Infortunistica Stradale Laspada

Infortunistica Stradale  Laspada Settore civile giudiziale e stragiudiziale, in particolare, diritto delle assicurazioni e responsabi Incidente? Infortunio? Malasanità?

Studio Infortunistica LCT è una società specializzata e qualificata nel recupero del risarcimento danni di vario genere. Ci rivolgiamo a chiunque si ritenga vittima di malasanità, a chi abbia riportato danno alla salute a causa di incidente sul lavoro, incidenti stradali, danni gravi e decessi. Il nostro team si avvale di diverse categorie di professionisti (avvocati, medici specialistici, medici

legali, periti tecnici etc.) garantendo competenza e massima efficienza alla nostra struttura, al fine di farvi ottenere in tempi rapidi e alle condizioni più favorevoli e trasparenti il massimo del risarcimento. Non muoverti da solo, ma affidati a degli esperti che ti forniranno l’assistenza necessaria al raggiungimento del tuo obbiettivo garantendoti il miglior risultato:
IL NOSTRO RUOLO è quello di metterci dalla vostra parte; LA NOSTRA MISSIONE PRIMARIA è garantire la completa tutela del cliente che si affida alla nostra struttura usufruendo dei seguenti vantaggi:
Anticipo di ogni spesa richiesta dalla pratica
Massimizzazione dell’importo spettante al danneggiato
Gestione pratica in tempi rapidi
Obbligo di risultato e diritto al nostro compenso solo quando avrai ottenuto il tuo Vantaggio condiviso in quanto il nostro compenso è proporzionale al risarcimento che otterrai
Vieni ad informarti presso la nostra sede ed esponici il tuo problema specifico, un esperto chiarirà tutti i tuoi dubbi fornendoti la migliore strategia per il tuo caso : la consulenza è gratuita. Cos aspetti affidati con fiducia ai consulenti Studio LCTu per ottenere il tuo risarcimento! Studio lct è una nuova realtà leader in Italia nel recupero stragiudiziale dei danni fisici e materiali di qualunque natura e gravità. Lo Studio, sin dagli inizi della sua attività professionale, si è proposto di fornire una risposta adeguata, pronta e incisiva alle domande del Cliente,operando inizialmente nel settore civile, sia in campo giudiziale che stragiudiziale, con particolare riferimento al diritto delle assicurazioni e alla materia della responsabilità civile, sia relativa alla circolazione stradale, sia alle ulteriori ipotesi extracontrattuali. Hai avuto un incidente stradale, che devi fare? Tii hanno tamponato, a chi ti devi rivolgere? Per il risarcimento devi contattare l'assicurazione, un avvocato o uno studio di infortunistica? Queste sono le domande che si pone chi ha avuto un incidente. Hai subito danni all'autovettura e personali e sei assalito da dubbi, ansie, angosce? Le risposte a tutte queste domande sono nell'attività e nella professionalità dello Studio LCT, che ha il compito di risolvere tutte le problematiche attraverso la conoscenza profonda del mondo assicurativo e del risarcimento del danno e la massima disponibilità verso i propri clienti per un servizio completo. Se hai subito un danno, devi soloi rivolgerti a Studio LCT ed al resto penseremo noi!

Sciopero dei treni udienza a  Milano  bloccato fino alle 17;00  in stazione succede anche questo ad un avvocato  per  di...
05/11/2024

Sciopero dei treni udienza a Milano bloccato fino alle 17;00 in stazione succede anche questo ad un avvocato per difendere il proprio cliente !

