16/02/2022
Oltre a mancare il presupposto della salute altrui, i vaccini anti-Covid non rispettano neanche il secondo prerequisito elaborato dalla Consulta per giudicare la fondatezza costituzionale di una vaccinazione obbligatoria. Per la giurisprudenza della Corte gli effetti avversi vanno sempre valutati sul singolo; e devono essere “tollerabili” e “temporanei”. Condizioni che oggi, dati ufficiali alla mano, non ci sono.Il secondo presupposto elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 307 del 1990, n. 258 del 1994 e n. 5 del 2018), dispone che la legge impositiva di un trattamento sanitario sia compatibile con l’art. 32 della Costituzione “se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili”. Dunque, il secondo criterio elaborato dalla Corte costituzionale ha ad oggetto la sicurezza e richiede che il trattamento sanitario dia garanzie di non nuocere alla salute di chi vi si sottopone, ad eccezione di quegli effetti avversi che “per la loro temporaneità e scarsa entità” non appaiano gravi e siano di conseguenza normalmente e generalmente “tollerabili”.Mettendo in relazione i dati segnalati dall’EMA e dall’AIFA sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid, emerge con tutta evidenza l’incompatibilità costituzionale dell’obbligo vaccinale. E infatti i dati emergenti dall’attività di vigilanza sulla sicurezza dei vaccini - 8.807 casi segnalati di decesso in Europa, 758 in Italia - non possono certamente essere sussunti nella nozione di effetti avversi transitori e lievi (“temporaneità e scarsa entità”) ed essere considerati normali e accettabili (“tollerabili”), secondo le definizioni enucleate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.