24/09/2026
LAVORATORE CON SCARSO RENDIMENTO? RISCHIA IL LICENZIAMENTO
IN BREVE:
🧑💻 Un lavoratore manifesta un rendimento molto inferiore a quello dei colleghi ottenendo scarsi risultati.
🏦 Il datore di lavoro ritiene violato l'obbligo di dilenza e intima un licenziamento per scarso rendimento.
🧑⚖️ La Cassazione da ragione al datore di lavoro ritenendo legittimo il licenziamento.
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Il rapporto di fiducia fra imprenditore e lavoratore può ve**re meno quando quest’ultimo abbia un rendimento considerevolmente inferiore a quello dei colleghi sino a giustificarnee il licenziamento disciplinare se tali condotte sono di sufficiente gravità e si manifestano per un arco di tempo significativo.
L'art. 2104 del c.c. impone difatti al dipendente di svolgere le mansioni assegnate con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività, dall'interesse dell'impresa e dalla produzione nazionale.
Per verificare se vi sia inadempimento a tale obbligo occorrerà valutare, secondo l’insegnamento della giurisprudenza, se vi sia uno scostamento fra la prestazione del lavoratore e quella dei suoi colleghi e se tale scostamento sia significativo, se permanga da un tempo apprezzabile, se tale situazione sia direttamente imputabile al lavoratore e in che misura, la ragionevolezza ed esigibilità dei risultati che il datore di lavoro chiede al dipendente.
Tali principi sono stati di recente ribaditi dalla Corte di cassazione (sentenza n. 9453/2023) decidendo il caso di un dipendente bancario che nel trimestre aveva effettuato 16 visite a clienti o filiali a fronte delle 120 svolte in media dagli altri singoli colleghi di lavoro oltretutto acquisendo un solo cliente; secondo i giudici di legittimità, tale condizione può essere ritenuta prova di scarso rendimento, valutato insieme alle altre circostanze del caso.
La Cassazione ha tuttavia precisato che occorre indagare le singole situazioni distinguendo quelle nelle quali vi sia una mera lentezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa senza che si possa in tal caso automaticamente rinve**re uno scarso rendimento; rimane quindi imprescindibile differenziare fra una prestazione semplicemente inferiore alle aspettative e una vera violazione degli obblighi di diligenza.
Occorrerà pertanto attentamente verificare e valutare se vi siano circostanze che possano valutarsi a favore del lavoratore quali, a titolo di esempio, la presenza di problemi tecnici, di strumenti non adeguati, di carenze nella organizzazione aziendale o di qualsiasi altro fattore idoneo ad incidere in senso negativo sulla efficienza ma estraneo alla responsabilità del lavoratore.
Diversamente, quando si sia in presenza di una significativa sproporzione rispetto alla prestazione contrattuale richiesta e fornita dagli altri dipendenti e tale sproporzione sia perdurante nel tempo e quindi non occasionale tale situazione potrà assumere rilievo disciplinare fino a legittimare, nei casi più gravi, il licenziamento disciplinare.