Avv. Roberto Nicolini

Avv. Roberto Nicolini L'importanza dell'esperienza nella consulenza legale, in particolare in ambito internazionale.

Una domanda ironica su Facebook può diventare diffamazione? Secondo la Cassazione, non necessariamente.La vicenda nasce ...
05/06/2026

Una domanda ironica su Facebook può diventare diffamazione? Secondo la Cassazione, non necessariamente.

La vicenda nasce da un commento pubblicato sui social in risposta a un’iniziativa politica locale: una consigliera comunale aveva presentato un’interrogazione sulla presenza di alcuni libri nelle biblioteche pubbliche. A quel punto, l’imputata aveva commentato con una domanda retorica, in tono colloquiale e ironico, chiedendo se la consigliera sapesse cosa fosse una biblioteca.

Il Tribunale di Piacenza aveva ritenuto il commento diffamatorio, pur applicando la particolare tenuità del fatto; la Cassazione invece ha annullato la decisione.

Il punto centrale è questo: per integrare la diffamazione non basta una frase pungente, sarcastica o sgradita. Serve un contenuto concretamente offensivo, capace di attribuire alla persona qualità negative e di ledere effettivamente la sua reputazione. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che la frase esprimesse dissenso, stupore e critica verso un’iniziativa pubblica, senza però trasformarsi in un attacco personale denigratorio.

Una decisione interessante, soprattutto in un tempo in cui il confronto sui social tende spesso a spostarsi dal piano del dibattito a quello giudiziario.

Con il caldo di questi giorni i condizionatori tornano a essere indispensabili, ma in condominio la loro installazione n...
29/05/2026

Con il caldo di questi giorni i condizionatori tornano a essere indispensabili, ma in condominio la loro installazione non è mai un tema solo tecnico.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11337/2026 dello scorso aprile, è intervenuta su una vicenda molto concreta: due unità esterne erano state installate sul muro condominiale, ma in posizione tale da sporgere sul cortile di proprietà esclusiva di un altro condomino, peraltro “ad altezza uomo”. Il proprietario del cortile contestava l’ingombro nello spazio sovrastante la sua proprietà, lo stillicidio dell’acqua di condensa, il passaggio dei tecnici per la manutenzione e le immissioni di aria calda e rumore.

I giudici di merito avevano ritenuto l’installazione sostanzialmente legittima, valorizzando l’autorizzazione assembleare e il minimo ingombro degli impianti.
La Cassazione, però, ha ribadito che il fatto che il condizionatore sia collocato su un muro condominiale non basta, da solo, a renderne legittima l’installazione se quell’impianto incide sul godimento di uno spazio privato. Ha inoltre sottolineato che rumore, aria calda e stillicidio devono essere accertati concretamente, anche attraverso indagini tecniche, perché il limite della normale tollerabilità varia in base al contesto, alla destinazione dei luoghi e alle condizioni ambientali.

Una decisione che ricorda quanto, nelle questioni condominiali, la convivenza passi spesso da dettagli apparentemente pratici, ma giuridicamente rilevanti.

La tutela penale dell’ambiente cambia passo: con il D.Lgs. n. 81/2026, infatti, l’Italia recepisce la nuova direttiva eu...
26/05/2026

La tutela penale dell’ambiente cambia passo: con il D.Lgs. n. 81/2026, infatti, l’Italia recepisce la nuova direttiva europea sui reati ambientali e interviene in modo significativo sul sistema di responsabilità penale e sulla responsabilità degli enti.

Il decreto amplia il perimetro delle condotte rilevanti, introducendo nuove fattispecie e aggravanti legate, ad esempio, al danno a habitat, ecosistemi, specie protette e aree sottoposte a vincolo. Tra i passaggi più rilevanti, c'è sicuramente l’introduzione del reato di commercio di prodotti inquinanti: viene cioè punita l’immissione sul mercato di prodotti il cui utilizzo possa provocare una compromissione significativa e misurabile dell’ambiente.
Viene inoltre precisata la nozione di “abusività”, che comprende anche condotte fondate su autorizzazioni ottenute fraudolentemente o mediante reati contro la pubblica amministrazione.

Un altro punto centrale riguarda le imprese. Il decreto modifica il D.Lgs. 231/2001, estendendo il catalogo dei reati presupposto e aumentando l’esposizione degli enti in caso di illeciti ambientali: questo significa che la gestione del rischio ambientale non può più essere considerata un tema soltanto tecnico o amministrativo, ma diventa un profilo essenziale di governance.
Autorizzazioni, controlli sui fornitori, tracciabilità dei processi, gestione dei rifiuti, emissioni, documentazione ambientale e modelli organizzativi dovranno essere valutati con ancora maggiore attenzione. Il messaggio è chiaro: la compliance ambientale non è più solo prevenzione del rischio sanzionatorio, ma deve diventare parte integrante della responsabilità dell’impresa.

