Studio Gattai 1933

Studio Gattai 1933 Lo studio è stato fondato nel 1933 dall’Avv.

Giuseppe Gattai in Piazza Sant’Andrea a Viareggio, adiacente alla nota Pasticceria Gambalunga e lì è tuttora operante nei due palazzetti ubicati ai civici 36 e 40.

L’acquisizione della proprietà di un bene può avvenire in molti modi differenti. Tra questi, esiste la possibilità di di...
21/05/2026

L’acquisizione della proprietà di un bene può avvenire in molti modi differenti. Tra questi, esiste la possibilità di diventare proprietari legittimi di una cosa soggetta a Unione e Commistione.

L’acquisizione della proprietà di un bene può avvenire in molti modi differenti. Tra questi, esiste la possibilità di diventare proprietari legittimi di una cosa soggetta a Unione e Commistione, ovvero che è stata costituita da due o più beni diversi ormai fusi in una cosa sola.

L’unione o commistione si configura nello specifico quando i due o più beni fusi appartenevano a persone differenti, e l’unione può essere avvenuta per mano di uno dei due, di un terzo soggetto, oppure per via di cause naturali.

Approfondiamo di seguito: https://studiogattai1933.it/approfondimenti-2/

La specificazione secondo l’art. 940 c.c.: normativa, requisiti, chi diventa proprietario del bene trasformato e giurisp...
15/05/2026

La specificazione secondo l’art. 940 c.c.: normativa, requisiti, chi diventa proprietario del bene trasformato e giurisprudenza

La specificazione è un istituto giuridico regolato dall’art. 940 del Codice Civile italiano, che disciplina l’acquisto della proprietà in seguito alla trasformazione di una materia prima altrui in un bene nuovo. Si tratta di un modo di acquisto della proprietà, che si verifica quando una persona crea una nuova cosa utilizzando materiale appartenente ad altri.

La norma: art. 940 c.c.
L’art. 940 c.c. dispone: “Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d’opera. In questo ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della manodopera.”

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L’accessione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario.Generalmente, ai sensi dell’art. 934 c.c., qualun...
11/05/2026

L’accessione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario.

Generalmente, ai sensi dell’art. 934 c.c., qualunque costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo.

Si può configurare tale ipotesi per fatto dell’uomo: ad esempio se in un fondo vengono eseguite piantagioni o costruzioni di opere con materiali che appartengono ad un soggetto diverso dal proprietario.

Quando dette opere sono eseguite dal proprietario del fondo con materiali altrui, ai sensi dell’art. 935 c.c., egli ne acquista la proprietà pagando il valore dei materiali al loro proprietario, salvo che quest’ultimo ne chieda la separazione, e che la stessa si possa realizzare senza danneggiare l’opera o la piantagione.

Nel caso in cui le opere siano eseguite dal proprietario dei materiali, colui che detiene la proprietà del fondo può scegliere se chiedere che siano tolte o se farle proprie pagando la somma minore tra il valore di questi e l’aumento di valore arrecato al fondo (art. 936 c.c.).

Il presupposto per il funzionamento di queste regole è che tra il proprietario del fondo e tra quello dei materiali non vi sia alcun accordo, in caso contrario varrà quest’ultimo.

L’accessione può avvenire anche per fatto naturale: ad esempio per effetto di alluvione o avulsione.

Ai sensi dell’art. 941 c.c., le unioni di terra e gli incrementi, che si formano nei fondi situati lungo un corso d’acqua, appartengono al proprietario del fondo (alluvione).

Se la forza di un fiume o un torrente stacca o trascina una porzione notevole e riconoscibile di terreno, la stessa viene acquistata dal proprietario del fondo su cui viene trascinata, quest’ultimo è però chiamato a corrispondere al proprietario del fondo impoverito un’indennità di valore non superiore all’incremento di valore guadagnato (avulsione art. 944 c.c.).

L’accessione è stata numerose volte oggetto di pronunce della Corte di Cassazione, una di queste ha chiarito una questione molto particolare, la quale interessa i modi di acquisto della proprietà e la comunione legale dei beni in costanza di matrimonio (art. 177 c.c.) , e che di seguito sarà sinteticamente esposta.

Qualora due coniugi, in regime di comunione legale dei beni, decidano di edificare, insieme, su un fondo ottenuto in eredità da uno dei due, l’immobile sarà di proprietà del coniuge erede.

