Avv. Michele Fiorini - Studio Legale

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LA VOLUTA FALSITÀ DEI TITOLI"L'Argentina allo sfascio con le leggi di Milei": questo è il titolo dato all'articolo. Pecc...
04/12/2023

LA VOLUTA FALSITÀ DEI TITOLI
"L'Argentina allo sfascio con le leggi di Milei": questo è il titolo dato all'articolo. Peccato che Milei non sia ancora entrato in carica, e che l'articolo lo dica correttamente, così come sostanzialmente corretto sia tutto il resto dell'articolo, che merita la lettura.
Ma i titoli, si sa, contano di più perché la maggior parte dei lettori guarda solo quelli: e così la cattiva pubblicità a Milei è fatta.

«In una discussione in camera di consiglio mi è capitato una volta di richiamare all’attenzione dei colleghi ciò che aff...
10/08/2022

«In una discussione in camera di consiglio mi è capitato una volta di richiamare all’attenzione dei colleghi ciò che afferma l’art. 28 della legge n. 87 del 1953 (“il controllo di legittimità costituzionale su una legge o su un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento”). La reazione, in sostanza, è stata paragonabile a quella di chi si trova improvvisamente al cospetto di un relitto consumato dalle onde del mare, cui può riservarsi una compunta curiosità….»
(Nicolò Zanon, https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/la-lettera/07-2022-originalismo-e-costituzione/la-costituzione-neutrale-di-kavanaugh)

di Nicolò Zanon 1 .La concurring opinion di Justice Kavanaugh in Dobb s fornisce qualche ulteriore elemento alla discussione aperta dalla Lettera AIC su or...

LA CORTE COSTITUZIONALE DICE CHE L'EMERGENZA NON È NECESSARIA PERCHÉ CI SIA... L'EMERGENZA.È stata pubblicata la sentenz...
26/10/2021

LA CORTE COSTITUZIONALE DICE CHE L'EMERGENZA NON È NECESSARIA PERCHÉ CI SIA... L'EMERGENZA.
È stata pubblicata la sentenza n.198/2021 (https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2021:198) che sarà forse opportuno commentare dopo una più attenta lettura.
Una segnalazione, però, va fatta fin d'ora. La Corte evidenzia ciò che, sotto il profilo giuridico, era già chiaro a chiunque: lo stato di emergenza dichiarato sulla base del Codice della Protezione Civile non era certo indispensabile per l'emanazione delle norme "anti-Covid-19". Scriverlo ora, peraltro, diventa il modo di "autorizzare" preventivamente il prolungamento di ogni misura assunta, a partire dal Green-pass, oltre il 31 dicembre prossimo (termine previsto dal DL n.127) e oltre il 31 gennaio 2022 (termine biennale di massima durata dell'emergenza ai sensi del Codice della protezione Civile).
La schedatura con lo pseudo lasciapassare sanitario non cesserà, men che meno presto, e ciò sostanzierà la principale minaccia alle principali libertà costituzionali a partire dal prossimo anno.

OBBLIGO VACCINALE - AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE
03/08/2021

OBBLIGO VACCINALE - AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE

Ordinanza cautelare del tribunale di Modena, prosegue la scia dei provvedimenti giurisdizionali che si pronunciano in merito all’obbligo vaccinale per...

PER LA LIBERTÀ DI PENSIERO E DI ESPRESSIONE!Firmare e diffondere, grazie!
25/05/2021

PER LA LIBERTÀ DI PENSIERO E DI ESPRESSIONE!
Firmare e diffondere, grazie!

Perché stiamo con il professor Bassani e per la libertà di espressione

15/05/2021

REAGIAMO CONTRO I CENSORI
Raccolta fondi per la libertà di pensiero!
Contribuite e diffondete!
[by Nuova Costituente]

Info sulla vicenda nell'articolo linkato nelprimo commento.

AUTODICHIARAZIONI: SARÀ BATTAGLIACome da dichiarazioni del Sindaco di Verona riportate dalla stampa locale, pare che il ...
22/12/2020

