Avv Cinzia Barbetti

Avv Cinzia Barbetti "Siamo quello che facciamo"

‼️‼️‼️La mancata vaccinazione non può essere causa di discriminazione per accesso al posto di lavoro.         ‼️‼️‼️
20/12/2021

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La mancata vaccinazione non può essere causa di discriminazione per accesso al posto di lavoro.



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Studio Legale e Consulenza del Lavoro

‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️RINVIATO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA L'OBBLIGO VACCINALE.(N.B.: il link non è disponibil...
09/12/2021

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RINVIATO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA L'OBBLIGO VACCINALE.

(N.B.: il link non è disponibile su Facebook.. guarda un po', quando serve..!)

  In data odierna, Il Tribunale di Padova in funzione di Giudice del lavoro, ha rinviato gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sulla questione di legittimità per contrasto...

11/11/2021

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RICORSO CUMULATIVO
CONTRO
CIRCOLARE DEL MINITERO DELLA SALUTE
N. 0047627-P DEL 22/9/2021

applicativa della Legge sull'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori d'interesse sanitario per illegittimità, a tutela dei diritti degli iscritti ai rispettivi Ordini professionali.

Per informazioni e adesioni scrivere (entro il 18/11/2021) a [email protected]

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LA SCUOLA RISPONDE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE PER ATTI DI BULLISMO.Il Tribunale di Reggio Calabria, sentenz...
02/01/2021

LA SCUOLA RISPONDE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE PER ATTI DI BULLISMO.

Il Tribunale di Reggio Calabria, sentenza n. 1087 del 20 novembre 2020, ha sancito l’accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dai genitori di un ragazzo per i danni da costui subiti nei locali della scuola, a causa delle condotte di bullismo, perciò illecite e penalmente rilevanti, contro di lui poste in essere da due compagni di classe. Il Tribunale così adito ha specificato che l’azione avanzata dagli attori nei confronti del MIUR per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2048 c.c. deve tuttavia qualificarsi come domanda di responsabilità contrattuale, per violazione dell’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo da parte della scuola e del suo personale nel tempo in cui egli fruisce della prestazione scolastica, e non, invece, per violazione del generale dovere di non recare danno ad altri. Il Giudice di merito, altresì, valutata sufficientemente provata sia la responsabilità dei due aggressori sia l’omessa vigilanza da parte del personale docente e non docente, ha condannato il MIUR a risarcire alla vittima i danni non patrimoniali (biologici, psichici e morali) subiti.

AVANTI.. senza dubbio alcuno!
10/09/2020

AVANTI.. senza dubbio alcuno!

Lucca – Manfredonia, 10 settembre 2020. Nessun atto ufficiale di rinuncia, della società proponente, al progetto per l’installazione del deposito costiero di gpl, proposto dall’Energas SpA di Napoli. Lo rendono noto in esclusiva a StatoQuotidiano.it, gli avvocati Cinzia Barbetti (originaria d...

01/07/2020

ANCHE IL MESSICO‼️‼️‼️

DICE ADDIO AL GLIFOSATO:
“Oltre la produttività, c’è la salute”!

(di Riccardo Quintilif -1 Luglio 2020)

Dopo che Bayer ha deciso di sborsare oltre 10 miliardi di dollari per mettere fine alla tempesta di cause che la aspettavano da parte di chi si era ammalato di cancro accusando il glifosato, sembra che la vita per il diserbante più utilizzato nella storia dell’umanità si sia fatta molto più difficile. Nel silenzio dell’Epa e dell’Efsa, le due autorità che negli Usa e in Europa non sono mai state sfiorate dal dubbio sulla sua pericolosità, sono molti quelli i paesi che hanno deciso di bandire il pesticida.

Ultimo, in ordine di tempo, è il Messico. “Alla luce delle prove scientifiche della tossicità del glifosato, che dimostrano gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente, il Segretariato per l’ambiente e le risorse naturali (SEMARNAT) ha adottato importanti misure per ridurre gradualmente l’uso di questa sostanza chimica fino a raggiungere un divieto totale nel 2024”. È quanto ha annunciato Adelita San Vicente Tello, direttore generale del settore primario e risorse naturali rinnovabili del SEMARNAT.