La Suprema Corte ha dunque chiarito che, nonostante in tale fattispecie, l’immobile si possa configurare altresì come un acquisto successivo al matrimonio, e quindi potenzialmente cadere in comunione, ciò non accade: l’art. 177 c.c. non si applica agli acquisti a titolo originario.

L’accessione in questi casi opera, quindi, indisturbata: il coniuge erede è proprietario dell’immobile e l’altro ha diritto alla restituzione di una somma di denaro per i materiali utilizzati nella costruzione.

Per ulteriori approfondimenti consulta il nostro sito: https://studiogattai1933.it/approfondimenti-2/

Modi di acquisto della proprietà:La proprietà può essere acquistata in due modi:1) a titolo derivativo, che comporta la ...
30/04/2026

Modi di acquisto della proprietà:
La proprietà può essere acquistata in due modi:
1) a titolo derivativo, che comporta la successione in un diritto già appartenente ad un altro soggetto;
2) a titolo originario, che determina la nascita di un diritto nuovo indipendente dal diritto di un precedente proprietario.
Nei modi d’acquisto a titolo derivativo, eventuali vizi del titolo del precedente proprietario si riflettono anche sul successore, mentre nei modi d’acquisto a titolo originario il diritto è del tutto nuovo e indipendente dal diritto di un precedente proprietario.

Modi di acquisto della proprietà a titolo derivativo:
Sono modi di acquisto della proprietà a titolo derivativo come indicato nell’articolo 922 del codice civile:
*il contratto
*la successione a causa di morte
*l’espropriazione per pubblica utilità
*la vendita forzata dei beni del debitore

Modi di acquisto della proprietà a titolo originario sono invece:
*l’occupazione (artt. 923 ss. cod. civ.);
*l’invenzione (artt. 927 ss. cod. civ.);
*l’accessione (artt. 934 ss. cod. civ.);
*l’usucapione (artt. 1158 ss. cod. civ.);
*il possesso in buona fede di beni mobili (art. 1153 cod. civ.)

Ci soffermeremo sull’analisi dei primi tre istituti.

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Il Codice civile regola i rapporti di vicinato in materia di acque, sia per quanto riguarda il loro scarico e il loro sc...
17/04/2026

Il Codice civile regola i rapporti di vicinato in materia di acque, sia per quanto riguarda il loro scarico e il loro scolo, sia per quanto riguarda lo loro utilizzazione, dal momento che le opere eseguite da un proprietario possono limitare i diritti degli altri.

Lo scolo delle acque
Il Codice civile stabilisce innanzitutto il principio di base secondo il quale il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino. Le acque, quindi, devono essere convogliate sul proprio fondo o, se esistenti, nei pubblici canali di raccolta; sta al proprietario costruire gronde o canali idonei alla raccolta e alla immissione nei pubblici colatoi.

Non bisogna confondere lo stillicidio delle acque dal tetto (art. 908 del Codice Civile) con lo scolo delle acque naturali disciplinato dall’art. 913 del Codice, il quale prevede che il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo. Quindi, il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.

La legge, in sostanza, impone al proprietario del fondo superiore il divieto di ogni manufatto che modifichi il deflusso naturale delle acque e legittima, quindi, il proprietario del fondo inferiore ad agire per il ripristino dello stato naturale dei luoghi. Il Codice, però, non vieta al proprietario di eseguire qualsiasi costruzione in grado di modificare il deflusso delle acque, ma soltanto quelle che alterino apprezzabilmente tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell’uno o dell’altro fondo.
Al proprietario del fondo inferiore, invece, è consentita l’esecuzione di opere idonee a rendere meno gravosi gli scoli di acqua che il suo fondo è soggetto a ricevere da quelli più elevati, purché dette opere non ostacolino e non alterino il normale deflusso delle acque, né determinino la deviazione di queste verso altri fondi.

La Corte di Cassazione (Sezione II Civile, Ordinanza n. 11827/2024) facendo riferimento agli artt. 908 e 913 c.c., ha puntualizzato che salvo differente ed espressa convenzione, il fondo inferiore può essere assoggettato solamente allo scolo di acque che defluiscono dal fondo superiore secondo l’assetto naturale dei luoghi, sicché lo stillicidio, sia di acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti da attività umane, può essere legittimamente esercitato unicamente se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc.

