Studio Legale Avv. Bracci Avv. Laezza

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05/11/2020

Nuovo DPCM 4/11/2020

⚠️REGOLE VALIDE IN TUTTA ITALIA:
✅obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso.
✅Coprifuoco alle 22 (dopo tale orario ci si potrà muovere solo per comprovate esigenze di lavoro, salute o urgenza, che dovranno essere giustificati con l’autocertificazione)
✅Trasporti pubblici al 50%. È fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati.
✅scuola: attività in presenza per scuole dell'infanzia, elementari e medie, didattica a distanza per le superiori. Obbligatorio l'uso delle mascherine anche al banco per elementari e medie.
✅Musei cinema e teatri chiusi.
✅ Sospesi i concorsi, ad esclusione di quelli per personale sanitario. Sospesi anche gli esami per l’abilitazione professionale.
✅ Centri commerciali chiusi nel fine settimana e in tutti i giorni festivi ad eccezione delle farmacie, alimentari, tabaccai ed edicole.
🔴ZONE ROSSE Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria.
➡️vietato lo spostamento, sia con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo comprovate esigenze con autocertificazione
➡️vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
➡️Bar e ristoranti chiusi ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
➡️ chiusi i negozi ad eccezione di alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, parrucchieri e altre tipologie di negozi di cui agli allegati 23 e 24 del DPCM
➡️ Scuola in presenza fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, gli altri gradi a distanza con la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori.
➡️sospese le attività sportive anche nei centri all’aperto. Consentito lo svolgimento individuale dell'attività motoria in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza di almeno un metro e dell'attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.
🟠ZONE ARANCIONI Puglia e Sicilia.
➡️ ristoranti e e bar chiusi per tutta la giornata.
➡️ negozi restano aperti.
➡️La Dad solo alle superiori.
➡️Circolazione permessa solo nel comune di residenza
➡️vietato entrare o uscire dalla Regione.
🟡ZONE GIALLE Veneto e Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Sardegna, Marche, Molise, Abruzzo, Lazio, Campania, Basilicata.
➡️ristoranti e i bar aperti fino alle 18
➡️negozi aperti fino a orario di chiusura.
➡️centri commerciali chiusi nei weekend.
➡️ E' possibile spostarsi all'interno della Regione e da una Regione gialla all'altra.

14/10/2020

⚠️Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19:
➡️ Obbligo di avere sempre con sé la mascherina e di indossarla nei luoghi al chiuso. Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato l’uso della mascherina in presenza di persone non conviventi.
➡️ Obbligo di avere sempre con sé la mascherina e di indossarla e in tutti i luoghi all’aperto se non è possibile tenere le distanze di sicurezza e se ci sono assembramenti.
Possono non indossare la mascherina i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva (non motoria), i bambini di età inferiore ai 6 anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle stesse.
➡️ Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo. E' fatto divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze delle attività di ristorazione dopo le ore 21.
Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto.

Pillole di diritto: l’usufrutto
30/10/2019

Pillole di diritto: l’usufrutto

Pillole sull'usufrutto...

Il diritto di usufrutto.