LA CASSAZIONE SCEGLIE ROMA PER IL DANNO DA PERDITA PARENTALE SINISTRO STRADALE, AZIONE DI SURROGA E INPS: COSA VUOL DIRE...
28/06/2024

LA CASSAZIONE SCEGLIE ROMA PER IL DANNO DA PERDITA PARENTALE
SINISTRO STRADALE, AZIONE DI SURROGA E INPS: COSA VUOL DIRE?
Quando una persona riporta lesioni a causa di un sinistro stradale, pur non arrivando ai casi estremi di invalidità, potrebbe vedersi costretto ad un periodo di inabilità, durante il quale non potrà svolgere l’attività lavorativa, subendo un danno patrimoniale, oltre al danno non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale).
Al fine di riparare il danno patrimoniale, se la vittima lavora intervengono l’Inps e l’Inail (incidente avvenuto durante l’orario di lavoro o nel tragitto per raggiungere il posto di lavoro o per tornare alla propria abitazione) che provvedono a corrispondere al lavoratore infortunato una quota della retribuzione spettante, mentre l’altra è a carico del datore di lavoro.
L’avvocato Claudio Laspada ha seguito negli anni numerosi casi di incidenti stradali che hanno provocato lesioni gravi e gravissime ed è in grado di seguire i propri assistiti in tutte le pratiche connesse.
Hai subito lesioni gravi in un incidente stradale?
Raccontaci il tuo caso
Lo studio legale Laspada ha maturato una specifica competenza nell’assistenza legale di chi ha subito lesioni gravi e gravissime e ti darà tutte le informazioni utili.
La compagnia assicuratrice prima di provvedere alla liquidazione del danno è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione che attesti che egli non abbia diritto a prestazioni da parte dell’Inps (o di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie). Se il danneggiato dichiara di averne diritto, l’assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma a valere sul complessivo risarcimento dovuto idonea a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate o da erogare a qualsiasi titolo.
Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione, senza che l’ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l’impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L’ente di assicurazione sociale ha il diritto di richiedere al danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento di quest’ultimo abbia pregiudicato l’azione di surrogazione.
Con la surroga, l’Inps ha il diritto di recuperare le somme erogate alle vittime di incidenti stradali. Il Codice delle assicurazioni private stabilisce, a questo proposito, che le imprese di assicurazione Rc auto hanno l’obbligo di rimborsare all’Inps le spese sostenute per le prestazioni elargite al danneggiato. Nei casi di prestazione previdenziale o assistenziale determinata da un fatto illecito di terzi, la surroga consente di poter recuperare le somme versate, rivalendosi sui responsabili dell’incidente e sulle loro compagnie di assicurazione.
Il diritto di surrogazione dell’assicuratore è sancito dall’articolo 1916 del Codice civile.
I termini di prescrizione del diritto di surroga dell’INPS variano a seconda dei casi:
• infortuni che derivano da fatto illecito: 5 anni
• sinistri causati dalla circolazione di veicoli di qualsiasi specie e sinistri a persone trasportate a titolo di amicizia e cortesia: 2 anni
• sinistri alla persona, in caso di trasporto pubblico e privato: 1 anno
• se l’assicurato ha dichiarato uno stato di infermità, con incapacità lavorativa, per colpa di terzi: 10 anni
Nei casi di sinistri cagionati da veicoli non identificati, non coperti da assicurazione, o assicurati presso un’impresa che si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente (art. 19 della legge n.990/1969), il danno può essere risarcito dal Fondo di garanzia vittime della strada quando dal sinistro conseguano la morte o un’inabilità temporanea maggiore di 90 giorni o un’inabilità permanente superiore al 20%.
Come statuito con diverse sentenze dalla Corte di Cassazione sull’applicazione della compensatio lucri cm damno, «il risarcimento non può creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall’illecito». Di conseguenza, la surroga dell’INPS trova un limite negli importi erogati e non può riguardare somme ulteriori.
Sei una vittima di un incidente stradale?
Lo studio legale Laspada assiste da anni le vittime della strada e ha curato numerosi casi di sinistri stradali che hanno causato lesioni gravi o gravissime.
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AUTOVELOX QUANDO E’ NULLA LA MULTA PER ECCESSO DI VELOCITA’Quando si riceve una multa, si sa, è sempre spiacevole, e pun...
23/04/2024

