Avv. Carlo Griesi

Avv. Carlo Griesi Avvocato Specializzato in Diritto Civile ed Amministrativo.

Esercita in Venosa Presso la via Vittorio Emanuele II, 21
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Oltre a mancare il presupposto della salute altrui, i vaccini anti-Covid non rispettano neanche il secondo prerequisito ...
16/02/2022

Oltre a mancare il presupposto della salute altrui, i vaccini anti-Covid non rispettano neanche il secondo prerequisito elaborato dalla Consulta per giudicare la fondatezza costituzionale di una vaccinazione obbligatoria. Per la giurisprudenza della Corte gli effetti avversi vanno sempre valutati sul singolo; e devono essere “tollerabili” e “temporanei”. Condizioni che oggi, dati ufficiali alla mano, non ci sono.Il secondo presupposto elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 307 del 1990, n. 258 del 1994 e n. 5 del 2018), dispone che la legge impositiva di un trattamento sanitario sia compatibile con l’art. 32 della Costituzione “se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili”. Dunque, il secondo criterio elaborato dalla Corte costituzionale ha ad oggetto la sicurezza e richiede che il trattamento sanitario dia garanzie di non nuocere alla salute di chi vi si sottopone, ad eccezione di quegli effetti avversi che “per la loro temporaneità e scarsa entità” non appaiano gravi e siano di conseguenza normalmente e generalmente “tollerabili”.Mettendo in relazione i dati segnalati dall’EMA e dall’AIFA sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid, emerge con tutta evidenza l’incompatibilità costituzionale dell’obbligo vaccinale. E infatti i dati emergenti dall’attività di vigilanza sulla sicurezza dei vaccini - 8.807 casi segnalati di decesso in Europa, 758 in Italia - non possono certamente essere sussunti nella nozione di effetti avversi transitori e lievi (“temporaneità e scarsa entità”) ed essere considerati normali e accettabili (“tollerabili”), secondo le definizioni enucleate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Il Tar del Lazio infligge l’ennesimo, durissimo colpo al Green pass e alle strategie di contrasto della pandemia del gov...
13/02/2022

Il Tar del Lazio infligge l’ennesimo, durissimo colpo al Green pass e alle strategie di contrasto della pandemia del governo italiano, sentenziando: “Non si può privare dello stipendio gli agenti penitenziari non vaccinati”. Il presidente della Quinta sezione Leonardo Spagnoletti ha infatti emesso tre decreti cautelari con i quali è stata sospesa l’efficacia del provvedimento governativo che aveva privato della retribuzione alcuni dipendenti del ministero della Giustizia che continuavano a rifiutare la somministrazione dei farmaci anti-Covid.

Tar Lazio: sentenza storica abolisce “vigile attesa” e tachipirina.“Vigile attesa” e tachipirina non sono più riconosciu...
18/01/2022

Tar Lazio: sentenza storica abolisce “vigile attesa” e tachipirina.
“Vigile attesa” e tachipirina non sono più riconosciute come valide linee guida terapeutiche per contrastare

Il Tribunale di Velletri con Ordinanza del 14/12/2021, nel riconoscere l'interesse costituzionalmente prevalente della s...
20/12/2021

Il Tribunale di Velletri con Ordinanza del 14/12/2021, nel riconoscere l'interesse costituzionalmente prevalente della salute pubblica, ha peraltro evidenziato che la stessa è messa a rischio in maniera uguale sia dal vaccinato, sia dal non vaccinato. Ne consegue che l'obbligo di vaccinazione imposto dal DL44/2021 quale requisito professionale richiesto ai sanitari - ora esteso dal DL172/2021 anche a altre categorie - per accedere all'attività lavorativa costituisce una discriminazione sugli altri diritti (dignità, lavoro, sussistenza ...) tutelati dalla Costituzione.

I principi giuridici e medico scientifici espressi nell'Ordinanza del Giudice sono d'altronde confermati dalla Circolare del Ministro alla Salute Speranza datata 14/12/2021, nella quale si richiede il tampone anche ai vaccinati per entrare in Italia.

Il vaccino, dunque, rimane uno dei rimedi per combattere il COVID, ma perde ogni presupposto per poter essere posto quale discrimine all'accesso al posto di lavoro.

10/08/2021

E’ illegittimo l’obbligo di indossare la mascherina per l’intera giornata scolastica se sono rispettate le distanze tra banchi
Tar Lazio, sez. I, 9 agosto 2021, n. 9343 Pres. Savo Amodio, Est. Marzano

Covid-19 – Misure di contenimento del contagio – Dispositivi di protezione personale – Obbligo per gli alunni durante le lezioni – D.P.C.M. 14 gennaio 2021 – Illegittimità.



​​​​​​​ E’ illegittimo il d.P.C.M. 14 gennaio 2021 nella parte in cui impone l’uso delle mascherine a scuola anche in situazione di rispetto delle distanze previste dalla normativa emergenziale Civid-19 e senza prevedere alcuna misura al fine di garantire che un minore, pur privo di patologie conclamate, possa essere esonerato dall’uso della mascherina in classe ove risenta di cali di ossigenazione o di altri disturbi o difficoltà; tale d.P.C.M. si discosta dalle risultanze del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) senza motivare e senza richiamare evidenze istruttorie di diverso avviso, in ipotesi ritenute prevalenti rispetto al parere tecnico-scientifico del CTS (

Una sentenza importante
14/03/2021

Una sentenza importante

"c'è sempre una risposta, c'è sempre una soluzione" avv. Carlo Griesi.Contatti: griesicarlo@gmail.comwhatsapp: 333538380...
20/02/2020

"c'è sempre una risposta, c'è sempre una soluzione" avv. Carlo Griesi.

Contatti: [email protected]
whatsapp: 3335383807

Avvocato specializzato in Diritto Civile e Amministrativo, Diritto del Lavoro e Lesioni Personali.per info: Mail: griesi...
19/02/2020

Avvocato specializzato in Diritto Civile e Amministrativo, Diritto del Lavoro e Lesioni Personali.
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19/02/2020

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