Avv. Claudio Laspada

Avv. Claudio Laspada Vigilantibus non dormientibus iura succurrunt !

Entrata lato Freguglia la solita del Tribunale di Milano mostro il tesserino ed entro in aula inizia l:udienza ed il con...
17/03/2026

Entrata lato Freguglia la solita del Tribunale di Milano mostro il tesserino ed entro in aula inizia l:udienza ed il confronto serrato pochi attimi per esprimere le proprie ragioni poi il Giudice si ritira per decidere...sale l'adrenalina del verdetto si discute coi colleghie la difesa ed ecco poi tutti in piedi ed in silenzio viene deciso il destino del tuo cliente e tra la suspence della condanna o dell'assoluzione senti il numero dell'articolo tanto sospirato 530 comma 2 cp ed anche questa è fatta !

GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAGLI ARTT. 145 E 154 COD. STRADA IN CAPO AL CONDUCENTEla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3...
11/11/2025

GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAGLI ARTT. 145 E 154 COD. STRADA IN CAPO AL CONDUCENTE
la Corte di Cassazione nella sentenza n. 33638 del 10 ottobre 2025 ha statuito che il conducente del veicolo che esegua una svolta a sinistra, ha l'obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, non soltanto prima di compiere la manovra, ma anche durante la sua esecuzione.
Tizio, alla guida della sua autovettura, percorrendo la via statale senza arrestarsi e senza dare la precedenza ai veicoli che provenivano nel senso opposto di marcia, effettuava una manovra di svolta a sinistra in un tratto in cui era vietata, per la presenza di una striscia continua; a causa di tale manovra impattava con la moto condotta da Caio, nella corsia percorsa da quest’ultimo, il quale, per effetto dell’urto, perdeva la vita e per tali fatti viene condannato in sede penale in primo grado alla pena finale di anni 1 di reclusione per il reato di cui all’art. 589-bis, comma 1, cod. pen., per aver colposamente causato la morte di Caio, con violazione delle norme sulla circolazione stradale con sentenza confermata dalla Corte di Appello.
Il ricorso in Cassazione viene rigettato in quanto:
a) l’addebito per colpa si fonda (non sulla conoscenza ma) sulla prevedibilità della situazione rischiosa, da effettuarsi con valutazione compiuta ex ante;
b) il conducente di un veicolo, nello svoltare su altra carreggiata, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere dalla direzione opposta e porvi rimedio, atteso che l'eventuale impatto tra i mezzi rientra nella normale prevedibilità, la quale va valutata in concreto;
c) la condotta imprudente tenuta dal motociclista non vale ad elidere la responsabilità dell'imputato interrompendo il nesso di causa: costui, infatti, non poteva fare affidamento sulla correttezza dell'altrui condotta di guida giacché ben avrebbe dovuto e potuto prevedere la manovra azzardata che il motociclista stava eseguendo; il fatto che il motociclista viaggiasse ad una velocità nettamente superiore a quella consentita nel tratto di strada interessato dall'incidente non costituisce, pertanto, una evenienza imprevedibile ed eccezionale: l'obbligo derivante dagli artt. 145 e 154 cod. strada deve infatti essere inteso proprio nel senso che il conducente deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui;
d)il conducente del veicolo che esegua una svolta a sinistra, ha l'obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, non soltanto prima di compiere la manovra, ma anche durante la sua esecuzione;
e) nel caso di specie, Tizio, in aperta violazione di tali principi, invece, profila una vera e propria inversione degli obblighi di cautela gravanti sul conducente del mezzo che si immette nel flusso opposto della circolazione, come se la (solo dedotta) lontananza della moto lo autorizzasse nel proseguire nella manovra, senza mai preoccuparsi degli altri veicoli.
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RESPONSABILITÀ DEL CUSTODE: IL CASO FORTUITO…..La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29147 del 4 novembre 2025 ricor...
11/11/2025

RESPONSABILITÀ DEL CUSTODE: IL CASO FORTUITO…..
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29147 del 4 novembre 2025 ricorda in quali ipotesi la condotta del danneggiato riveste i caratteri del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e la caduta accidentale del danneggiato, il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni:
• la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”;
• il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
• una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e la caduta accidentale del danneggiato, il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni:
• la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”;
• il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima.
In generale, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione confermava quanto stabilito dalla Corte di Appello rigettando il ricorso
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AI PROSSIMI CONGIUNTI IN CASO DI INCIDENTE MORTALE  SPETTA UN RISARCIMENTO ?La Cassazione ha stabilito che nel caso di i...
08/10/2025