AUTOVELOX QUANDO E’ NULLA LA MULTA PER ECCESSO DI VELOCITA’
Quando si riceve una multa, si sa, è sempre spiacevole, e puntualmente ci ritroviamo a chiederci se è possibile fare ricorso. In questi giorni è arrivata una nuova pronuncia della Suprema Corte (sent. n. 10505/2024), relativa ad un caso di multa per eccesso di velocità rilevata da autovelox.
In particolare, gli Ermellini si sono ritrovati ad affrontare una questione nuova, relativa al caso di autovelox approvato ma non omologato.
Nel caso in esame, un automobilista era stato multato in quanto viaggiava a 97 km orari e aveva, quindi, superato il limite di velocità su una strada tangenziale in cui il limite prescritto era di 90 km orari. L'accertamento era stato eseguito a mezzo apparecchiatura RED & SPEED-EVO-L2 (matr. 179) installata in postazione fissa, di proprietà dell’amministrazione comunale.
L'apparecchio che aveva effettuato la "fotografia", però, era approvato ma non omologato, e pertanto il verbale era stato annullato in primo grado, con sentenza poi confermata in sede di appello.
Ebbene, la Cassazione ha ritenuto condivisibile quanto affermato dal Tribunale, in particolare ritenendo corretto il ragionamento contenuto nella sentenza impugnata dal Comune, laddove si fa una distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, sostenendo che gli stessi hanno caratteristiche, natura e finalità diverse.
In particolare, il Tribunale ha affermato che, mentre l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
Quindi, l’omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa, come l’approvazione, ha però anche natura necessariamente tecnica, proprio al fine di garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico che viene utilizzato.
I giudici di legittimità, richiamando precedente sentenza della Corte, la n. 3335/2024, evidenziano che anche recentemente è stato precisato che, in caso di contestazioni sull'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se le verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità; né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento.

Come specificato dai giudici di Roma, l’art. 45, comma 6, del Codice della strada non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione, distinguendo nettamente i due termini, che sono da ritenersi, perciò, differenti sul piano formale e sostanziale. Infatti la norma intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali sono destinati ad essere necessariamente omologati.
Tra questi vi sono, per l’appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l’inequivocabile precetto dell'art. 142, comma 6 del Codice della strada, laddove l’utilizzo dell’espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura.
Solo se questa viene compiuta, infatti, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità. Vi sono poi altri strumenti per i quali, in effetti, la semplice approvazione è sufficiente, ma non è il caso degli autovelox, come evidenziato anche dalla Corte. Difatti, quando si tratta di accertamento della velocità mediante autovelox, questo è legittimo soltanto se il dispositivo è stato omologato, non bastando la sola procedura dell'approvazione.
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Il Giudice di Pace di Forlì ha solevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 8, del decreto legi...
09/04/2024

Il Giudice di Pace di Forlì ha solevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 23-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
La Corte Costituzionale (sent. n. 52/2024) si è quindi pronunciata sulla legittimità costituzionale o meno della norma che prevede la sanzione amministrativa della revoca della patente nel caso in cui il custode del veicolo sottoposto a fermo circoli liberamente.
L'art. 214 cit. stabilisce che: “Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 ad euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo”.
Il giudice rimettente, nel dover decidere su un'opposizione proposta avverso l'ordinanza del prefetto che ha disposto la revoca della patente di guida, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, osserva che :
• la norma censurata si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.
• risulterebbe «irragionevole e sproporzionata nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della revoca della patente di guida in luogo della sospensione della patente di guida, o, in alternativa, ove la stessa non prevede il potere di graduare la sanzione applicando, in ragione della gravità del caso concreto, quella della sospensione della patente di guida».
Per la Consulta la questione sollevata con riferimento al principio di proporzionalità è fondata:
a) La norma oggetto del presente giudizio presenta gli stessi vizi di quella relativa al veicolo sequestrato, imponendo in modo rigido la revoca della patente del custode e impedendo di valutare, da un lato, la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico e, dall'altro lato, le ripercussioni che la revoca della patente ha sulla vita del custode. Inoltre, anche per l'illecito di cui all'art. 214, comma 8, cod. strada si può osservare che «l'effettività della custodia del veicolo costituisce il bene giuridico protetto […] mentre rimane in ombra l'esigenza di sicurezza della circolazione stradale»;
b) pertanto, l'art. 214, comma 8, cod. strada va dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo»..
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QUALI TABELLE VANNO UTILIZZATE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO EX ART. 2051 C.C ?Questa recentissima sentenza della Corte ...
28/11/2023