San Vicente Tello ha spiegato che la questione dei pesticidi ha provocato una grande lotta per diversi anni, e ora SEMARNAT, con Victor M. Toledo al timone, sta compiendo passi determinati verso la trasformazione del sistema agroalimentare del paese al fine di renderlo “Più sicuro, più sano e più rispettoso dell’ambiente”.

Tra le azioni già intraprese, ha ricordato che nel novembre dello scorso anno, in base al principio di precauzione per la prevenzione dei rischi ambientali, SEMARNAT aveva bloccato l’importazione di mille tonnellate di glifosato.

San Vicente Tello ha affermato che, insieme al Consiglio Nazionale della Scienza e della Tecnologia, sta analizzando alternative all’uso degli erbicidi a base di glifosato per la produzione agricola su larga scala, in quanto vi sono molte esperienze di gestione delle infestanti con metodi che gli stessi agricoltori e le comunità indigene hanno applicato per migliaia di anni. E ha concluso che di fronte a questo problema dobbiamo agire tutti, perché “oltre la produttività, c’è la salute umana e ambientale”.

✒💰    💰✒    ✒💰    💰✒    ✒💰E I TITOLI DI CREDITO PER I CREDITORI E I DEBITORI? Una delle conseguenze economiche più gravi...
16/04/2020

✒💰 💰✒ ✒💰 💰✒ ✒💰

E I TITOLI DI CREDITO PER I CREDITORI E I DEBITORI?

Una delle conseguenze economiche più gravi scaturitasi dall’emergenza COVID-19 è quella che riguarda la liquidità degli operatori economici, specie quelli di piccole e medie imprese che vivono principalmente di flussi di cassa, senza contare la posizione dei consumatori che non possono fornire garanzie sufficienti agli intermediari; questi sono i principali soggetti che sottoscrivono assegni postdatati o cambiali che sono destinati a scadere durante questo periodo di crisi. Pertanto, ciò che viene richiesto da costoro, assieme ad associazioni di categoria, forze politiche e comitati spontanei, è la possibilità di congelare i titoli di credito fino a quando gli stessi debitori non siano in grado di assolvere alle scadenze immediate, ovvero a seguito di questo periodo di difficoltà che stiamo vivendo. Molti sono i debitori che si trovano a dover fronteggiare la scadenza prevista delle obbligazioni cartolari incombenti a loro carico e, per altrettanti creditori, vi è, invece, l’onere di procedere al protesto a fronte del mancato pagamento.
Si tratta di un problema che ha spinto il notariato a esporsi, definendo che la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti dal 22 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 relativi a vaglia cambiari, cambiali e ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva prevista per coloro che sono residenti o hanno sede operativa in uno dei comuni appartenenti alla zona rossa, operi per l’intero territorio nazionale, sebbene vengano citati esplicitamente nel decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 solo i comuni della zona rossa.
In realtà tali soluzioni sembrano per diverse motivi non ragionevoli e per rispondere a tale interrogativo occorre, piuttosto, menzionare l’articolo 91 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 che non trascura il tema della scadenza dei termini sostanziali, come potrebbe sembrare a prima lettura, e in cui rientrerebbero anche i termini per le obbligazioni cartolari, che dispone l’inserimento dell’articolo 3 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6 e modificato dalla legge 5 marzo 2020 n. 13 del comma 6-bis nel quale è esclusa, in maniera esplicita, la responsabilità del debitore ai sensi degli articoli 1218 c.c. e 1223 c.c. anche in riferimento a eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti alla luce dell’emergenza del COVID-19. Tale norma va a sostituire ed abrogare la precedente previsione contenuta nell’articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 e la sua sospensione, e, inoltre, è anche retroattiva al 23 febbraio 2020.
La nuova regolamentazione offerta dal comma 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2020, che, come si è visto, invece di sospendere i termini ne subordina le conseguenze della decorrenza alla possibilità di adempierli in relazione al rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha reso impossibile qualsivoglia sospensione o proroga del termine di adempimento che risulterebbe inadeguata per la nostra economia.
Pertanto, per le obbligazioni scadute e i relativi protesti devono essere rispettati i termini normali stabiliti dalle parti o dalla legge, la cui valutazione potrà essere operata solo in sede di eventuale contestazione della legittimità del protesto stesso. I debitori hanno la possibilità di adempiere valutando, certamente, gli eventuali impedimenti suscitati dal COVID-19 e avranno, altresì, la possibilità di levarsi dal protesto senza ricorrere in responsabilità laddove le misure attuative in vigore impediscano agli stessi di adempiere le operazioni che occorrono, anche a distanza. E in base al medesimo comma, il creditore, invece, non incorrerà in decadenze laddove non gli sia stato possibile ottenere la levata del protesto.

