Studio Legale Iannacone

Studio Legale Iannacone Competenza, efficienza, professionalità e continua tendenza al miglioramento sono i punti di forza L’Avv. Diritto civile, commerciale. e del Consiglio di Stato.

Lo Studio tratta con peculiare attenzione le più svariate questioni giudiziali e stragiudiziali. In particolare, si occupa di:
DIRITTO SANITARIO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE MEDICA - MALASANITA''
Competenze specifiche sono state maturate in materia di Diritto Sanitario. Adriano Iannacone, mediante corsi di aggiornamento, studi di settore e consulenza legale offerta alle strutture sanitarie, sia

pubbliche che private, ha maturato specifiche competenze in ambito sanitario. Lo Studio legale Iannacone tratta con grande frequenza casi di responsabilità medica, in particolare, casi di malasanità. L’assistenza legale in tali materie deve necessariamente essere affidata ad un avvocato che abbia una specifica formazione. Lo Studio collabora con esperti del settore nonché con importanti centri di medicina legale. Lo Studio Iannacone affronta con particolare frequenza le controversie riguardanti la responsabilità medica e della struttura sanitaria pubblica e privata. Nello specifico, tratta, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, le questioni inerenti:
•la responsabilità del medico;
•danni risarcibili nella responsabilità medica;
•danno da morte e criteri risarcitori;
•la responsabilità della struttura sanitaria;
•consenso informato ed obblighi di protezione;
•responsabilità per danni anonimi;
•contatto sociale;
•obbligazioni di garanzia;
•danno evidenziale;
•CTU medico-legale in ambito sanitario. DIRITTO DI FAMILIA - SEPARAZIONI E DIVORZI
Viene fornita consulenza ed assistenza su questioni e controversie giudiziali e stragiudiziali in materia di diritto delle persone e della famiglia con particolare attenzione ai minori. Le aree di attività comprendono: i procedimenti per interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno; le convenzioni matrimoniali e le convenzioni di convivenza; i procedimenti per la dichiarazione giudiziale di paternità e per il disconoscimento di paternità; i procedimenti davanti al Tribunale per i Minorenni, compresi quelli ablativi della potestà genitoriale; i procedimenti davanti al Giudice tutelare; la separazione e il divorzio; i procedimenti per la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio; i procedimenti per l’attribuzione del 40% del T.F.R. al coniuge divorziato e quelli per l’attribuzione di quota della pensione di reversibilità; i procedimenti per l’annullamento del matrimonio; le controversie concernenti le successioni ereditarie. Lo Studio si occupa della materia civilistica, con attenzione particolare alle società. Viene, inoltre, fornita attività di consulenza stragiudiziale in base a convenzioni che prevedono l’assistenza anche presso la sede delle società. E' dotato di aggiornate tecnologie informatiche che permettono di controllare e monitorare scadenze ed adempimenti, fornendo la massima garanzia di tempestività nello svolgimento degli incarichi. Diritto Del Lavoro

Lo Studio Iannacone ha acquisito distinte competenze nel diritto del lavoro. In particolare, vengono affrontate le controversie in materia di contratti di lavoro, sia pubblici che privati, retribuzioni, mansioni, licenziamenti individuali e collettivi, provvedimenti disciplinari, danno alla professionalità e danno biologico, impugnazione di verbali di accertamento redatti dagli organi ispettivi. Diritto Penale

Grazie ai professionisti presenti all’interno dello Studio, viene offerta consulenza legale sia giudiziale che stragiudiziale in materia di Diritto penale. Diritto Amministrativo

Grazie all’esperienza dell’Avv. Iannacone e dei collaboratori presenti all’interno, fornisce consulenza in materia di edilizia e urbanistica, espropriazioni, vincoli paesaggistici, appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Assistenza legale viene, inoltre, fornita per la risoluzione di tutte le controversie derivanti da accordi, convenzioni o contratti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione, mediante l’impugnazione di atti amministrativi, di competenza dei Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R.)

03/09/2025

Danni da emotrasfusioni infette: il coniuge superstite non ha diritto all’indennizzo se non dimostra la “vivenza a carico”
L’assegno “una tantum” previsto per un soggetto affetto da insufficienza epatica a seguito di trasfusioni infette e successivamente deceduto, non viene riconosciuto de plano al coniuge superstite: quest’ultimo, infatti, deve dimostrare il requisito della “vivenza a carico”, ossia di essere stato economicamente a carico del defunto.

09/11/2023

La caduta del cittadino non è addebitabile al Comune: Nessuna responsabilità è addebitabile al Comune se il cittadino cade a causa di un marciapiede in palesi condizioni dissestate.
I Giudici sottolineano che l'anomalia era percepibile ad occhio n**o e quindi non poteva essere trascurata da alcuno, non essendo risultato peraltro che il dislivello non segnalato fosse occultato dalla presenza di ingombri o ostacoli specifici.
Cass. civ, sez. III, ord., 2 novembre 2023, n. 30394

16/12/2022

DIABETE, OBESITA', INSUFFICIENZA STATICO-DINAMICA E RIPETUTE CADUTE CON FRATTURE non bastano per ottenere l’indennità di accompagnamento!
Respinta la richiesta avanzata nei confronti dell’INPS da una donna che si è vista riconoscere solo il diritto alla pensione di inabilità. Decisiva la relazione del consulente che ne ha valutato le condizioni di salute e ha escluso l’impossibilità per la donna di deambulare o di compiere gli atti fondamentali della vita.
Cass. civ, sez. lav., ord., 14 dicembre 2022, n. 36565
I Giudici stabiliscono che l’indennità di accompagnamento richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile, e, alternativamente, dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua», requisiti, quindi, diversi, annotano i Giudici, dalla «semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà ma senza impossibilità.