QUALI TABELLE VANNO UTILIZZATE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO EX ART. 2051 C.C ?
Questa recentissima sentenza della Corte di Cassazione (sent.32373/2023) specifica a quali tabelle il giudice deve fare riferimento nel liquidare il danno derivante non da un sinistro stradale ma da cose in custodia.
Il caso riguardava una cittadina che citava in giudizio il Comune per sentirlo condannare al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, in conseguenza di una caduta a causa di un tombino.
Il Giudice di Pace, espletata la CTU, accertava e dichiarava che la caduta della danneggiata era stata determinata dalla imprevedibile inclinazione del tombino e condannava il Comune al risarcimento dei danni patiti, mentre il Tribunale rigettava l'appello,
Viene proposto ricorso in Cassazione eccependo l’errore del giudice di appello che avrebbe errato nel liquidare il danno facendo ricorso ai criteri indicati dal codice dell’assicurazione in luogo dei criteri indicati La doglianza è stata ritenuta fondata:
a) il giudice del merito aveva liquidato il danno biologico rivendicato attraverso l'applicazione delle tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139 c.a.p.); b) nel caso di specie, tuttavia, il danno provocato a carico dell'odierna resistente derivava, non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto, avendo la danneggiata espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa del tombino posto sul marciapiede;
b) sulla base di tali premesse, il Tribunale ha erroneamente applicato le tabelle di cui all'art. 139 cit. a un'ipotesi di danneggiamento non derivante da sinistri conseguenti alla circolazione stradale;
c) i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.a.p., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali.
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COSA SI INTENDE PER DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE DANNI PER LE VITTIME DA INCIDENTI STRADALI ?Come si calcola ...
23/11/2023

COSA SI INTENDE PER DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE DANNI PER LE VITTIME DA INCIDENTI STRADALI ?
Come si calcola il danno per il risarcimento da omicidio stradale? Quali sono i tempi e le variabili per il risarcimento in un incidente stradale mortale ?
Le leggi in materia di risarcimento danni da incidente stradale mortale riconoscono il diritto al risarcimento ai parenti della vittima, non solo ai familiari conviventi, ma anche a coloro che dimostrano l’esistenza di un vincolo affettivo con il deceduto.
Hai perso un familiare in un incidente stradale?
Lo studio legale Laspada ha maturato una specifica competenza nell’assistenza legale ai parenti delle vittime della strada e ti darà tutte le informazioni utili.
I parenti della vittima di un sinistro stradale che è morta o ha riportato delle macro-lesioni, possono chiedere il risarcimento danni, ma hanno l’onere di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare deceduto.
Il risarcimento riconosciuto ai familiari della vittima copre il danno patrimoniale sia per le spese post-mortem, quali quelle burocratiche e funerarie (danno emergente), sia per il venir meno di un eventuale sostentamento economico garantito dalla vittima primaria alla vittima secondaria (lucro cessante).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte confermato che, in caso di incidenti stradali mortali, l’assicurazione è tenuta a risarcire anche i parenti della persona deceduta, in quanto la persona danneggiata non è da intendersi solo come la vittima diretta dell’incidente, ma anche i congiunti e gli aventi causa.
In considerazione del fatto che il sinistro mortale ha come conseguenza l’attivazione del procedimento penale, l’articolo 360 del Codice di procedura penale riconosce ai parenti della vittima la facoltà di nominare i propri consulenti di parte, affinché partecipino all’autopsia che è un esame irripetibile e alla ricostruzione cinematica del sinistro, indispensabile per stabilire la dinamica dell’incidente e il nesso causale tra l’incidente e il decesso.
L’intervento di un legale sarà, inoltre, necessario per attivare la trattativa con la compagnia di assicurazioni della controparte, al fine di ottenere il risarcimento.
I tempi per ottenere il risarcimento del danno dipendono da una molteplicità di variabili, di cui la principale è la durata delle indagini preliminari, all’interno del procedimento penale che inizia in seguito al sinistro. In media questa prima fase dura circa sei mesi.
In funzione dell’esito delle indagini preliminari, l’assicurazione formulerà un’offerta risarcitoria. Maggiori saranno gli elementi probatori che dimostrano la responsabilità di chi ha causato l’incidente, maggiore sarà la possibilità da parte dei parenti della vittima di ottenere un congruo risarcimento. È per questo fondamentale la presenza di un legale esperto che tratti con l’assicurazione.
SEI GENITORE DI UNA VITTIMA DELLA STRADA?
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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ?In caso di incidente è bene conoscere i propri doveri e i propri diritti e cosa fare per ...
13/10/2023