L’Unione europea ha raggiunto un accordo provvisorio per semplificare alcune regole sull’intelligenza artificiale: un pa...
22/05/2026

L’Unione europea ha raggiunto un accordo provvisorio per semplificare alcune regole sull’intelligenza artificiale: un passaggio importante, perché interviene per rendere l’AI Act più applicabile, senza arretrare sul piano delle garanzie.

La scelta di intervenire con una semplificazione mirata ha come obiettivo non svuotare le regole, ma per renderle più chiare, coordinate e sostenibili.
Tra le novità principali rientra il rinvio dell’applicazione di alcune norme sui sistemi di IA ad alto rischio, con un calendario più definito. L’obiettivo è concedere più tempo agli operatori per adeguarsi, soprattutto nei settori in cui l’IA si intreccia con ambiti già regolati.
L’accordo interviene anche sul coordinamento tra AI Act e normativa settoriale, cercando di evitare duplicazioni e adempimenti sovrapposti.

Restano centrali i principi di trasparenza, sicurezza, responsabilità, controllo umano e tutela dei diritti fondamentali. Anzi, vengono introdotti o confermati presidi significativi, come la maggiore attenzione al trattamento di dati particolari per il rilevamento e la correzione dei bias.

Il messaggio che emerge è chiaro: l’Europa non rinuncia a governare l’intelligenza artificiale, ma prova a farlo con regole più applicabili. Per imprese e professionisti, questo accordo non dovrebbe essere letto come un invito ad attendere, ma al contrario, è il momento per iniziare a mappare i sistemi di IA utilizzati, verificare i profili di rischio, aggiornare procedure, contratti, informative e modelli di governance.

Capita spesso, quando arriviamo in una struttura ricettiva, che ci venga chiesto il documento d'identità tramite WhatsAp...
19/05/2026

Capita spesso, quando arriviamo in una struttura ricettiva, che ci venga chiesto il documento d'identità tramite WhatsApp, oppure che ci venga fotografato o fotocopiato. Una pratica ormai percepita come ordinaria, ma su cui il Garante Privacy ha ritenuto necessario intervenire, soprattutto dopo l'aumento di segnalazioni, reclami e data breach.

Alberghi, B&B e affittacamere, infatti, hanno l'obbligo di identificare gli ospiti e comunicare i relativi dati alle autorità di pubblica sicurezza: questo obbligo, però, non autorizza la conservazione di copie, immagini o scansioni dei documenti, che spesso vengono fatte per poter rimandare l'inserimento a un secondo momento.
Il rischio concreto è che la copia del documento, se conservata senza adeguate garanzie o diffusa illecitamente, può esporre l’interessato a furti d’identità e utilizzi fraudolenti dei propri dati.

Il Garante ha quindi ribadito, in una Nota dello scorso 29 Aprile, che una volta trasmessi i dati, eventuali copie acquisite devono essere cancellate o distrutte e che può essere conservata solo la ricevuta dell’avvenuta comunicazione.

Anche nella gestione quotidiana dell’accoglienza, quindi, la privacy non è un adempimento secondario, ma una regola di responsabilità: raccogliere solo ciò che serve, conservarlo solo per il tempo necessario, per proteggerlo in modo adeguato.

Il caso del sistema FaceBoarding, ovvero il riconoscimento facciale, riporta al centro una domanda sempre più attuale: f...
15/05/2026

Il caso del sistema FaceBoarding, ovvero il riconoscimento facciale, riporta al centro una domanda sempre più attuale: fino a che punto l’innovazione può semplificare la nostra vita senza ridurre il controllo sui nostri dati?

La vicenda nasce da un sistema attivo in ambito aeroportuale, pensato per velocizzare l’accesso ai controlli e alle aree di imbarco tramite riconoscimento del volto.

Dopo una registrazione iniziale, il passeggero poteva utilizzare il volto come strumento di identificazione. Dall’istruttoria del Garante Privacy, però, sono emerse alcune criticità: i template biometrici venivano conservati in modo centralizzato nei sistemi del gestore aeroportuale, sottraendo di fatto all’interessato un controllo effettivo sulla propria identità digitale. E non solo: anche i passeggeri non iscritti al servizio, transitando attraverso varchi ibridi, potevano essere sottoposti a scansione del volto e alla generazione temporanea di un template biometrico, senza una scelta realmente consapevole e attiva.

Inoltre, l’informativa resa agli utenti non risultava coerente con il funzionamento tecnico del sistema, poiché indicava che il modello biometrico restasse sul dispositivo dell’utente, mentre in realtà veniva conservato sui server del gestore.

Il Garante non esclude in assoluto l’utilizzo della biometria negli aeroporti, ma chiarisce che simili tecnologie devono essere progettate secondo criteri rigorosi di liceità, trasparenza, minimizzazione, sicurezza e privacy. La centralizzazione dei dati biometrici rappresenta infatti un rischio particolarmente elevato: a differenza di una password o di un documento, il volto non può essere modificato o sostituito.