AI PROSSIMI CONGIUNTI IN CASO DI INCIDENTE MORTALE SPETTA UN RISARCIMENTO ?
La Cassazione ha stabilito che nel caso di incidente stradale, il danno patito dai prossimi congiunti della vittima è un danno diretto che va quindi risarcito.
I prossimi congiunti della vittima possono infatti patire, quale diretta conseguenza del fatto illecito altrui:
– sia un danno morale;
– sia un danno biologico.
In entrambi i casi, il rapporto di parentela stretta, intercorrente con la vittima, in base a ciò che comunemente accade (id quod plerumque accidit), fa presumere che genitori e fratelli soffrano per le lesioni permanenti riportate dal congiunto.
Queste sofferenze, ascrivibili ai prossimi congiunti, non necessariamente si esauriscono in uno sconvolgimento delle abitudini di vita, come finora sostenuto nella giurisprudenza prevalente, trattandosi di danno che è diretta conseguenza dell’incidente.
Si tratta di conseguenze, dice la Cassazione, che sono estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d’animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita.
Sulla base di tali premesse, i giudici di legittimità ritengono che i patemi subiti dai prossimi congiunti della vittima di un fatto illecito altrui, siano essi danni morali o biologici, possano essere dimostrati anche tramite presunzioni, perché anch’esse vittime primarie. Tra le presunzioni ammissibili rileva sicuramente anche il rapporto di stretta parentela.
La Cassazione, di recente, in materia di risarcimento dei danni ai congiunti in caso di sinistro stradale, oltre a stabilire che i familiari "prossimi" hanno diritto al risarcimento per il danno morale o la perdita del rapporto parentale, con pronunce come l'Ordinanza n. 761/2025, ha ribadito la necessità di una liquidazione trasparente e motivata del danno da perdita del rapporto parentale, riconoscendo il danno anche in caso di mancata convivenza, basandosi sul legame affettivo.
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VULNERATUS ANTE OMNIA REFICIENDUS………….In una recente sentenza la Suprema Corte richiama il principio latino “vulneratus ...
07/10/2025

VULNERATUS ANTE OMNIA REFICIENDUS………….
In una recente sentenza la Suprema Corte richiama il principio latino “vulneratus ante omnia reficiendus” vediamo di che si tratta.
La Cassazione sottolinea come il terzo trasportato, considerato soggetto debole, sia legittimato ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia “sulla base del principio vulneratus ante omnia reficiendus, e della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico del trasporto e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto, e non anche della responsabilità dei protagonisti”.
Secondo la Suprema Corte l’azione diretta del terzo trasportato costituisce uno strumento di tutela rafforzata, indipendente dall’accertamento delle responsabilità nella causazione del sinistro, con l’unico limite del caso fortuito, inteso in senso stretto come fattore estraneo alla circolazione stradale.
Lo ha stabilito con la sentenza (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/09/2025, n. 25033).
Il caso di specie riguardava una donna trasportata su un’autovettura rimasta coinvolta in un incidente con altro veicolo con targa straniera che riportava lesioni personali ed agiva direttamente contro l’assicurazione del veicolo su cui viaggiava, ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
Sia il Giudice di Pace, in primo grado, quanto il Tribunale di Roma, in appello, respingevano la domanda, sostenendo che l’azione si sarebbe dovuta promuovere contro l’Ufficio Centrale Italiano (UCI) e il proprietario dell’auto con targa straniera, considerata l’esclusiva responsabilità del conducente di quest’ultima nel sinistro. La danneggiata ricorreva quindi in Cassazione.
La Suprema Corte accogliendo il ricorso, ha chiarito definitivamente alcuni aspetti cruciali dell’azione diretta prevista dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
Il principio cardine stabilito dalla sentenza è che l’azione diretta del terzo trasportato può essere esercitata indipendentemente dall’accertamento delle responsabilità nel sinistro. Come precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35318/2022, la finalità della norma è impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la finalità della norma è “impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro” ed hanno quindi stabilito che, nella cornice del giudizio configurato dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, il caso fortuito che vale ad esimere l’assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è “nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli”.
Riguardo l’onere probatorio posto a carico del terzo trasportato, la Corte ribadisce che questi “deve provare di avere subito un danno a seguito del sinistro ma non anche le concrete modalità dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all’art. 141”.

