24/03/2020
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I CONTRATTI A OBBLIGAZIONI CORRISPETTIVE AL TEMPO DEL COVID-19.
L’attuale situazione epidemiologica derivante da pandemia del Covid-19 investe diverse tipologie di problematiche, oltre, ovviamente, la salute pubblica.
Una tra le più rilevanti e dal forte impatto economico e sociale è certamente quella dei contratti e, in genere, dei rapporti obbligatori, soprattutto alla luce dei recenti provvedimenti emergenziali, che hanno di fatto stabilito deroghe, sospensione degli effetti e rimborsi, pertanto occorre far chiarezza su quali siano le conseguenze pratiche, derivanti da dette interruzioni dei rapporti e delle obbligazioni contrattuali, nonché i relativi obblighi correlati alla mancata prestazione del debitore nei contratti a prestazione periodica e/o continuata.
La circostanza che il debitore non sia responsabile del suo inadempimento, vista l’impossibilità definitiva e/o temporanea della prestazione, rende applicabile l’articolo 1256 c.c. in materia di modi di estinzione diversi dall’adempimento, quali l’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Parimenti, l’articolo 1258 c.c. regola il caso in cui l’impossibilità risulti invece soltanto parziale, consentendo al debitore di liberarsi dall’obbligazione, adempiendo la parte rimasta possibile. Generalmente, laddove il debitore non adempia al creditore, egli ha l’onere di risarcire il danno, a meno che non dimostri che la mancata esecuzione non sia a causa di lui stesso imputabile, bensì dipenda da un’impossibilità sopravvenuta in modo oggettivo, cioè ricollegandosi a un evento assolutamente non prevedibile né evitabile (per citarne alcuni, il caso fortuito inteso come fatalità o forza maggiore come calamità naturali).
Il risultato consta, con l’applicazione dell’art. 1256 c.c. che il debitore, vista l’impossibilità definitiva, vede l’obbligazione estinguersi; mentre, con l’applicazione dell’art. 1257 c.c. che l’obbligazione potrà essere eseguita dal debitore non appena possibile, salvo che il creditore non ne abbia più interesse visto il ritardo.
Entrando nell’oggetto trattato, menzioniamo i contratti commutativi (come ad esempio la compravendita in generale, la locazione, la somministrazione), ovvero la categoria di contratti che consentono ai contraenti prestazioni con uno specifico rapporto di equivalenza economica, appunto a prestazioni corrispettive, che sono spesso a carattere continuato o periodico, ma per i fatti straordinari e imprevedibili, come da ultimo accaduti, la prestazione di una delle due parti può divenire eccessivamente onerosa. In questi casi l’ordinamento consente a tale ultima parte, quella più onerata, di risolvere il contratto ex articolo 1467 c.c. e allo stesso tempo alla controparte riserva il diritto di evitare la risoluzione, accrescendo l’ammontare della propria prestazione e riportando così il contratto a una situazione di equità. Questa disciplina, a parere della Convenzione di Vienna e della Camera di Commercio Internazionale, sembrerebbe applicabile anche alla situazione attuale del Covid-19, classificata proprio come evento costituente causa di forza maggiore. Il Decreto Legislativo n. 18 del 17 marzo 2020, che individua chiaramente le misure di sostegno in ambito di: immobili catastali (come negozi e botteghe), il rimborso dei contratti di soggiorno e l’acquisto di biglietti e la sospensione dei canoni d’affitto per federazioni e società sportive, rispettivamente in base agli articoli 65, 88 e 95, ne dà conferma espressa.
Tali sospensioni valgano anche per le locazioni commerciali? Recentemente, la C
orte di Cassazione si è espressa considerando che la posizione del debitore inadempiente per causa a lui stesso non imputabile è paragonabile a quella del creditore, laddove vi sia impossibilità di utilizzazione della stessa prestazione e, alla luce di tale principio, si può ben dedurre che se l’interesse creditorio non possa essere idoneamente soddisfatto, consente di estinguere il rapporto obbligatorio, qualora si presenti una sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore. Ed allora, tornando al nostro quesito, posto che si tratti di imprevedibilità e straordinarietà dell’evento epidemiologico, è possibile applicare i rimedi indicati, come l’articolo 1256 c.c., evocando la sospensione dei pagamenti dei canoni per l’immobile non goduto e la ripresa della prestazione non appena diventi possibile e, per quanto ipotizzabile ex articolo 1467 c.c., il creditore avrà la possibilità di modificare equamente le condizioni contrattuali.