Ai sensi dell'articolo 981 del codice civile l’usufrutto è il diritto di godere della cosa altrui e di trarne ogni utilità, nel rispetto della destinazione economica del bene. L’usufrutto è, quindi, un diritto reale su cosa altrui, ovvero un diritto inerente un bene che è di proprietà di altri.
Con la costituzione di un usufrutto si ha, quindi, una riduzione delle facoltà concesse al titolare del diritto di proprietà sulla cosa che, infatti, non dispone più del diritto di godere della stessa, trasferito all’usufruttuario. Il diritto del proprietario così “svuotato” del godimento del bene viene indicato con il termine di “nuda proprietà”. Essa può essere oggetto di autonomi atti dispositivi, ovvero il proprietario può anche decidere di vendere la nuda proprietà o costituire su di essa altro diritto reale di garanzia.
L'usufrutto si costituisce in diversi modi: per legge, quando la legge stessa ne determina la costituzione; per contratto e in questo caso è necessaria la forma scritta ed è soggetto alla trascrizione se ha oggetto beni immobili; per testamento; per usucapione; per sentenza.
A differenza degli altri diritti reali su cosa altrui l'usufrutto è temporaneo e la sua durata non può eccedere la vita dell'usufruttuario, se persona fisica, o 30 anni se persona giuridica.
L'oggetto dell'usufrutto possono essere beni mobili, beni immobili, titoli di credito, universalità, aziende, prodotti dell'ingegno. Mentre qualora oggetto di usufrutto siano beni consumabili si parla di “quasi usufrutto”.
L'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa e di goderne, di fare propri i frutti civili e naturali della cosa, di cedere il proprio diritto, di locare il bene e di concedere ipoteca sull'usufrutto. L’usufruttuario ha l'obbligo di restituire la cosa al termine dell'usufrutto ed è tenuto a usare la diligenza del buon padre di famiglia nell'utilizzo del bene e sostenere spese, oneri, pagare imposte e denunciare usurpazioni.
Il n**o proprietario, invece, deve provvedere alle riparazioni straordinarie, a far fronte a tutti i carichi di carattere non annuale sulla proprietà e a concorrere alle spese di lite che riguardano la proprietà,
L’usufrutto si estingue per morte dell'usufruttuario, per prescrizione, per consolidazione totale, in seguito al perimento del bene, per abuso del diritto da parte dell'usufruttuario,in seguito ad annullamento rescissione e risoluzione del contratto o alla scadenza del termine di rinuncia all’usufrutto.
L'origine dell'usufrutto risale verosimilmente al terzo secolo avanti Cristo e fu, in origine, un espediente escogitato dalla giurisprudenza romana per svolgere una funzione alimentare e tutelare la posizione della vedova legata al marito tramite un matrimonio sine manu, ovvero privo del potere di manus del marito sulla moglie. Questo tipo di matrimonio non concedeva al marito alcun tipo di potere sulla donna, che restava legata alla propria famiglia di origine e, quindi, non poteva vantare nessuna aspettativa ereditaria dalla famiglia del marito, della quale non entrava a far parte. Il testatore, quindi, mediante l'imposizione di un legato all'erede, permetteva alla vedova di percepire periodicamente frutti di una cosa fruttifera, assicurandole così un mezzo di sostentamento.
Ai sensi della legge 28/2010, istitutiva della mediazione, diritti reali, tra i quali rientra l'usufrutto, sono oggetto di mediazione obbligatoria, ovvero la mediazione è condizione di procedibilità deve essere obbligatoriamente esperita e tentata prima di adire le competenti sedi di giustizia nel caso in cui insorga una controversia su questo diritto.

Avvocato Elena Laezza

29/05/2019

La responsabilità e gli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione (tra cui quello di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli) gravano su entrambi i genitori, non solo su quello convivente e, tanto meno, solo su quello più attivamente “presente”. Il genitore "assente" è responsabile per i danni subiti dal figlio, in conseguenza del suo inadempimento ai propri obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza. Tale responsabilità non può ritenersi esclusa o limitata dalla circostanza che anche l’altro genitore possa non avere correttamente adempiuto ai rispettivi doveri. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 26 marzo – 27 maggio 2019, n. 14382)

Secondo la Corte di Cassazione la conoscenza delle credenziali di accesso a un sistema informatico non esclude il reato ...
09/02/2019

Secondo la Corte di Cassazione la conoscenza delle credenziali di accesso a un sistema informatico non esclude il reato di accesso abusivo (art. 615 ter c.p.) allorquando questo avvenga in contrasto con la volontà della persona offesa.

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha precisato che la conoscenza delle credenziali di accesso a un sistema informatico non esclude il reato di accesso abusivo (art. 615 ter c.p.) allorquando questo avvenga in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbiti da qualsiasi possi...