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ?
In caso di incidente è bene conoscere i propri doveri e i propri diritti e cosa fare per ottenere il risarcimento.
Non basta compilare il modulo blu di constatazione amichevole (C.A.I.), che l’impresa ti ha fornito al momento della sottoscrizione della polizza e inviarlo alla tua impresa.
Per ottenere il risarcimento del danno subito, esistono due diverse procedure: la procedura ordinaria e quella di risarcimento diretto.
E' necessario uno scrupoloso studio degli atti e l’approfondita conoscenza della disciplina solo così si è in grado di assicurare a chi è vittima di incidente stradale il risarcimento del danno.
Grazie alle soluzioni informatiche e telematiche messe a disposizione dall’innovazione tecnologica lo studio può assumere incarichi in tutta Italia.
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DANNO BIOLOGICO – DANNO RIFLESSO SUI CONGIUNTI – DANNO PATRIMONIALE DA PERDITA DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA FUTURA IN SOGGE...
27/09/2023

DANNO BIOLOGICO – DANNO RIFLESSO SUI CONGIUNTI – DANNO PATRIMONIALE DA PERDITA DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA FUTURA IN SOGGETTO NON ANCORA IN ATTIVITÀ LAVORATIVA (STUDENTE)
“Il danno non patrimoniale iure proprio subito dai congiunti ( e in particolare dai genitori e dai fratelli) della vittima ovvero di persona come nella specie lesa in modo non lieve dall’altrui illecito non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d’animo o in una perdita vera e propria della salute. Tale pregiudizio va dai prossimi congiunti allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, in quanto l’esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l’assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria (v. Cass., 30/8/2022, n. 25541; Cass., 8/4/2020, n. 7748; Cass., 11/07/2017, n. 17058 ).
Sotto altro profilo, con riferimento alla riduzione della capacità lavorativa generica, si è da questa Corte posto in rilievo che essa non attiene alla produzione del reddito ma si sostanzia in un danno alla persona, in quanto lesione di un’attitudine o di un modo d’essere del soggetto in una menomazione dell’integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico (v. Cass., 25/8/2014, n. 18161; Cass., 6/8/2004, n. 15187 ). Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è viceversa generalmente ricondotto nell’ambito non già del danno biologico bensì del danno patrimoniale ( cfr. in particolare Cass., 9/8/2007, n. 17464 e Cass., 27/1/2011, n. 1879 ), precisandosi peraltro al riguardo che l’accertamento dell’esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l’automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un’attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (v. Cass., 25/8/2006, n. 18489, Cass., 8/8/2007, n. 17397, e Cass., 21/4/2010, n. 9444). Recentemente si è da questa Corte peraltro precisato come la circostanza che i postumi permanenti di lieve entità rientrino nel danno biologico come menomazione della salute psicofisica della persona non significa lo stesso “assorba” anche la menomazione della generale attitudine al lavoro, giacché al danno alla salute resta pur sempre estranea la considerazione di esiti pregiudizievoli sotto il profilo dell’attitudine a produrre guadagni attraverso l’impiego di attività lavorativa, sicché gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso possono pertanto consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante laddove vengano ad eliminare o a ridurre la capacità di produrre reddito ( cfr. Cass., 24/2/2011, n. 4493 ).
A tale stregua, vanno al danneggiato risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l’attività lavorativa prestata all’epoca del verificarsi del medesimo ( danni da incapacità lavorativa specifica ) ma anche i danni gli eventuali danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità, affettante il danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di attendere ( anche ) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell’infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito. In tale ipotesi l’invalidità subita dal danneggiato in conseguenza del danno evento lesivo si riflette infatti comunque in una riduzione