🏠💸🏠💸🏠💸🏠💸🏠💸PAGAMENTO DEGLI AFFITTI COMMERCIALI: ADESSO CHE FARE?La chiusura forzata delle attività e di conseguenza il ve...
25/03/2020

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PAGAMENTO DEGLI AFFITTI COMMERCIALI: ADESSO CHE FARE?

La chiusura forzata delle attività e di conseguenza il venir meno della liquidità ha bruscamente interrotto la gran parte degli equilibri contrattuali e delle obbligazioni assunte, di cui avevamo parlato già nel nostro precedente post.
Il pagamento degli affitti commerciali per le attività economiche chiuse ovvero sospese, in questo periodo di emergenza e di pandemia, è stato preso in considerazione dall’art. 91 dell’ormai famigerato Decreto Legislativo n. 18 del 17 marzo 2020. Al riguardo esso invoca una clausola importantissima e allo stesso innovativa, nel caso in cui il conduttore risulti inadempiente oppure in ritardo nel pagamento del canone: la sua responsabilità è esclusa, in quanto la chiusura forzata dell’attività è una causa di impossibilità della prestazione, sia che si tratti di conduttore imprenditore sia che si tratti di un conduttore lavoratore autonomo, per causa a lui stesso non imputabile.
Per quest’ultimo, infatti, non scatta l’inadempimento né il risarcimento del danno né l’eventuale pagamento di penali, indipendentemente dal fatto che esse fossero previste dalle parti nel contratto stesso (vediamo bene che il brocardo ‘pacta sunt servanda’ qui viene meno). Viceversa, il creditore, nel nostro caso specifico il locatore, non può né costituire in mora il conduttore né sfrattarlo per morosità né risolvere il contratto per l’inadempimento della controparte e questo alla luce della forza maggiore, causata dalla situazione di pandemia dichiarata dal Governo.
Pertanto, mettendo da parte le soluzioni che si prospettano nelle norme del codice civile, ovvero l’impossibilità totale sopravvenuta e il recesso per gravi motivi, proprio per la situazione emergenziale attuale, il locatore non ha il potere di mettere in mora il debitore, che ritarda il pagamento, neppure sfrattarlo, né tanto meno può risolvere il contratto, durante il periodo di emergenza.

🤝   🤝   🤝   🤝   🤝I CONTRATTI A OBBLIGAZIONI CORRISPETTIVE AL TEMPO DEL COVID-19. L’attuale situazione epidemiologica der...
24/03/2020

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I CONTRATTI A OBBLIGAZIONI CORRISPETTIVE AL TEMPO DEL COVID-19.