La Cassazione riconosce il diritto al risarcimento del danno in caso di "straining" una forma attenuata di "mobbing" in ...
29/01/2019

La Cassazione riconosce il diritto al risarcimento del danno in caso di "straining" una forma attenuata di "mobbing" in cui il lavoratore subisce azioni ostili, anche se limitate nel umero e distanziate nel tempo (quindi non rientranti, tout court, nei parametri del mobbing) ma tali da provocare una modificazione in negativo, costante e permanente,
della situazione lavorativa, atta ad incidere sul diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, essendo il datore di lavoro tenuto ad evitare situazioni "stressogene" che
diano origine ad una grave frustrazione personale o professionale, anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio.

Suprema Corte di Cassazione Sez. Lavoro Sentenza n. 7844/2018

Una convivenza stabile e duratura fa venir meno l’assegno di mantenimento dell’ex coniuge.
18/01/2019

Una convivenza stabile e duratura fa venir meno l’assegno di mantenimento dell’ex coniuge.

Suprema Corte di Cassazione VI Sezione civile Sentenza n. 406/2019

17/07/2018

L’Alienazione Parentale è inclusa nel nuovo ICD-11 nello specifico è un sinonimo del “Caregiver-child relationship problem (QE52.0)”. L’International Classification of Diseases (ICD-11) è a cura dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. https://icd.who.int/ Ministero della Salute

12/07/2018

IL CRITERIO COMPOSITO

Che l'incertezza del diritto sia con voi.

Periodo di vacanze, periodo di telefonate disperate da parte di quei genitori separati che si apprestano ad organizzare ...
30/06/2018

Periodo di vacanze, periodo di telefonate disperate da parte di quei genitori separati che si apprestano ad organizzare il periodo estivo con i propri figli ma hanno bisogno del consenso dell'altro genitore per il rilascio dei documenti di identità.
Non è insolito, infatti, che l'altro genitore, molto spesso per ripicca, si rifiuti di firmare i documenti (passaporto o carta di identità), impedendo in tal modo la partenza.
Posto che è legittimo e giustificato
il rifiuto in caso di fondato timore (meglio prima consultare un legale) che la firma sul documento del minore possa servire all'altro genitore per scappare all'estero e non farvi ritorno (ma questa è un'altra storia!), si può, anzi, si deve correre ai ripari.
La procedura per il rilascio del passaporto o della carta di identità valida per l'espatrio è di competenza rispettivamente della Questura e del Comune; riguarda, senza distinzione, figli nati da coniugi o coppia di fatto. Se l'altro genitore è sordo ad ogni richiesta (meglio se ufficializzata con una raccomandata), si rifiuta di presentarsi dall'autorità competente per firmare i moduli (che diligentemente gli avrete fatto recapitare), sarà possibile rivolgersi al Giudice tutelare per ottenere il nulla osta per il rilascio del documento valido per l'espatrio.
La domanda, depositata presso l'ufficio del giudice tutelare competente territorialmente (residenza del minore), dovrà essere corredata da documentazione relativa allo stato di famiglia, eventuale sentenza di separazione/divorzio o provvedimento del T.O. che regolamenti l'affido del figlio nato da coppia di fatto: il ricorrente dovrà dimostrare e documentare di aver fatto il possibile per ottenere l'assenso dell'altro genitore, oppure in caso di irreperibilità, l'impossibilità di ogni contatto.
Il giudice, se ritiene di dover sentire e valutare le ragioni dell'altra parte, fissa udienza, in caso contrario può procedere direttamente all'accoglimento della richiesta, con il rilascio del nulla osta o del suo rigetto, se non ne ravvisa i presupposti.
La proceduta è anche molto veloce: se non vi è bisogno di fissare udienza, il Giudice può emettere il decreto anche dopo 15 giorni dal deposito del ricorso che sarà bene preparare con un certo anticipo rispetto alla data di partenza per le vacanze!

30/06/2018

Alimenti all'ex coniuge dopo la separazione e il divorzio: i principi sposati dalla Cassazione dopo la sentenza Grilli.

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