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Sono limiti legali [Limiti e limitazioni del diritto di proprietà] al diritto di proprietà, posti nell’interesse privato...
09/04/2026

Sono limiti legali [Limiti e limitazioni del diritto di proprietà] al diritto di proprietà, posti nell’interesse privato.

Le disposizioni in materia contemperano l’esigenza del proprietario dell’immobile di ricevere aria e luce con quella del proprietario confinante di non essere esposto alla curiosità altrui.

Le finestre si distinguono in:

— luci: sono quelle che danno solo passaggio alla luce ed all’aria, e possono essere aperte senza osservare le distanze legali;

— vedute o prospetti: sono quelle che permettono di affacciarsi comodamente e senza pericolo sul fondo del vicino, consentendo perciò sia l’inspectio che la prospectio.

Poiché, in tal caso, è evidente il rischio di violazioni dell’altrui riservatezza, la legge prevede che colui il quale abbia acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino non possa fabbricare a distanza minore di tre metri da questo.

La medesima ratio ispira la previsione della distanza minima, questa volta di settantacinque centimetri, che deve intercorrere tra la finestra o il più vicino sporto dal quale si esercita la veduta, in caso di vedute oblique.

Qui il legislatore ha previsto una distanza minore, in ragione della limitata possibilità di inspicere da parte di chi esercita la veduta.

Il legislatore, tutore della salubrità e della vivibilità degli edifici, ha inserito nel codice civile un limite minimo ...
02/04/2026

Il legislatore, tutore della salubrità e della vivibilità degli edifici, ha inserito nel codice civile un limite minimo di distanza di costruzione tra gli edifici.

Scopo principale di tale limite è evitare il crearsi di intercapedini ovvero spazi angusti che, salvo qualora esistano per esigenze strutturali o tecniche, possono ridurre la vivibilità degli edifici. Il fabbricato di nuova costruzione pertanto, ad eccezione delle parti che non creano il rischio di creazione di intercapedini, deve essere distante almeno 3 metri dal fabbricato del fondo contiguo.

Non si può pertanto costruire un fabbricato ad una distanza inferiore ai tre metri da un fabbricato situato sul fondo contiguo. Nel caso contrario si avrebbe la violazione di una norma di legge e il proprietario leso potrebbe agire per far rimuovere l’opera abusivamente realizzata ovvero per ottenere il risarcimento del danno.

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La pubblica amministrazione, per perseguire i suoi fini (ossia gli interessi della collettività) si serve non solo di so...
25/03/2026

La pubblica amministrazione, per perseguire i suoi fini (ossia gli interessi della collettività) si serve non solo di soggetti, ossia di persone fisiche (i pubblici dipendenti) o giuridiche (gli enti pubblici), ma si avvale anche di un complesso di beni che, nel loro insieme, formano il patrimonio dello Stato.

Sono, infatti, definiti «beni pubblici» quelli che appartengono allo Stato o ad un altro ente pubblico (cd. criterio soggettivo o dell’appartenenza), destinati a soddisfare in modo diretto un pubblico interesse.

Tali beni, proprio per la loro funzione d’interesse pubblico, sono assoggettati ad un regime particolare, diverso da quello che regola i beni privati.

I beni pubblici si distinguono in demaniali e patrimoniali indisponibili. Tale distinzione si basa su un criterio puramente formale, e cioè sul fatto che la legge definisca il bene come demaniale o meno. Infatti l’art. 822 cod. civ. elenca i beni che fanno parte del demanio pubblico; l’art. 826 cod. civ. enumera le singole categorie di beni pubblici patrimoniali indisponibili.

Poi vi sono i beni patrimoniali «disponibili», che sono beni di proprietà di un ente pubblico (e non beni pubblici in quanto tali) ed hanno carattere redditizio per l’ente.
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I frutti sono beni mobili che derivano da un altro bene.L’art. 820 del Codice civile definisce i frutti distinguendo que...
20/03/2026

I frutti sono beni mobili che derivano da un altro bene.
L’art. 820 del Codice civile definisce i frutti distinguendo quelli naturali da quelli civili.
I frutti naturali sono “quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere”.
I frutti civili sono “quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni”.
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Indirizzo

Via Sant`Andrea, 36
Viareggio
55049

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 13:00
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Martedì 08:30 - 13:00
15:30 - 19:30
Mercoledì 08:30 - 13:00
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Giovedì 08:30 - 13:00
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Telefono

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