L’attuale situazione epidemiologica derivante da pandemia del Covid-19 investe diverse tipologie di problematiche, oltre, ovviamente, la salute pubblica.
Una tra le più rilevanti e dal forte impatto economico e sociale è certamente quella dei contratti e, in genere, dei rapporti obbligatori, soprattutto alla luce dei recenti provvedimenti emergenziali, che hanno di fatto stabilito deroghe, sospensione degli effetti e rimborsi, pertanto occorre far chiarezza su quali siano le conseguenze pratiche, derivanti da dette interruzioni dei rapporti e delle obbligazioni contrattuali, nonché i relativi obblighi correlati alla mancata prestazione del debitore nei contratti a prestazione periodica e/o continuata.
La circostanza che il debitore non sia responsabile del suo inadempimento, vista l’impossibilità definitiva e/o temporanea della prestazione, rende applicabile l’articolo 1256 c.c. in materia di modi di estinzione diversi dall’adempimento, quali l’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Parimenti, l’articolo 1258 c.c. regola il caso in cui l’impossibilità risulti invece soltanto parziale, consentendo al debitore di liberarsi dall’obbligazione, adempiendo la parte rimasta possibile. Generalmente, laddove il debitore non adempia al creditore, egli ha l’onere di risarcire il danno, a meno che non dimostri che la mancata esecuzione non sia a causa di lui stesso imputabile, bensì dipenda da un’impossibilità sopravvenuta in modo oggettivo, cioè ricollegandosi a un evento assolutamente non prevedibile né evitabile (per citarne alcuni, il caso fortuito inteso come fatalità o forza maggiore come calamità naturali).
Il risultato consta, con l’applicazione dell’art. 1256 c.c. che il debitore, vista l’impossibilità definitiva, vede l’obbligazione estinguersi; mentre, con l’applicazione dell’art. 1257 c.c. che l’obbligazione potrà essere eseguita dal debitore non appena possibile, salvo che il creditore non ne abbia più interesse visto il ritardo.
Entrando nell’oggetto trattato, menzioniamo i contratti commutativi (come ad esempio la compravendita in generale, la locazione, la somministrazione), ovvero la categoria di contratti che consentono ai contraenti prestazioni con uno specifico rapporto di equivalenza economica, appunto a prestazioni corrispettive, che sono spesso a carattere continuato o periodico, ma per i fatti straordinari e imprevedibili, come da ultimo accaduti, la prestazione di una delle due parti può divenire eccessivamente onerosa. In questi casi l’ordinamento consente a tale ultima parte, quella più onerata, di risolvere il contratto ex articolo 1467 c.c. e allo stesso tempo alla controparte riserva il diritto di evitare la risoluzione, accrescendo l’ammontare della propria prestazione e riportando così il contratto a una situazione di equità. Questa disciplina, a parere della Convenzione di Vienna e della Camera di Commercio Internazionale, sembrerebbe applicabile anche alla situazione attuale del Covid-19, classificata proprio come evento costituente causa di forza maggiore. Il Decreto Legislativo n. 18 del 17 marzo 2020, che individua chiaramente le misure di sostegno in ambito di: immobili catastali (come negozi e botteghe), il rimborso dei contratti di soggiorno e l’acquisto di biglietti e la sospensione dei canoni d’affitto per federazioni e società sportive, rispettivamente in base agli articoli 65, 88 e 95, ne dà conferma espressa.
Tali sospensioni valgano anche per le locazioni commerciali? Recentemente, la C
orte di Cassazione si è espressa considerando che la posizione del debitore inadempiente per causa a lui stesso non imputabile è paragonabile a quella del creditore, laddove vi sia impossibilità di utilizzazione della stessa prestazione e, alla luce di tale principio, si può ben dedurre che se l’interesse creditorio non possa essere idoneamente soddisfatto, consente di estinguere il rapporto obbligatorio, qualora si presenti una sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore. Ed allora, tornando al nostro quesito, posto che si tratti di imprevedibilità e straordinarietà dell’evento epidemiologico, è possibile applicare i rimedi indicati, come l’articolo 1256 c.c., evocando la sospensione dei pagamenti dei canoni per l’immobile non goduto e la ripresa della prestazione non appena diventi possibile e, per quanto ipotizzabile ex articolo 1467 c.c., il creditore avrà la possibilità di modificare equamente le condizioni contrattuali.

🔍🔎   🔍🔎   🔍🔎   🔍🔎NON È COERCIBILE IL DOVERE DEL GENITORE NON COLLOCATARIO DI FREQUENTARE IL FIGLIO MINORE.A confermarlo ...
23/03/2020

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NON È COERCIBILE IL DOVERE DEL GENITORE NON COLLOCATARIO DI FREQUENTARE IL FIGLIO MINORE.

A confermarlo è una pronuncia della Cassazione Civile, Sezione I^ (ordinanza del 6 marzo 2020 n. 6471), secondo cui il genitore esercita un potere-funzione in modo libero e autonomo nell’interesse della prole, per una vita sana ed equilibrata. La frequentazione e visita del minore sono rimessi all’autodeterminazione di colui che ne è onerato, pertanto qualificare tale dovere come obbligo contrasterebbe con quello che è il principio superiore di realizzazione dell’interesse del minore. Vi è quindi un’impossibilità di applicazione dell’art. 614 bis c.p.c., che attiene all’applicazione di misure coercitive indirette e, tantomeno, non può tale fattispecie rientrare in quegli obblighi la cui violazione integra, ex art. 709 ter c.p.c., grave inadempimento da parte del genitore non collocatario, così come non rientra negli atti che comunque arrecano pregiudizio al minore od ostacolano il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento.
La Cassazione precisa inoltre, all’interno di suddetta ordinanza, che l’emanazione di provvedimenti ex art. 614 bis c.p.c. sarebbe in contrasto netto con l’interesse del minore, perché rischierebbe di banalizzare il dovere essenziale del genitore verso quest’ultimo, ovvero la sua frequentazione. Il diritto nonché dovere di visita è una mera esplicazione della relazione che intercorre tra genitore e figlio che non può mai costituire una condanna.