L’innovazione resta possibile, ma solo se costruita attorno a garanzie reali.

Secondo i dati diffusi in occasione del World Password Day, nel 2025 il furto di credenziali ha colpito il 67% delle azi...
12/05/2026

Secondo i dati diffusi in occasione del World Password Day, nel 2025 il furto di credenziali ha colpito il 67% delle aziende italiane: un dato che conferma quanto gli accessi digitali siano oggi uno dei punti più vulnerabili nella gestione della sicurezza informatica.

Molti attacchi non avvengono attraverso violazioni tecniche particolarmente complesse, ma sfruttano password deboli, riutilizzate o sistemi di autenticazione non adeguati. E quando vengono coinvolti dati personali, le conseguenze possono estendersi anche alla responsabilità prevista dal GDPR, con possibili impatti economici, organizzativi e reputazionali.
Il tema, quindi, non riguarda più soltanto il reparto IT, ma investe direttamente la governance aziendale, la compliance e la tutela dei dati.

Anche per questo, l'assistenza di un legale oggi è sempre più preventiva: aiutare aziende e professionisti a costruire procedure corrette, valutare i rischi e adottare misure adeguate significa ridurre concretamente l’esposizione a responsabilità e danni. E quando una violazione si verifica, una gestione tempestiva diventa essenziale sotto il profilo tecnico, nonché giuridico e reputazionale.

La vicenda parte dalla pubblicazione, sul sito istituzionale di Eni, dell’atto di citazione integrale relativo alla caus...
08/05/2026

La vicenda parte dalla pubblicazione, sul sito istituzionale di Eni, dell’atto di citazione integrale relativo alla causa climatica promossa da Greenpeace, ReCommon e dodici cittadini contro la società, con obiettivo dichiarato di difendere la propria immagine pubblica e “riequilibrare” la narrazione mediatica della vicenda.
Ma nel documento pubblicato online non erano stati oscurati dati personali estremamente delicati: nomi, indirizzi di residenza, date di nascita e codici fiscali dei cittadini coinvolti, infatti, risultavano liberamente accessibili a chiunque.

Secondo il Garante della Privacy, per informare il pubblico sull’esistenza della causa non era necessario diffondere online dati anagrafici così specifici, ma sarebbe bastato adottare semplici misure di oscuramento. Da qui l’intervento dell'Autorità, che con il Provvedimento n. 207 del 26 marzo 2026 ha sanzionato Eni, ribadendo un principio centrale del GDPR: anche quando esiste un interesse legittimo alla comunicazione, il trattamento dei dati deve rispettare i criteri di necessità e proporzionalità.

Particolarmente rilevante anche il passaggio sulle “ragionevoli aspettative” degli interessati: il fatto che alcuni dati fossero già comparsi in interviste o siti delle ONG non autorizzava la loro diffusione indiscriminata sul web da parte della controparte.

Ancora una volta viene quindi ribadita la centralità della tutela dei dati personali, anche in contesti di conflitto mediatico e reputazionale.

06/05/2026

Con una pronuncia dello scorso gennaio, il Tribunale di Napoli ha preso posizione sui contratti di locazione turistica stipulati tramite comunicazioni informali, come email, o messaggi su piattaforme digitali, come WhatsApp: il rischio è che questi accordi vengano considerati nulli.

Ne parlo in modo approfondito in questo video ⤵

La vicenda nasce da un’indagine su un sistema organizzato di diffusione illecita di contenuti digitali: film, eventi spo...
29/04/2026

La vicenda nasce da un’indagine su un sistema organizzato di diffusione illecita di contenuti digitali: film, eventi sportivi e programmi televisivi resi disponibili online senza autorizzazione, attraverso piattaforme e servizi accessibili a un numero elevato di utenti.

Da qui il procedimento penale, che ha portato la questione fino alla Corte di Cassazione, chiamata a chiarire alcuni aspetti centrali del fenomeno della pirateria digitale, oggi sempre più diffuso e strutturato.

La Corte ha ribadito che la diffusione non autorizzata di opere protette costituisce una violazione rilevante del diritto d’autore, soprattutto quando avviene attraverso strutture organizzate e con finalità di profitto. Un elemento che incide direttamente sulla gravità del fatto e sulle conseguenze sanzionatorie.
Inoltre, analizzato il ruolo dei diversi soggetti coinvolti, distinguendo tra chi organizza e gestisce la diffusione dei contenuti e chi vi accede, la Corte ha sottolineando come la consapevolezza dell’illiceità rappresenti un elemento rilevante ai fini della responsabilità.

Una pronuncia che contribuisce a definire meglio i confini tra utilizzo illecito dei contenuti e responsabilità, in un contesto in cui tecnologia e diritto continuano a rincorrersi.

Indirizzo

Corso Porta Nuova 11
Verona
37122

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