città d'...
18/04/2026

MONOPATTINI: DA MAGGIO TARGA ED ASSICURAZIONE R.C. SARANNO OBBLIGATORI.
A Roma ed a Catania, come in molte altre Città d'Italia, la proliferazione di monopattini elettrici che vediamo circolare ed utilizzare (a volte senza il ben che minimo rispetto.delle regole del.C.d.s.), sono diventati un effettivo mezzo di trasporto per molti utenti di ogni età. Da questo il Legislatore ha deciso di regolamentarne l'utilizzo e l'esatta individuazione di questo "mezzo".
Dal 16 Maggio 2026, infatti, cambia radicalmente il modo di usare il monopattino elettrico in Italia. Con l’entrata in vigore dell’obbligo di contrassegno identificativo e di assicurazione RC, questi mezzi entrano a tutti gli effetti in un sistema di regole più simile a quello dei veicoli tradizionali. Non si tratta solo di un adempimento formale: targa e polizza diventano strumenti centrali per i controlli su strada e per la gestione dei sinistri.
La prima vera rivoluzione è la natura del contrassegno: non è legato al monopattino, ma alla persona. Si tratta di un adesivo plastificato, non rimovibile, che identifica il conducente e non il veicolo. La richiesta avviene esclusivamente tramite piattaforma digitale, accessibile con SPID o Carta d’identità elettronica. Dopo la registrazione, l’utente deve inserire i propri dati anagrafici e le informazioni sul monopattino.
Un punto cruciale è la coerenza dei dati: nome, codice fiscale e recapiti devono coincidere con quelli che saranno utilizzati per la polizza assicurativa. Errori o incongruenze possono bloccare la procedura o creare problemi successivi.
Con la targatura arriva anche l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile. Non si tratta più di una copertura facoltativa o generica: il modello si avvicina a quello della RC auto, con obbligo pieno di copertura per i danni causati a terzi.
Uno degli aspetti più delicati è l’abbinamento tra contrassegno e assicurazione. La targa personale diventa un riferimento chiave per identificare il rischio assicurato.
Se la polizza non viene aggiornata con il codice del contrassegno, in caso di incidente potrebbero sorgere contestazioni sulla validità della copertura. Per questo è consigliabile comunicare subito alla compagnia assicurativa il codice identificativo ricevuto.
La situazione si complica nei casi di uso condiviso del monopattino: se più persone utilizzano lo stesso mezzo, ciascuna con targa personale, è necessario chiarire con l’assicuratore come viene gestita la copertura.
Dopo la richiesta, non basta applicare la targa: è importante verificare che tutti i dati siano correttamente registrati. Durante i controlli, le forze dell’ordine possono confrontare il codice del contrassegno con i dati del conducente e della polizza.
Il mancato rispetto degli obblighi su targa e assicurazione comporta una sanzione amministrativa che va da 100 a 400 euro. Ma il rischio non è solo economico.
In caso di controllo, eventuali incongruenze tra targa, dati anagrafici e polizza possono portare a contestazioni. Ancora più rilevante è il caso di incidente: una copertura non correttamente collegata può creare problemi nel riconoscimento del risarcimento.

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE E MISURE DETENTIVE PROVVISORIE: da Agosto il G.I.P. dovrà essere in Composizione Collegial...
15/04/2026

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE E MISURE DETENTIVE PROVVISORIE: da Agosto il G.I.P. dovrà essere in Composizione Collegiale.
Sarà in vigore dal 25 Agosto 2026 la parte della Legge n.° 114 del 9 Agosto 2024 (Legge Nordio) che prevede l’introduzione del G.I.P. Collegiale (nuovo Articolo 328, comma 1-quinquies C.P.P.), che assegnerà allo stesso la competenza esclusiva per decidere sulle richieste di custodia cautelare in carcere o delle misure detentive provvisorie (nuovo Articolo 313, comma 1, C.P.P.), anche quando tale applicazione seguirà l’interrogatorio preventivo (Articolo 291, comma 1-quinquies, C.P.P.) o eventuali aggravamenti di misure cautelari non detentive già applicate con quelle custodiali (con un’interpolazione dell’Articolo 299, comma 4, C.P.P.).
A dire dei proponenti della riforma, un collegio di giudici da maggiore garanzia di un esame più ponderato e meditato del materiale probatorio acquisito, minimizzando così i rischi di errore nella privazione della libertà personale, rispetto alla valutazione affidata a un singolo Giudice.
La norma crea plurime strade per il giudizio cautelare perché non prevede la competenza del nuovo gip collegiale in caso di richiesta del pubblico ministero di convalida dell’arresto o del fermo, quando si procede per rito direttissimo, quando la misura viene chiesta nel corso dell’udienza preliminare, in tutti questi casi infatti continuerà a operare la valutazione del singolo G.I.P. .
Con l’entrata in vigore della riforma particolarmente complessa diventerà la gestione dei procedimenti plurisoggettivi, già oggi non facile in caso di interrogatorio preventivo -introdotto sempre con la Legge 114/2024 e che ha eliminato il c.d. effetto a sorpresa tipico della misura cautelare- dove la richiesta del pubblico ministero potrebbe riguardare l’applicazione di misure cautelari custodiali e non, o il Giudice potrebbe arrivare a tale diversificazione nella decisione rispetto ai singoli indagati, con conseguenti stralci dal procedimento originario per l’invio al G.I.P. Collegiale di alcune posizioni e con il rischio di perdere la visione complessiva del contesto illecito sotteso alla richiesta di misura cautelare.
Problematica la gestione dei tempi di emissione delle misure cautelari affidate al G.I.P. Collegiale soprattutto per quei reati per cui, negli ultimi anni, il legislatore ha imposto termini particolarmente restrittivi per l’emissione delle ordinanze cautelari (tutti i reati compresi nel c.d. codice rosso) che rischiano inevitabilmente di allungarsi.
Così come si moltiplicheranno le incompatibilità processuali oggi previste tra G.I.P. e G.U.P. ex Articolo 34 C.P.P.., che rallenteranno seriamente i tempi del processo, che sappiamo costituire la maggiore criticità della giurisdizione penale, accentuando il valore del giudizio cautelare (di per sé incidentale) rispetto al centrale accertamento della responsabilità.
Molteplici contraddizioni di sistema e di valori ma anche tra le diverse disposizioni di legge da ultimo approvate, con un quadro che si complica ulteriormente per la mancanza di risorse adeguate di cui da anni soffrono gli uffici giudiziari.
Di questo si è dimostrato consapevole lo stesso Legislatore se si pensa che l’efficacia della nuova disposizione prevista dalla Legge 114/2024 è stata differita al 25 agosto 2026, al fine di adeguare gli Organici Giudiziari che però, ad oggi, non sono migliorati e potenziati.

ASSEGNO DIVORZILE IN CASO DI DECESSO EX CONIUGELa Corte di Cassazione conferma che, se l’ex coniuge beneficiario dell’as...
10/03/2026

ASSEGNO DIVORZILE IN CASO DI DECESSO EX CONIUGE
La Corte di Cassazione conferma che, se l’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile muore, i suoi eredi possono far valere determinati diritti economici legati a quell’assegno (ad esempio sulla quota di indennità di fine rapporto), stante la natura di Diritto patrimoniale trasmissibile nel patrimonio ereditario
Nel dettaglio ➡️
https://gdc.ancidigitale.it/la-cassazione-riconosce-il-diritto-degli-eredi-allassegno-divorzile-dellex-coniuge/

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