02/10/2025
QUANDO IL COMMITTENTE PUO’ RITENERSI RESPONSABILE DI UN INFORTUNIO SUL LAVORO…..
Se affidiamo lavori, servizi o forniture ad un'impresa appaltatrice che operi all'interno della nostra propria azienda o nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della medesima, il committente può essere ritenuto responsabile per un infortunio occorso ai dipendenti dell'appaltatore, anche in assenza di qualsiasi ingerenza sull'attività dell’appaltatore ?
La Corte di Cassazione civile, Sezione lavoro, con la sentenza n. 25113 del 16 settembre 2025 ha dato la sua risposta.
IL CASO
Un lavoratore impegnato in un intervento di manutenzione su un sollevatore presso gli stabilimenti della committente era rimasto gravemente infortunato per la caduta di un carrello posto sopra il motore del macchinario.
In primo grado, il Tribunale aveva condannato la sola datrice di lavoro del manutentore, escludendo responsabilità della committente.
Anche la Corte d’Appello confermava la sentenza ritenendo che non vi era stato rischio interferenziale, poiché la manutenzione era stata affidata al costruttore dell’impianto, il ciclo produttivo della committente era sospeso e l’area d’intervento era circoscritta, senza contatti con altri macchinari in movimento né personale del committente.
Veniva anche respinta anche la domanda di risarcimento del danno parentale avanzata dai congiunti dell’infortunato, ritenendo carente la prova del mutamento delle loro abitudini di vita.
La Suprema Corte, investita di sette motivi di ricorso, ha accolto il primo e il secondo.
In relazione al tema della sicurezza nell’ambito dei contratti di appalto, la Suprema Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, in linea con la direttiva 89/391/CEE, ha superato la visione tradizionale che confinava la responsabilità del committente ai soli casi di culpa in eligendo o di ingerenza.
Secondo la Corte, infatti, oggigiorno, quando lavori o servizi sono affidati ad imprese esterne all’interno dell’azienda o del ciclo produttivo e il committente ha la disponibilità giuridica dei luoghi, scattano specifici obblighi di verifica dell’idoneità, informazione sui rischi, cooperazione e coordinamento, fino alla redazione del DUVRI, salvo le eccezioni tipizzate.
A tal riguardo, chiarisce la Suprema Corte, non è decisiva la qualifica civilistica del rapporto, ma l’effetto organizzativo: la compresenza – anche solo potenziale e funzionale – di lavoratori di più imprese nello stesso “scenario” produttivo. È – sempre secondo i giudici di legittimità – in questa circostanza che nasce il rischio interferenziale e, con esso, l’obbligo di prevenzione. Di conseguenza, non basta constatare ex post l’assenza di lavorazioni concomitanti o la sospensione del ciclo produttivo per escludere l’operatività dell’art. 26. La valutazione dovrebbe essere effettuata ex ante con riguardo la gestione del rischio derivante dalla comunanza dell’ambiente di lavoro.
In coerenza con Cass. civ. n. 12465/2020 e, da ultimo, Cass. civ. n. 11918/2025, la Corte di Cassazione ha dunque ribadito che il committente può essere chiamato a rispondere dell’infortunio del dipendente dell’appaltatore per inadempimento degli obblighi di cui all’art. 26, anche in assenza di qualsiasi ingerenza nell’attività altrui.
Applicando questi principi al caso concreto, la Corte di Cassazione ha censurato la sentenza d’appello: i giudici territoriali, infatti, hanno escluso tout court l’applicazione dell’ art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 sulla base di elementi non dirimenti (affidamento al costruttore, capacità tecniche del manutentore, sospensione delle lavorazioni ed area circoscritta), senza verificare se la committente avesse adempiuto agli obblighi di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento, e senza valutare il nesso causale tra eventuali inadempimenti e l’evento. Secondo, infatti, la Suprema Corte, i giudici di merito avrebbero dovuto prima verificare se le previsioni di cui all’art. 26 fossero state rispettate o meno e, successivamente, verificare se l’eventuale mancanza del DUVRI avesse in concreto avuto un impatto o meno sul verificarsi dell’infortunio.
Quanto al danno parentale, invece, la Corte ha ribadito che esso è risarcibile e può essere provato anche per presunzioni: l’esistenza del rapporto di parentela fonda, secondo l’id quod plerumque accidit, la presunzione di sofferenza morale e di pregiudizio dinamico-relazionale, mentre spetta al convenuto fornire la prova contraria, ad esempio dimostrando l’assenza di un legame affettivo.
Secondo la sentenza in commento è pertanto erroneo pretendere esclusivamente la prova di uno specifico mutamento delle abitudini di vita dei prossimi congiunti ai fini del riconoscimento del loro diritto al risarcimento del danno.
Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente come la decisione in commento irrigidisca il perimetro di diligenza del committente: in presenza di attività esterne svolte nei suoi luoghi o nel suo ciclo – anche quando questo sia sospeso e non vi siano altri lavoratori compresenti - la prevenzione dei rischi interferenziali va pianificata e documentata, con DUVRI quando dovuto, informazione dettagliata sui rischi ambientali, cooperazione e coordinamento effettivi. La mera assenza di compresenza fisica o la sospensione della produzione non bastano a escludere i suddetti obblighi.
Sul fronte risarcitorio, per i danni parentali la via maestra resta la prova presuntiva e la liquidazione tabellare modulata: pretendere la dimostrazione “analitica” del cambiamento di vita dei congiunti, in casi di gravissime menomazioni, significa imporre un onere probatorio non conforme ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
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