17/04/2026
Il Codice civile regola i rapporti di vicinato in materia di acque, sia per quanto riguarda il loro scarico e il loro scolo, sia per quanto riguarda lo loro utilizzazione, dal momento che le opere eseguite da un proprietario possono limitare i diritti degli altri.
Lo scolo delle acque
Il Codice civile stabilisce innanzitutto il principio di base secondo il quale il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino. Le acque, quindi, devono essere convogliate sul proprio fondo o, se esistenti, nei pubblici canali di raccolta; sta al proprietario costruire gronde o canali idonei alla raccolta e alla immissione nei pubblici colatoi.
Non bisogna confondere lo stillicidio delle acque dal tetto (art. 908 del Codice Civile) con lo scolo delle acque naturali disciplinato dall’art. 913 del Codice, il quale prevede che il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo. Quindi, il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.
La legge, in sostanza, impone al proprietario del fondo superiore il divieto di ogni manufatto che modifichi il deflusso naturale delle acque e legittima, quindi, il proprietario del fondo inferiore ad agire per il ripristino dello stato naturale dei luoghi. Il Codice, però, non vieta al proprietario di eseguire qualsiasi costruzione in grado di modificare il deflusso delle acque, ma soltanto quelle che alterino apprezzabilmente tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell’uno o dell’altro fondo.
Al proprietario del fondo inferiore, invece, è consentita l’esecuzione di opere idonee a rendere meno gravosi gli scoli di acqua che il suo fondo è soggetto a ricevere da quelli più elevati, purché dette opere non ostacolino e non alterino il normale deflusso delle acque, né determinino la deviazione di queste verso altri fondi.
La Corte di Cassazione (Sezione II Civile, Ordinanza n. 11827/2024) facendo riferimento agli artt. 908 e 913 c.c., ha puntualizzato che salvo differente ed espressa convenzione, il fondo inferiore può essere assoggettato solamente allo scolo di acque che defluiscono dal fondo superiore secondo l’assetto naturale dei luoghi, sicché lo stillicidio, sia di acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti da attività umane, può essere legittimamente esercitato unicamente se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc.
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