Terzo trasportato

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QUANDO IL COMMITTENTE PUO’ RITENERSI RESPONSABILE DI UN INFORTUNIO SUL LAVORO…..Se affidiamo lavori, servizi o forniture...
02/10/2025

QUANDO IL COMMITTENTE PUO’ RITENERSI RESPONSABILE DI UN INFORTUNIO SUL LAVORO…..
Se affidiamo lavori, servizi o forniture ad un'impresa appaltatrice che operi all'interno della nostra propria azienda o nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della medesima, il committente può essere ritenuto responsabile per un infortunio occorso ai dipendenti dell'appaltatore, anche in assenza di qualsiasi ingerenza sull'attività dell’appaltatore ?
La Corte di Cassazione civile, Sezione lavoro, con la sentenza n. 25113 del 16 settembre 2025 ha dato la sua risposta.
IL CASO
Un lavoratore impegnato in un intervento di manutenzione su un sollevatore presso gli stabilimenti della committente era rimasto gravemente infortunato per la caduta di un carrello posto sopra il motore del macchinario.
In primo grado, il Tribunale aveva condannato la sola datrice di lavoro del manutentore, escludendo responsabilità della committente.
Anche la Corte d’Appello confermava la sentenza ritenendo che non vi era stato rischio interferenziale, poiché la manutenzione era stata affidata al costruttore dell’impianto, il ciclo produttivo della committente era sospeso e l’area d’intervento era circoscritta, senza contatti con altri macchinari in movimento né personale del committente.
Veniva anche respinta anche la domanda di risarcimento del danno parentale avanzata dai congiunti dell’infortunato, ritenendo carente la prova del mutamento delle loro abitudini di vita.
La Suprema Corte, investita di sette motivi di ricorso, ha accolto il primo e il secondo.
In relazione al tema della sicurezza nell’ambito dei contratti di appalto, la Suprema Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, in linea con la direttiva 89/391/CEE, ha superato la visione tradizionale che confinava la responsabilità del committente ai soli casi di culpa in eligendo o di ingerenza.
Secondo la Corte, infatti, oggigiorno, quando lavori o servizi sono affidati ad imprese esterne all’interno dell’azienda o del ciclo produttivo e il committente ha la disponibilità giuridica dei luoghi, scattano specifici obblighi di verifica dell’idoneità, informazione sui rischi, cooperazione e coordinamento, fino alla redazione del DUVRI, salvo le eccezioni tipizzate.

A tal riguardo, chiarisce la Suprema Corte, non è decisiva la qualifica civilistica del rapporto, ma l’effetto organizzativo: la compresenza – anche solo potenziale e funzionale – di lavoratori di più imprese nello stesso “scenario” produttivo. È – sempre secondo i giudici di legittimità – in questa circostanza che nasce il rischio interferenziale e, con esso, l’obbligo di prevenzione. Di conseguenza, non basta constatare ex post l’assenza di lavorazioni concomitanti o la sospensione del ciclo produttivo per escludere l’operatività dell’art. 26. La valutazione dovrebbe essere effettuata ex ante con riguardo la gestione del rischio derivante dalla comunanza dell’ambiente di lavoro.
In coerenza con Cass. civ. n. 12465/2020 e, da ultimo, Cass. civ. n. 11918/2025, la Corte di Cassazione ha dunque ribadito che il committente può essere chiamato a rispondere dell’infortunio del dipendente dell’appaltatore per inadempimento degli obblighi di cui all’art. 26, anche in assenza di qualsiasi ingerenza nell’attività altrui.
Applicando questi principi al caso concreto, la Corte di Cassazione ha censurato la sentenza d’appello: i giudici territoriali, infatti, hanno escluso tout court l’applicazione dell’ art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 sulla base di elementi non dirimenti (affidamento al costruttore, capacità tecniche del manutentore, sospensione delle lavorazioni ed area circoscritta), senza verificare se la committente avesse adempiuto agli obblighi di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento, e senza valutare il nesso causale tra eventuali inadempimenti e l’evento. Secondo, infatti, la Suprema Corte, i giudici di merito avrebbero dovuto prima verificare se le previsioni di cui all’art. 26 fossero state rispettate o meno e, successivamente, verificare se l’eventuale mancanza del DUVRI avesse in concreto avuto un impatto o meno sul verificarsi dell’infortunio.
Quanto al danno parentale, invece, la Corte ha ribadito che esso è risarcibile e può essere provato anche per presunzioni: l’esistenza del rapporto di parentela fonda, secondo l’id quod plerumque accidit, la presunzione di sofferenza morale e di pregiudizio dinamico-relazionale, mentre spetta al convenuto fornire la prova contraria, ad esempio dimostrando l’assenza di un legame affettivo.
Secondo la sentenza in commento è pertanto erroneo pretendere esclusivamente la prova di uno specifico mutamento delle abitudini di vita dei prossimi congiunti ai fini del riconoscimento del loro diritto al risarcimento del danno.

Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente come la decisione in commento irrigidisca il perimetro di diligenza del committente: in presenza di attività esterne svolte nei suoi luoghi o nel suo ciclo – anche quando questo sia sospeso e non vi siano altri lavoratori compresenti - la prevenzione dei rischi interferenziali va pianificata e documentata, con DUVRI quando dovuto, informazione dettagliata sui rischi ambientali, cooperazione e coordinamento effettivi. La mera assenza di compresenza fisica o la sospensione della produzione non bastano a escludere i suddetti obblighi.
Sul fronte risarcitorio, per i danni parentali la via maestra resta la prova presuntiva e la liquidazione tabellare modulata: pretendere la dimostrazione “analitica” del cambiamento di vita dei congiunti, in casi di gravissime menomazioni, significa imporre un onere probatorio non conforme ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Lo Studio legale Laspada è specializzato in ambito di risarcimento danni. Gli avvocati dello Studio legale sono in grado di seguire casi in tutti Italia. Se hai bisogno di assistenza legale, o desideri fissare un appuntamento scrivi una email o consulta il sito http://www.laspadalaw.it/

IN AUTO CON CONDUCENTE UBRIACO, TI SPETTA UN RISARCIMENTO ?Per il principio di corresponsabilità il palese stato di ebbr...
01/10/2025

IN AUTO CON CONDUCENTE UBRIACO, TI SPETTA UN RISARCIMENTO ?
Per il principio di corresponsabilità il palese stato di ebbrezza del guidatore riduce il risarcimento al passeggero che accetta di viaggiarci.
In una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha indicato questo importante principio di auto-responsabilità per chi viaggia in automobile, applicabile per stabilire l'entità del risarcimento danni in caso di incidente stradale provocato da un conducente sotto l'effetto di alcool.
La giurisprudenza ha così enucleato un meccanismo di corresponsabilità il quale indica che, in tali circostanze, è possibile diminuire il risarcimento al trasportato vittima di un incidente automobilistico. Nel caso concreto, il passeggero aveva passato l'intera serata insieme al guidatore-proprietario del mezzo e, come accertato in aula giudiziaria, quest'ultimo - in quel momento - presentava un tasso alcolemico di 1,89 g/l, contro un massimo consentito di 0,5. Il trasportato, conscio della non piena lucidità dell'amico e di mettersi in una situazione pericolosa salendo in macchina, si era esposto volontariamente a quello che i giudici definiscono rischio anomalo, recante conseguenze sul piano risarcitorio. Se è vero che il trasportato non dà il proprio consenso a lesionarsi, in quanto i diritti alla vita e alla salute sono indisponibili, è però altrettanto vero - spiega la magistratura - che il suo comportamento determina una concausa colposa dell'incidente letale.
Il principio giurisprudenziale stabilito nella sentenza 21896/2025 è quello della riduzione proporzionale del risarcimento, da parte del magistrato, in base al rilievo del concorso colposo del passeggero-danneggiato e, quindi, della sua responsabilità parziale. In breve, se la vittima - con il suo comportamento - ha in qualche misura contribuito al danno patito, vedrà applicata nei suoi confronti la regola di cui all'art. 1227 del c.c..
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INNOVAZIONE: IL RIFACIMENTO DELLE SCALE IN CONDOMINIOE’ del 22 aprile 2025, una nuova sentenza della Corte di Cassazione...
22/07/2025

