18/07/2026
Oggi ho riletto l'art. 52 del Codice penale sul manuale di diritto penale di mia figlia, neolaureata in Giurisprudenza.
Continuo a non comprendere come lo si possa invocare nel caso di Mario Roggero. I giudici hanno applicato la legge vigente e, sulla base di essa, sono giunti a una decisione confermata in via definitiva dalla Cassazione.
Si può certamente sostenere che la disciplina della legittima difesa debba essere modificata. È una posizione legittima. Ma occorre distinguere il piano dell'applicazione della legge da quello della sua riforma: se si ritiene che l'art. 52 del Codice penale debba essere cambiato, è il Parlamento, e non la magistratura, l'organo costituzionalmente deputato a farlo.
Attenzione, però, a non trasformare la legittima difesa in una sorta di "Far West", dove ciascuno si fa giustizia da sé. Va inoltre ricordato che la disciplina della legittima difesa era già prevista dal Codice Rocco del 1930, emanato durante il regime fascista, ed è stata successivamente modificata più volte dal Parlamento.
Il resto è propaganda.