12/11/2022

MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI
«La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto».

Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 7 novembre 2022, n. 32727

16/09/2022

LA MOGLIE BENESTANTE DEVE MANTENERE L'EX MARITO PER GARANTIRGLI IL TENORE DI VITA AVUTO DURANTE IL MATRIMONIO......
Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione specificando che l’ex moglie benestante deve versare all’ex marito un assegno di mantenimento con un importo adeguato all’alto tenore di vita goduto durante il matrimonio, in quanto il marito, in accordo con la moglie, si era dedicato alla cura del figlio e della famiglia, provvedendo invece la donna al mantenimento del nucleo familiare.
Cass. civ., sez. I, sent., 13 settembre 2022, n. 26890

30/08/2022

NIENTE RISARCIMENTO SE UNO DEI PASSEGGERI NON INDOSSA LA CINTURA DI SICUREZZA!
Il Tribunale di Lecce ribadisce, sul tema dei sinistri stradali, che «l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza deve qualificarsi come condotta eziologicamente capace di causare l'evento dannoso [...]».
Trib. Lecce, sez. I, sent., 29 giugno 2022, n. 1992

31/05/2022

È inesistente la notifica effettuata tramite PEC non iscritta nei pubblici registri!
La notifica degli atti processuali effettuata mediante un indirizzo di posta elettronica certificata non istituzionale è inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria.
La vicenda da cui trae origine la questione sottoposta all'esame del Tribunale di Enna riguarda l'opposizione di una società avverso il pignoramento presso terzi promosso dall'Agenzia delle Entrate. In particolare, la società ricorrente contesta l'inesistenza della notifica degli atti impugnati, in quanto l'Agente della Riscossione aveva utilizzato un indirizzo di posta elettronica certificata non istituzionale, cioè non figurante nei registri pubblici.
Trib. Enna, sez. esecuzioni mobiliari, 21 marzo 2022

20/05/2022

IL NUOVO ACQUIRENTE PAGA LE SPESE CONDOMINIALI LIMITATAMENTE AL BIENNIO PRECEDENTE L'ACQUISTO
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull'azione di indebito soggettivo proposta dall'acquirente di un immobile sito in un condominio avverso il pagamento delle spese condominiali intimatole dalla venditrice. In particolare, l'acquirente dell'appartamento sosteneva che i contributi condominiali fossero di spettanza della venditrice, in quanto relativi a voci di spesa antecedenti l'alienazione dell'immobile. Dello stesso parere la Corte d'Appello, la quale affermava che, essendo i contributi condominiali precedenti di oltre due anni la compravendita, l'obbligazione oggetto della causa non era solidale fra le parti, per cui l'azione proposta dall'acquirente dell'immobile non poteva essere qualificata di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c., ma quale adempimento del terzo di un debito altrui, con conseguente richiesta di restituzione da parte dell'effettivo debitore.
A riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che la responsabilità solidale dell'acquirente per il pagamento dei contribuiti dovuti al Condominio dal venditore è limitata al biennio precedente all'acquisto, trovando applicazione l'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., secondo cui il principio dell'ambulatorietà, in base al quale l'acquirente di un'unità immobiliare condominiale può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa, solidamente con lui, ma non al suo posto, opera solo nei confronti dei rapporti esterni con il condominio, non anche nei rapporti interni tra acquirente e venditore: in quest'ultimo rapporto, infatti, salvo che non sia diversamente convenuto dalle parti, è operante il principio generale della personalità delle obbligazioni, con la conseguenza che l'acquirente dell'appartamento risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui, acquistandolo, è divenuto condomino e qualora sia chiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore, in virtù del principio dell'ambulatorietà, ha comunque diritti a rivalersi nei confronti del suo dante causa (Cass. civ. n. 1956/2000).

04/05/2022

Diffamazione a mezzo stampa: il giornalista deve provare la verità della notizia
Cass. civ., sez. III, ord., 26 aprile 2022, n. 12985
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi su una vicenda riguardante la diffamazione a mezzo stampa.
La Corte d'Appello, confermando la pronuncia di prime cure, aveva infatti rigettato la domanda dell'attore proposta nei confronti di un direttore di un giornale e volta ad ottenere il risarcimento per i danni patiti in conseguenza della pubblicazione di un articolo diffamatorio. Egli, infatti, riteneva che il giornale, oltre a riportare fatti non veri, avesse utilizzato anche delle espressioni non “continenti”, avendolo apostrofato come un “bulletto” che aveva compiuto atti osceni in una piazza e che aveva anche aggredito i Carabinieri giunti sul posto. Secondo il giudice, però, la domanda doveva essere rigettata, in quanto l'attore non era riuscito a provare che i fatti riportati nel pezzo non fossero veri. La parte ricorre in Cassazione, denunciando la violazione dell'art. 2697 c.c. e censurando la decisione del giudice di secondo grado nella parte in cui attribuisce all'attore l'onere di dimostrare la falsità della notizia. La doglianza è fondata.
La Corte d'Appello, infatti, ha erroneamente posto a carico dell'attore l'onere di provare che i fatti narrati non fossero veri, invertendo in questo modo la regola probatoria prevista.

Indirizzo

Strada Provinciale Conca Casale N. 21/E
Venafro
86079

Orario di apertura

Lunedì 15:30 - 19:30
Martedì 15:30 - 19:30
Mercoledì 15:30 - 19:30
Giovedì 15:30 - 19:30
Venerdì 15:30 - 19:30

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