AUTODICHIARAZIONI: SARÀ BATTAGLIA
Come da dichiarazioni del Sindaco di Verona riportate dalla stampa locale, pare che il Prefetto di Verona sostenga che non si possa andare a Messa al di fuori del proprio comune in regime di zona rossa e di zona arancione.
Si tratta di sua interpretazione e non di espressa previsione normativa: implicitamente il Prefetto ritiene che l’esigenza di andare in un determinato e specifico luogo di culto non costituisca legittima giustificazione a derogare al divieto di legge perché non rientrante nei casi previsti appunto come deroghe.
È evidente che io non condivido tale interpretazione e il motivo essenziale è scritto nel mio modello di autodichiarazione: il diritto di culto costituzionalmente previsto (art.19 Cost.) non può essere compresso da normative attinenti materie diverse e che non dichiarino contrari al buon costume determinati riti e comportamenti.
L’esercizio del culto cattolico è lecito e legittimo, anche in regime Covid; il diritto ad esercitare liberamente tale culto è costituzionalmente protetto; la limitazione territoriale non attiene al buon costume e non può trovare applicazione; da un punto di vista sostanziale, esercitare il culto nel rispetto dei protocolli entro il proprio comune o fuori (ancor più se entro la propria regione) non comporta alcuna messa in pericolo dello scopo della normativa Covid, che è dichiaratamente quella di non creare assembramenti (non direttamente una finalità sanitaria, quindi, ma una finalità generalpreventiva di efficienza del sistema sanitario in quanto servizio erogato).
È altresì evidente che se questo sarà confermato come orientamento del Prefetto, le sanzioni saranno da lui confermate e la battaglia si sposterà davanti ai giudici, che è quello che auspichiamo, per arrivare presto o tardi a discutere davanti a loro e alla Corte Costituzionale dell’illegittimità complessiva dell’azione normativa del governo e degli enti locali.

21/12/2020

AUTODICHIARAZIONE: CI RISIAMO
Riproduco il modello di autodichiarazione che propongo a persone che debbano svolgere un servizio liturgico in una chiesa collocata fuori dal proprio comune nei giorni di zona rossa, o a semplici fedeli che non vogliano andare nella "chiesa ragionevolmente più vicina" secondo le indicazioni delle FAQ del governo e sostanzailmente anche della CEI.
Con agevoli modifiche e/o tagli è utilizzabile per altre necessità.
Evidenzio che nelle premesse dichiaro che, a mio avviso, sono imperdonabilmente errati e comunque fuorvianti i riferimenti normativi del modello prodotto dal Ministero dell'Interno.
+++
AUTODICHIARAZIONE

Il/La sottoscritt_ _______________________________________________________________________

nat_ il _________________ a _______________________________________________________ (____)

residente/domiciliat_/abitante in ______________________________________________ all’indirizzo _____________________________________________________________________________________

identificat_ a mezzo documento ____________________ n° ______________________, rilasciato da ___________________________ e valido fino al _____________,

utenza telefonica (fissa o mobile) _____________________________ [NOTA: informazione facoltativa],

• consapevole che la presente autodichiarazione, secondo un’interpretazione che peraltro fin d’ora qui si contesta, può essere considerata “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47, comma 3, DPR 28/12/2000 n.445” ovvero “Dichiarazione sostitutiva di normale certificazione ai sensi dell’articolo 46, comma 3, DPR 28/12/2000 n.445”;
• consapevole delle conseguenze penali previste dall’articolo 495 codice penale “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”, per il quale “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni” e precisato che “le altre qualità proprie o dell'altrui persona, alle quali fa riferimento la norma evocata, sono solo quelle che servono a completare lo stato e l'identità della persona ai fini della sua identificazione, restando fuori della tutela penale le richieste dell'autorità su qualità personali non giustificate dall'esigenza dell'identificazione ma rivolte ad altri fini” (Cassazione penale, Sezione V, 06-11-1996 n.10342),
dichiara sotto la propria responsabilità
• di aver fatto il possibile per prendere conoscenza delle “misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale” nonché “delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative”, secondo le definizioni contenute nel modello di autodichiarazione predisposto, a quanto risulta, dal Ministero dell’Interno nel mese di dicembre 2020, misure di seguito complessivamente denominate “Atti Normativi” per brevità;
• di aver fatto quanto dichiarato al precedente capoverso nonostante l’illiceità manifesta del comportamento dei suddetti enti legislatori che – per le modalità e frequenza con cui hanno prodotto norme di contenuto spesso privo di validi criteri di ragionevolezza, di forma scarsamente comprensibile e comunicate con modalità e tempi dannosi per i cittadini – hanno violato, e fatto violare ai soggetti loro collaboratori per dovere d’ufficio, ogni principio di correttezza costituzionale nello svolgimento delle rispettive cariche e/o incarichi e il principio costituzionale di buona amministrazione;
• di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art.2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e che tali sanzioni amministrative sono esclusivamente di natura pecuniaria e che non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità;
• di riservarsi ogni contestazione e impugnazione – davanti agli organi amministrativi e/o giurisdizionali competenti – della validità ed efficacia di tutti e di ciascuno dei suddetti Atti Normativi o di altri qui rilevanti perché (in via esemplificativa) lesivi di diritti costituzionali del dichiarante e/o emessi da organi incompetenti e/o da organi eccedenti i relativi poteri, e/o essendo i medesimi Atti Normativi contraddittori, sostanzialmente non conoscibili, promulgati senza il rispetto dei requisiti di legge quanto alle loro forme e al loro contenuto;