⚠️ ⚠️ ⚠️CORONAVIRUS:GEOLOCALIZZAZIONE DEI CELLULARI E VIOLAZIONE DELLA PRIVACY.La Regione Lombardia ha da ultimo diffuso...
21/03/2020

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CORONAVIRUS:
GEOLOCALIZZAZIONE DEI CELLULARI E VIOLAZIONE DELLA PRIVACY.

La Regione Lombardia ha da ultimo diffuso la notizia di aver svolto un’attività ispettiva, tramite l’aiuto delle compagnie di telecomunicazioni, arrivando a scoprire che il 40% della popolazione lombarda non rispetta i decreti limitativi della libertà di circolazione e di spostamento, emessi per contrastare il COVID-19.
I dubbi sulla legittimità di detta attività non mancano, non fosse altro che vengono così a contrapporsi due diritti fondamentali: il diritto alla privacy e il diritto alla salute. La protezione dei dati personali gode dei principi di trasparenza, proporzionalità, coerenza, necessarietà, liceità, correttezza e limitazione delle finalità rispetto ai dati personali, da applicarsi anche in casi di emergenza ed eccezionalità, quale la pandemia. Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (il GDPR n. 679/2016) prevede la possibilità di limitare il diritto alla privacy di fronte al trattamento di particolari dati, tra cui i dati sanitari relativi alla salute, in presenza di fattispecie tipizzate, con la possibilità quindi di derogare al divieto del trattamento di dati personali per esigenze relative all’interesse pubblico, con riferimento anche alla sanità pubblica.
Su espressa richiesta quindi il Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati, il Dott. Antonello Soro, ha in data 2.3.2020 espresso proprio parere positivo sull’assumere misure che possano andare a restringere il diritto alla privacy, dettando tuttavia quali possano essere le misure adottabili e quali limitazioni devono essere previste, nell’ambito del trattamento dei dati personali (anche sanitari) per contrastare il rischio di contagio epidemiologico.
Ebbene, il potere di deroga al divieto del trattamento dei dati personali può essere concesso solo al personale sanitario e ai soggetti autorizzati dalla protezione civile, per cui sarebbe escluso il corpo delle forze di polizia, le quali non dovrebbero in alcun modo valicare il divieto di trattamento dei dati personali. Tuttavia assistiamo, come si legge nei recenti decreti emessi, complice la situazione di emergenza e un’attività di normazione confusionaria, a un ampliamento improprio del concetto di “pubblica autorità”, ricomprendendo al suo interno tutti coloro che svolgono un pubblico servizio, teso alla garanzia della sanità e sicurezza pubblica.
Il confine perciò si fa labile.
D’altro canto, però, non passa inosservata la modalità utilizzata, in primis dalla Regione Lombardia, ma acclamata anche da altri Governatori, che, per non autoaccusarsi di aver travalicato i limiti imposti dal Garante e dalla normativa privacy, ha subito assicurato che trattasi di misura finalizzata al “monitoraggio di massa” e che nelle sue modalità garantirebbe l’anonimato, non contrastando quindi il GDPR, in quanto il trattamento avverrebbe in forma del tutto anonima e con finalità statistiche, senza che la necessità di oneri informativi e consensi.

La modalità utilizzata risulterà pur idonea e non lesiva di alcun diritto, anche perché, qualora fosse prevista l’identificazione personale dei soggetti monitorati, sarebbe necessario istituire un meccanismo tale da garantire al soggetto interessato di prestare il consenso per l’utilizzo di tali dati sensibili ottenuti, ma il proclama sotteso è di per sé pericoloso e grave, tenuto conto che le libertà e i diritti fondamentali sono coperti da riserva di legge assoluta, che neppure il pur dichiarato “stato di emergenza” può dissacrare.

Indirizzo

Via Marco Polo 127
Viareggio
55049

Orario di apertura

09:00 - 13:00

Telefono

+393389009406

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