o perdita della sua capacità di guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante. Va pertanto escluso che il danno da incapacità lavorativa generica non attenga mai alla produzione del reddito e si sostanzi sempre e comunque in una menomazione dell’integrità psicofisica risarcibile quale danno biologico, costituendo una lesione di un’attitudine o di un modo di essere del soggetto ( cfr. Cass., 16/1/2013, n. 908 ). La lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio ma confacente alle proprie attitudini, può invero costituire anche un danno patrimoniale, non ricompreso nel danno biologico, la cui sussistenza va accertata caso per caso dal giudice di merito, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima abbiano inciso o meno sulla sua capacità lavorativa specifica ( cfr. Cass., 16/1/2013, n. 908). Il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all’integrità psico-fisica non si riflette infatti automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l’incidenza. A tale stregua, nel caso in cui la persona che abbia subito una lesione dell’integrità fisica già eserciti un’attività lavorativa e il grado d’invalidità permanente sia tuttavia di scarsa entità ( c.d. “micropermanenti” ), un danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale ( v. Cass., 18/9/2007, n. 19357; Cass., 7/8/2001, n. 10905 ). Si è altresì precisato che l’invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell’aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. ( v. Cass., 12/6/2015, n. 12211 ). Tale danno deve allora se del caso riconoscersi non solo in favore di soggetto già percettore di reddito da lavoro, ma anche a chi non lo sia mai stato ( es., casalinga: cfr. Cass., 12/9/2005, n. 18092 ) o non sia ancora in età non lavorativa ( v., con riferimento al minore, Cass., 17/1/2003, n. 608 ), ovvero versi in concreto in una condizione lavorativa caratterizzata da carattere saltuario ( v. Cass., 25/8/2020, n. 17690 ) o al momento del sinistro sia disoccupato e perciò senza reddito ( v. Cass., 7/8/2001, 8 n. 10905 ), potendo in tal caso escludersi il danno da invalidità temporanea ma non anche il danno collegato all’invalidità permanente che proiettandosi nel futuro verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima. A tale stregua, un danno ( anche ) patrimoniale risarcibile può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un’occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all’invalidità permanente che proiettandosi appunto per il futuro verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima al momento in cui questa inizierà a svolgere un’attività remunerata, in ragione della riduzione della capacità lavorativa conseguente alla grave menomazione cagionata dalla lesione patita, da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto dell’età della vittima stessa, del suo ambiente sociale e della sua vita di relazione ( v. Cass., 30/11/2005, n. 26081; Cass., 18/5/1999, n. 4801. E, da ultimo, Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 4/11/2020, n. 24481 ). Mentre la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima (v., da ultimo, Cass., 12/10/2018, n. 25370), in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto o non ancora goduto dalla vittima può applicarsi il criterio del triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale (v. Cass., 25/8/2020, n. 17690; Cass., 12/10/2018, n. 25370, ove si fa richiamo all’art. 137 cod. ass.; Cass., 27/11/2015, n. 24210; Cass., 17/1/2003, n. 608). Emerge pertanto evidente che trattandosi di invalidità generica come nella specie integrante ipotesi di c.d. macropermanente (dell’80%) rimane invero integrata la lesione non solo di un’attitudine o di un modo di essere del soggetto danneggiato rientrante nell’aspetto ( o voce ) del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, sicché la relativa liquidazione non può essere pertanto in questo ricompreso ( v. Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 12/6/2015, n. 12211 ) ma anche sotto il (differente) profilo dell’eventuale ulteriore danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, in quanto per la sua entità l’invalidità non consente al danneggiato la possibilità di attendere ( anche ) ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali ed idonei alla produzione di fonti di reddito, oltre a quello specificamente prestato al momento del sinistro. Si tratta, in quest’ultima ipotesi, di un aspetto del danno da lucro cessante ( cfr. Cass., 13/7/2011, n. 15385 ) di cui si compendia la categoria generale del danno patrimoniale, concernente la capacità di produzione di reddito futuro, o, più precisamente, della perdita di chance, da questa Corte intesa quale entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un risarcibile danno da considerarsi non già futuro ( nel qual senso v. peraltro, da ultimo, Cass., 12/2/2015, n. 2737; Cass., 17/4/2008, n. 10111 ) bensì danno certo ed attuale in proiezione futura ( nella specie, ad esempio la perdita di un’occasione favorevole di prestare altro e diverso lavoro confacente alle attitudini e condizioni personali ed ambientali del danneggiato idoneo alla produzione di fonte di reddito ). Danno che, ove dal giudice di merito individuato ed accertato, con adeguata verifica dell’assolvimento del relativo onere probatorio incombente sul danneggiato il quale può al riguardo avvalersi anche della prova presuntiva ( v. Cass., 13/7/2011, n. 15385; Cass., 11/5/2010, n. 11353; Cass., 19/2/2009, n. 4052; Cass., 30/1/2003, n. 1443 ), va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass., 17/4/2008, n. 10111, e, da ultimo, Cass., 12/2/2015, n. 2737). La sua attribuzione, se dal giudice del merito riconosciuta come dovuta non realizza invero duplicazione alcuna nemmeno in presenza del riconoscimento e liquidazione del danno da incapacità lavorativa specifica, il quale attiene invero a1risarcimento del diverso pregiudizio che al danneggiato consegua in relazione al differente aspetto dell’impossibilità di attendere alla specifica attività lavorativa in essere al momento del sinistro ( v. Cass., 12/6/2015, n. 12211 ). Quanto al danno patrimoniale subito dai congiunti di persona deceduta o lesa a causa dell’altrui fatto illecito va sotto altro profilo ribadito che il diritto al relativo risarcimento ai medesimi iure proprio spettante ex art. 2043 c.c. richiede l’accertamento che risultino in conseguenza dello stesso in effetti privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui avrebbero presumibilmente continuato a fruire o goduto in futuro (v. Cass., 20/3/2017, n. 7054; Cass. civ. Sez. III, 06/02/2007, n. 2546). Tale danno deve essere liquidato sulla base di una valutazione equitativa circostanziata, rimessa al giudice di merito, che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare e delle prospettive di reddito ( v. Cass. civ. Sez. III, 13/03/2012, n. 3966). Si è al riguardo precisato che il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all’attività lavorativa della vittima configura un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto, e da liquidarsi in via necessariamente equitativa ( v. Cass., 20/11/2018, n. 29830 ). Ai fini della prova presuntiva, ben può la prova del fatto base essere desunta da elementi obiettivi acquisiti al compendio probatorio ( cfr. Cass., 11/5/2010, n. 11353 ), essendo al riguardo invero sufficiente addirittura la relativa mera allegazione, in presenza di non contestazione della controparte ( cfr. Cass., 24/11/2010, n. 23816; Cass., 2/11/2009, n. 23142; Cass., 1°/8/2001, n. 10482. E già Cass., 13/11/1976, n. 4200 ). Atteso che la presunzione solleva la parte ex art. 2697 c.c. onerata di provare il fatto previsto (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546), allorquando ammessa essa -in assenza di prova contraria- impone infatti al giudice di ritenere il medesimo provato (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546). Provato presuntivamente ( a fortiori in mancanza come nella specie di elementi anche solo indiziari di segno contrario dedotti dalla parte a cui svantaggio opera la presunzione ) l’an del danno patrimoniale da lucro cessante (cfr. Cass., 16/5/2013, n. 11968; Cass., 11/11/1996, n. 9835), il quantum va quindi liquidato in via necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass., 17/4/2008, n. 10111, e, più recentemente, Cass.,12/2/2015, n. 2737; Cass., 12/6/2015, n. 12211).
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