• che lo spostamento è determinato da situazione di necessità personale connessa all’esercizio del diritto di professione religiosa e di culto tutelati dall’art.19 Costituzione della Repubblica Italiana (“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”) e consiste nel trasferimento in automobile / a piedi / ___________________________________ da _____________________________________________________________________________________ alla chiesa parrocchiale di _________________________________________________________________, e ritorno, per effettuare atti di culto individuale nel rispetto di quanto previsto dagli Atti Normativi sopra citati;
ciò anche nella qualità di _[ministrante / cantore / organista / lettore ecc.]_, “ascrivibile a comprovate esigenze lavorative” come indicato nella lettera del Ministero dell’Interno alla CEI – Conferenza Episcopale Italiana del 27 marzo 2020, convocato per la S.Messa del giorno ________________ alle ore _______ dal Rev. Parroco don ______________________________ che esibisce / allega in copia alla presente dichiarazione.
[PER I FEDELI – Il dichiarante informa che è a conoscenza degli orari di apertura del suddetto luogo di culto, e indica il parroco, don ______________________________, quale persona che può confermare i fatti descritti].
Il sottoscritto chiede all’operatore di Polizia di attestare che il dichiarante ha fornito originale conforme della presente dichiarazione, con l’allegato descritto.
Informa che ogni sanzione comminata è da ritenere contestata e verrà impugnata nelle sedi opportune.
Con riserva di ogni altra iniziativa a tutela dei propri diritti.
[spazio disponibile per altre note] _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(luogo), (data) ________________ (ora) ____________

(luogo specifico del controllo) _____________________________

Il dichiarante L’Operatore di Polizia

________________________ ________________________
(___________________) (__________________)

originale per l’Operatore di Polizia / copia per il dichiarante

MASCHERINA ALL'APERTO: NON È COME DICE CERTA STAMPAHo fotografato una delle sintesi di stampa tipiche di questi giorni, ...
08/10/2020

MASCHERINA ALL'APERTO: NON È COME DICE CERTA STAMPA
Ho fotografato una delle sintesi di stampa tipiche di questi giorni, quella che allego è presa da Repubblica.it: si parla di «..."casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento" da altre persone. *Quindi*...».
Ma questo *Quindi* spiega come un giornalista giuridicamente incompetente e/o in malafede presenti una norma complessa arrivando a darne una prospettazione errata, a mio parere.

Vediamo perché.
L'obbligatorietà della mascherina all'aperto *non* è prevista, in via di eccezione,
"...nei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività ... sociali" (D.L. 7 ottobre 2020 n.125, art.5)

Se io sono al parco su una panchina, o alla fermata dell'autobus o dei taxi o, comunque, all'aperto (per usare la esemplificazione di Repubblica) NON devo, QUINDI, automaticamente indossare la mascherina.
Se, infatti, vi sono le condizioni per ritenere che il mio "isolamento" - la cui nozione e la cui continuità vanno comunque valutate sia in base "[alle] caratteristiche dei luoghi e [alle] circostanze di fatto", sia in base alle "linee guida anticontagio" - sia "garantito" (altro termine da riempire di contenuti), non ho l'obbligo di utilizzare la mascherina (fermo quello di averla e di renderla tempestivamente e correttamente utilizzabile ove necessario).

In altri termini: passeggiando in una via affollta del centro, posso presupporre che il legislatore voglia vedermi mascherinato.
Se, però, aspetto da solo l'autobus, no. Se aspetto il taxi da solo, no. Se cammino sulla strada pedonale o su un largo marciapiedi distanziato, ad esempio, di cinque metri da altri, no.
In ogni caso in cui mi capita incrociare un'altra persona senza soffermarmi con essa a parlare, infine, no: neppure Immuni rileverebbe quello come un contatto rilevante ("Immuni ti avverte di un contatto a rischio soltanto se ti sei trovato per almeno 15 minuti a breve distanza da una persona positiva al Covid-19", testo delle faq della app).

Il mio invito è quello di interpretare con correttezza e ragionevolezza la norma e di difendere la propria posizione con pacata fermezza e con rispetto, di fronte al'agente eventualmente intenzionato a sanzionare.

Indirizzo

Via Orti Manara, 7
Verona
37121

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