INNOVAZIONE: IL RIFACIMENTO DELLE SCALE IN CONDOMINIO
E’ del 22 aprile 2025, una nuova sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che il rifacimento della scala del palazzo non rappresenta un’innovazione ma una mera modifica tesa a rendere il bene maggiormente godibile.
Gli ermellini ricordano che l’innovazione, a differenza della modifica, postula l’alterazione dell’entità materiale del bene e ne determina l’alterazione, oppure può comportare «la trasformazione della sua destinazione, nel senso che detto bene presenti, a seguito delle opere eseguite, una diversa consistenza materiale ovvero sia utilizzato per fini diversi da quelli precedenti l'esecuzione delle opere».
In materia di innovazioni, la spesa si considera gravosa quando la sua entità non è commisurata al valore dello stabile; mentre è voluttuario l’esborso non necessario o scevro di utilità. La valutazione sulla natura dell’innovazione va effettuata rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio. Secondo l’art. 1121 c.c.:
• “qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa” (comma 1);
• “se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa” (comma 2).
econdo la giurisprudenza, non ogni modificazione della cosa comune costituisce innovazione, ma solamente quella che determina:
• un’alterazione dell'entità materiale del bene operandone la trasformazione,
• oppure la trasformazione della sua destinazione, nel senso che, dopo le opere, il bene presenti una diversa consistenza materiale o sia utilizzato per fini diversi da quelli precedenti l'esecuzione delle opere.
Invece, qualora la modifica del bene comune non abbia le suddette caratteristiche, ma semplicemente risponda allo scopo di un uso del bene più intenso e proficuo, si versa nell'ambito dell'art. 1102 c.c. La mentovata disposizione è dettata in materia di comunione in generale ma è applicabile al Condominio in virtù del rinvio operato dall'art. 1139 c.c. che richiama le norme sulla comunione
Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione rigettava il ricorso.
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OGGI PARLIAMO DI …..DANNO DA PERDITA PARENTALE O DANNO RISARCIBILE AI PROSSIMI CONGIUNTIIn caso di incidente stradale, i...
18/07/2025

OGGI PARLIAMO DI …..DANNO DA PERDITA PARENTALE O DANNO RISARCIBILE AI PROSSIMI CONGIUNTI
In caso di incidente stradale, i prossimi congiunti della vittima hanno diritto al risarcimento del danno ?
La risposta è si.
La Cassazione riconosce questo diritto anche quando la vittima sopravvive, ma subisce danni gravi che influenzano i familiari. Il danno subito dai congiunti è considerato un danno diretto e non riflesso, e può essere dimostrato anche con presunzioni, soprattutto in caso di stretto rapporto di parentela.
Ma nello specifico ti chiederai quale sia il danno risarcibile ai prossimi congiunti?
Ebbene abbiamo tre categorie di danno:
• Danno morale: sofferenza interiore e turbamento emotivo causati dalla lesione del congiunto.
• Danno da perdita del rapporto parentale: perdita del legame affettivo e del sostegno morale e materiale.
• Danno patrimoniale: perdita di eventuali contributi economici che la vittima forniva ai familiari.
A questo punto vi è da chiedersi chi sono i prossimi congiunti e spetta a tutti?
Su questo aspetto abbiamo una prima scelta per così dire e cioè:
• Coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle:
hanno diritto al risarcimento per il danno subito, spesso senza dover fornire una prova specifica del danno.
• Altri parenti e affini:
possono ottenere il risarcimento se dimostrano l'esistenza di un rapporto affettivo significativo con la vittima e un danno effettivo.
Ma quando si va in giudizio come si prova il danno?
Abbiamo due tipi di prova
• Prova presuntiva:
la Cassazione ritiene che il rapporto di stretta parentela possa di per sé costituire una presunzione di danno, soprattutto per il danno morale.
• Prova specifica:
in alcuni casi, soprattutto per i parenti non stretti, potrebbe essere necessario dimostrare il rapporto affettivo e il danno subito con prove concrete.
IMPORTANTE:
• Il danno subito dai familiari è un danno diretto, non riflesso, e può essere risarcito iure proprio.
• La giurisprudenza riconosce il risarcimento anche in caso di lesioni gravi che non portano alla morte della vittima.
• Le tabelle del Tribunale di Roma, e in generale quelle che prevedono la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, sono un utile strumento per la quantificazione del danno.
In ogni caso è comunque necessario valutare accuratamente ogni ipotesi di danno e soprattutto le prove a disposizione prima di intraprendere l'azione legale nei confronti dell'Assicurazione.
Lo studio legale Laspada è specializzato nel risarcimento danni e nella gestione sinistri e grazie lo scrupoloso studio degli atti e l’approfondita conoscenza della disciplina sostanziale e processuale, è in grado di assicurare ai familiari di una vittima di incidente stradale mortale una efficace e qualificata difesa, diretta al soddisfacimento delle istanze di giustizia di cui gli stessi sono legittimi portatori.
Le soluzioni informatiche e telematiche messe a disposizione dall’innovazione tecnologica ci consentono di assumere incarichi in tutta Italia.
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LA CASSAZIONE SULLA RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORIQual è il confine tra le responsabilità del direttore dei la...
15/05/2025

