Studio Legale Avv. Paolo Persello

Lo Studio Persello opera dal 1994 in tutte le aree del diritto che coinvolgono gli interessi dell'impresa offrendo tanto l'assistenza giudiziale che quella stragiudiziale. Nell'assistenza delle imprese l'ottica in cui si sviluppa l'attivita' dello studio e' quella di fornire un servizio professionale tendenzialmente completo nel campo civile, commerciale, della contrattualistica interna ed interna

zionale, del diritto penale dell'ambiente e del lavoro, nel campo amministrativo, urbanistico e dei contratti pubblici. Le molte professionalita' presenti all'interno dello studio offrono una qualificata assistenza anche ai soggetti privati, in particolare nei settori del diritto di famiglia, del diritto del lavoro, del diritto dell'immigrazione. Lo studio assiste anche societa' pubbliche e pubbliche amministrazioni nei settori dei contratti pubblici, dell'urbanistica, dell'ambiente e della pianificazione territoriale, sia mediante l'elaborazione di pareri che con l'assistenza in giudizio dinnanzi ai tribunali amministrativi ed ordinari.

01/10/2024

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
26 settembre 2024 (*)

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

1) L’articolo 47, paragrafo 3, e l’articolo 48, paragrafo 4, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in combinato disposto con il principio generale di proporzionalità,

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a una normativa nazionale che esclude la possibilità, per i componenti originari di un raggruppamento temporaneo di imprese offerente, di recedere da tale raggruppamento, qualora il termine di validità dell’offerta presentata da detto raggruppamento giunga a scadenza e l’amministrazione aggiudicatrice chieda l’estensione della validità delle offerte che le sono state presentate, purché sia dimostrato, da un lato, che i restanti componenti dello stesso raggruppamento soddisfano i requisiti definiti dall’amministrazione aggiudicatrice e, dall’altro, che la continuazione della loro partecipazione alla procedura di aggiudicazione di cui trattasi non comporta un deterioramento della situazione degli altri offerenti sotto il profilo della concorrenza.

2) I principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza, quali enunciati all’articolo 2 e al considerando 2 della direttiva 2004/18,

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a una normativa nazionale che prevede l’incameramento automatico della cauzione provvisoria costituita da un offerente a seguito dell’esclusione di quest’ultimo da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, anche qualora il servizio di cui trattasi non gli sia stato aggiudicato.

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01/10/2024

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE (Ottava Sezione)

26 settembre 2024 (*)
1) L’articolo 47, paragrafo 3, e l’articolo 48, paragrafo 4, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in combinato disposto con il principio generale di proporzionalità,
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a una normativa nazionale che esclude la possibilità, per i componenti originari di un raggruppamento temporaneo di imprese offerente, di recedere da tale raggruppamento, qualora il termine di validità dell’offerta presentata da detto raggruppamento giunga a scadenza e l’amministrazione aggiudicatrice chieda l’estensione della validità delle offerte che le sono state presentate, purché sia dimostrato, da un lato, che i restanti componenti dello stesso raggruppamento soddisfano i requisiti definiti dall’amministrazione aggiudicatrice e, dall’altro, che la continuazione della loro partecipazione alla procedura di aggiudicazione di cui trattasi non comporta un deterioramento della situazione degli altri offerenti sotto il profilo della concorrenza.

2) I principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza, quali enunciati all’articolo 2 e al considerando 2 della direttiva 2004/18,
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a una normativa nazionale che prevede l’incameramento automatico della cauzione provvisoria costituita da un offerente a seguito dell’esclusione di quest’ultimo da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, anche qualora il servizio di cui trattasi non gli sia stato aggiudicato.

Il pesce puzza dalla testa e dagli avi.
04/08/2023

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17/02/2023

La donna voleva evitare nuove gravidanze ma dopo l'operazione chirurgica è rimasta incinta. Il tribunale di Arezzo ora condanna l'azienda sanita…

26/05/2022
06/04/2022

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ – 14 marzo 2022, n. 1775 Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico Numero: 1775 | Data di udienza: 28 Ottobre 2021 INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Formaldeide – Classificazione delle sostanze pericolose – Regolamen...

25/03/2022

ordinanza 9441, Cass.civ., sez Sesta - 3 del 23-03-2022

Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti altro convenuto non ha l’onere di richiedere il differimento dell’udienza ai sensi dell’articolo 269 cpc, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale dall’articolo 167, secondo comma, cpc.

FORMALDEIDE - EMISSIONI IN ATMOSFERA -LIMITI ;  ;  Con la sentenza n. 1775/2022, depositata il 14.03.2022, il Consiglio ...
17/03/2022

FORMALDEIDE - EMISSIONI IN ATMOSFERA -LIMITI
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Con la sentenza n. 1775/2022, depositata il 14.03.2022, il Consiglio di Stato, Sez. IV, riformando una sentenza del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, ha stabilito che la modifica della classificazione della formaldeide adottata dalla UE ai fini della classificazione, dell'etichettatura e dell'imballaggio delle sostanze e delle miscele, non ha efficacia diretta nella materia delle emissioni in atmosfera, nè è suscettibile di applicazione in via analogica a queste ultime.
La norma di origine comunitaria che ha modificato la classificazione della formaldeide e di numerose altre sostanze (Regolamento UE n. 605/2014 del 06.01.2014), entrata in vigore il 01.01.2016, non è, infatti, una norma dettata in materia di emissioni in atmosfera, bensì una norma relativa “alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”.
Il limite resta perciò, per le attività non soggette ad AIA, quello di 20 mg/Nm3 fissato dalla classe II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. n.152/2006, salva la facoltà dell'emte autorizzatore di applicare, motivatamente, anche alle attività non soggette ad AIA, i limiti previsti dalle BAT-AEL per gli impianti soggetti ad AIA.
Nel caso di specie, il Consigli di Stato ha annullato un'autorizzazione che imponeva il rispetto di un limite di 5mg/Nm3 per le emissioni di formaldeide a un impianto non AIA, facendo applicazione analogica del limite previsto dalla classe II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. n.152/2006, per le sostanze cancerogene.

09/03/2022

Nei nostri precedenti contributi avevamo esaminato le prime pronunce della giurisprudenza di merito in merito all’applicazione delle misure protettive e cautelari, con riferimento al nuovo istituto della composizione negoziata della crisi. Torniamo oggi ad occuparci di questo tema grazie a una rec...

14/01/2022

- GIOVEDI' 13 GENNAIO 2022 -

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