30/06/2023
Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che introduce una serie di novità al Decreto Legislativo n. 285/1992 (codice della strada) volte ad aumentare la sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni.
Occorre fin da ora evidenziare che le modifiche NON sono in vigore, in quanto il ddl arriverà in Parlamento, ove sarà discusso, eventualmente arricchito, emendato e/o modificato ed infine votato per la conversione in legge.
Vediamo quali sono le novità più salienti, illustrate durante la conferenza stampa del Consiglio dei Ministri
• Positività alle droghe: revoca della patente di guida, a prescindere dallo stato di alterazione, con divieto di conseguire nuovamente la patente fino a tre anni; ciò significa che per la contestazione del fatto sarà sufficiente che il soggetto risulti positivo al droga test, pur non essendo in stato alterato.
• Guida dopo l’assunzione di alcol: non verranno ritoccati gli attuali limiti alcolemici, ma per chi verrà colto a guidare con tasso superiore a 0,8 (il massimo consentito è 0,5), alle sanzioni attuali si aggiungerebbero l’obbligo di rispettare l’alcol zero (previsto dal 2010 solo per neopatentati e conducenti professionali). In caso di recidiva, ovvero se si viene sorpresi una seconda volta a guidare l’auto con una quantità eccessiva di alcol in corpo, ci sarà l’obbligo di installare l’alcolock sull'auto, ovvero un dispositivo che impedisce la messa in moto dell’auto se il tasso alcolemico è superiore a zero. Ogni volta che si siede in macchina il guidatore dovrà sottoporsi a questa sorta di etilometro mobile. I minorenni sorpresi alla guida senza patente o sotto effetto di droga non potranno conseguire la patente di guida fino ai 24 anni.
• Sospensione della patente: sono state aumentate le ipotesi di sospensione della patente, ipotesi che ricomprendono l’uso del cellulare mentre si guida, circolazione contromano, sorpasso azzardato, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di sicurezza per bambini, eccesso di velocità.
La sospensione andrà da un minimo di 7 ad un massimo di 15 giorni, i quali saranno inversamente proporzionali ai punti sulla patente (più punti si hanno minori saranno i giorni di sospensione e viceversa).
• Monopattini elettrici: blocco del veicolo che circola in aree extraurbane o particolarmente pericolose, obbligo di targa e assicurazione (con sanzione in caso di mancanza della contrassegno), casco obbligatorio anche per i maggiorenni, divieto di circolazione contromano, di sosta selvaggia e sui marciapiedi, sanzioni per mancanza di frecce, freni e luci, contraffazione dati del proprietario e potenziamento del motore per aumentarne la velocità
• Ciclisti: nessun obbligo in più per i ciclisti (no assicurazione e/o targa) ma previsione di sorpassi sicuri, con l’identificazione di una distanza minima necessaria per il sorpasso (si ipotizza 1,5 metri)
• Autovelox: stop agli autovelox “truffa”, è previsto l’utilizzo esclusivamente di strumenti approvati con le modalità che verranno specificate dal MIT e quindi con omologazione nazionale.
• Safety car: in caso di incidenti in autostrada è prevista l’entrata della Safety car per rallentare il flusso veicolare e prevenire nuovi sinistri
• Neopatentati: vengono estesi i limiti di guida per i neopatentati, i quali per poter guidare auto di grossa cilindrata o comunque con un rapporto peso/potenza superiore a 55 kw a tonnellata, dovranno avere la patente da almeno tre anni.
• Educazione stradale: è previsto un bonus di due punti sulla patente all’atto del rilascio per i ragazzi che abbiano frequentato corsi extracurricolari sulla sicurezza stradale organizzati dalle scuole secondarie statali o paritarie.
Ovviamente la “palla” ora passa al Parlamento, che come detto avrà il compito di discutere delle novità previste dal Disegno di legge al fine della sua conversione in legge, auspicata per il prossimo autunno.
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