22/11/2023
Frequentare siti di incontri online costituisce violazione dell’obbligo di fedeltà?
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà costituisce una violazione grave dei doveri coniugali, al punto da essere considerabile di per sé suscettibile di determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza; in assenza di altri, importanti motivi che abbiano determinato la fine dell’affectio coniugalis tra i coniugi, può essere circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile.
E’ convincimento di molti, incauti navigatori del web che la frequentazione di siti di incontro non costituisca nulla più di un’intenzione, non censurabile nel mondo del diritto applicato. Eppure così non è: la giurisprudenza si è, nel tempo, allineata al nuovo modo di vivere le relazioni umane, al punto che la Corte di Cassazione (ordinanza n. 9384/2018) ha stabilito che l’iscrizione a qualsiasi sito di incontri costituisce violazione dell’obbligo di fedeltà ed in quanto tale può essere idoneo a giustificare la richiesta di separazione con addebito.
Nel caso di specie, il marito richiedeva l’addebito della separazione alla moglie che, scoperte le sue attività nel web, si era allontanata da casa, sostenendo che ella avesse violato l’obbligo di coabitazione, richiedendo, di conseguenza, l’elisione dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento. La Suprema Corte, tuttavia, ha deluso le sue aspettative, riconoscendo la lesione all’onore e della dignità della moglie, derivante dalla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet . Tale attività è stata considerata “circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione”.
In definitiva, quindi, si può affermare che, in assenza di altri, dimostrati motivi della crisi coniugale, l’iscrizione ad un sito di incontri online può esserne considerata ragione determinante e costituire così ragione di addebito.