LA CASSAZIONE SULLA RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORI
Qual è il confine tra le responsabilità del direttore dei lavori e quelle dell’appaltatore? Quando un errore tecnico può giustificare l’esonero da responsabilità? E quali sono le condizioni che legittimano una condanna in solido in caso di lavori pubblici mal eseguiti?
La Suprema Corte con una recente pronuncia ( Ord. n. 11592/2025) intervenendo su una vicenda che ha coinvolto la costruzione di un’infrastruttura pubblica non collaudabile, con danno patrimoniale a carico dell’amministrazione ha dato le seguenti risposte.
Secondo la Cassazione, la presenza di un errore progettuale o di una direttiva tecnica non conforme non esonera automaticamente l’appaltatore dalla responsabilità per la corretta esecuzione dell’opera. L’appaltatore ha, infatti, l’obbligo di valutare la congruità delle istruzioni ricevute e non può eseguire ciecamente indicazioni manifestamente errate.
L'appaltatore, pur non essendo tenuto a verificare ogni dettaglio progettuale, non può sottrarsi alla responsabilità
- se esegue passivamente direttive palesemente errate o inattuabili.
l’appaltatore ha l’obbligo di verificare, nei limiti della sua competenza tecnica, la congruità delle indicazioni progettuali;
- se riscontra anomalie, deve esprimere formale dissenso, conservando prova documentale;
- solo in caso di dissenso espresso e inascoltato può configurarsi una responsabilità prevalente della stazione appaltante o del direttore lavori (teoria del nudus minister), che però non può mai essere invocata implicitamente o genericamente.
Il direttore dei lavori è chiamato a un controllo attivo, continuo e documentato sull’esecuzione, non potendo limitarsi a un ruolo meramente formale. In presenza di difformità o gravi carenze tecniche, non solo deve segnalarle, ma – se necessario – rinunciare all’incarico per evitare di diventarne corresponsabile.

L’appaltatore, a sua volta, non può invocare l’ignoranza o la fedeltà alle direttive altrui per giustificare un’esecuzione non conforme. La sua responsabilità resta pienamente operante, salvo che provi di aver espresso un dissenso formale e motivato rispetto alle indicazioni ricevute, con documentazione idonea a dimostrare di aver agito sotto vincolo e senza colpa.
Il principio che emerge è chiaro: non è ammesso un esecutore cieco, né un controllore silente. Il cantiere è un luogo di cooperazione, ma anche di responsabilità distinte e autonome. Solo il rispetto rigoroso degli obblighi professionali – progettuali, esecutivi e di vigilanza – garantisce la tenuta tecnico-giuridica dell’intervento. In caso contrario, il rischio di gravi conseguenze civili (e talvolta penali) è tutt’altro che remoto.
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CANE MORDE BAMBINO: RESPONSABILITA’ DEL PADRONE O CASO FORTUITO Un bambino di circa 11 anni in un parco vicino casa lanc...
08/05/2025

CANE MORDE BAMBINO: RESPONSABILITA’ DEL PADRONE O CASO FORTUITO
Un bambino di circa 11 anni in un parco vicino casa lancia, per poi riprenderlo, un bastoncino dalla bocca di un cane, inavvertitamente pesta la coda di quello che, come reazione, lo morde al braccio.
Durante questa reazione muovendo il braccio riceve un morso in faccia, mentre i genitori si trovano a pochi metri nell’abitazione da dove è possibile tenere a vista il figlio.
In questo caso il padrone del cane per andare esente da responsabilità ex art. 2052 c.c. può “appellarsi” al caso fortuito da intendersi qui nel lancio del bastoncino e nella coda del cane involontariamente calpestata o nella mancata vigilanza dei genitori che concorrerebbe come colpa del danneggiato?
Il Tribunale nella sua pronuncia esclude una culpa in vigilando stante l’età del bambino in cui non si richiede più la costante vigilanza dei genitori nel gioco dei bambini e quanto il caso fortuito il comportamento del bambino e la reazione del cane non lo integra, semmai, sarà configurabile derubricandolo a concorso di colpa seppur in una percentuale non superiore al 25%.
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