SLM

SLM I servizi offerti dallo Studio Legale si rivolgono sia ai privati quanto alle aziende. Il nostro motto è: "professionalità ed efficienza".

La nostra attività si basa sulla qualità dei servizi e priorità alle necessità del cliente.

05/07/2023

Importante vittoria per lo studio legale. Con sentenza depositata il 05 luglio 2023, la Corte di appello si è definitivamente pronunciata ed ha rigettato il reclamo presentato dalla Medcenter container Terminal, dichiarando la reintegrazione del lavoratore ed ha definitivamente statuito sulla questione dell'aliunde perceptum " le somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di mobilità non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno, atteso che detta indennità opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore, accogliendo completamente le nostre difese.
Unico lavoratore di 377 licenziati ad avere ottenuto questa vittoria.
Ad maiora

05/07/2023

Importante vittoria in campo penale, è stata archiviata la posizione della nostra cliente indagata per diffamazione, per avere pubblicamente denunciato il fatto commesso da un sanitario. Ritenute valide le nostre difese, la prima in tema dell'aver agito ad un fatto ingiusto ( comunque punibile ex sè come reato), la seconda per avere agito nel più ampio e sacrosanto diritto di cronaca.

22/01/2023

Lo Studio Legale Morabito Scionti chiude il 2022 con 4 importanti vittorie in grado di appello.
Ad maiora semper

01/10/2021

DIFFAMAZIONE SU WHATSAPP

Le affermazioni lesive dell'onore e del decoro della persona offesa enunciate sullo stato di Whatsapp possono integrare il reato di diffamazione se i contenuti ivi presenti sono visibili ai contatti.

Con pronuncia n. 33219/2021 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che "Le affermazioni lesive dell'onore e del decoro della persona offesa enunciate sullo status di Whatsapp possono integrare il reato di diffamazione qualora i contenuti ivi presenti siano visibili ai contatti presenti in rubrica".

01/10/2021

AFFIDO PARITETICO E MANTENIMENTO DIRETTO

La giurisprudenza continua la corsa verso l'evoluzione.

Il Tribunale di Perugia, infatti, con provvedimento definitivo del 01/09/21, ha disposto il collocamento del bambino presso il padre e la madre secondo tempistiche paritarie.

Lo stesso Tribunale, alla luce delle suddette tempistiche paritarie di permanenza presso ciascun genitore ed in considerazione dei redditi di costoro pressochè omogenei, ha disposto il cosiddetto mantenimento diretto: ciascun genitore, nel periodo di permanenza del bambino presso di sè, provvede a tutto l'occorrente senza pagare nessun assegno all'altro".

28/07/2021

Con ordinanza n. 20866/2021 la Corte di Cassazione ha confermato il principio a mente del quale: "il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per mancanza di adeguati redditi propri previsto dall'art. 156 cod. civ., essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi a ciò che la parte che lo richiede sia in grado, secondo il canone dell' "ordinaria diligenza", di procurarsi da solo. Rimane perciò a carico del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attitudini professionali." cass. ordinanza"20866/2021 ".

28/06/2021

Validi gli accordi privati tra genitori non coniugati sul mantenimento dei figli.

Con l’ordinanza n. 29995, del 2020, la Suprema Corte di Cassazione ha risolto un conflitto insorto tra le sentenze di merito, rispetto ad un accordo privato che regolamentava il mantenimento dei figli nati da coppia non coniugata. Nella specie, una coppia catanese aveva posto fine alla propria convivenza, dalla quale nel 1995 era nata una figlia, decidendo di regolamentare i futuri rapporti patrimoniali tra loro in quanto genitori, e nei confronti della figlia stessa, con una semplice scrittura privata risalente al 2002. In tale documento era stato stabilito che la figlia sarebbe rimasta a vivere con la madre, mentre il padre avrebbe dovuto versare 520 euro mensili, oltre rivalutazione Istat, sostenendo inoltre tutte le spese scolastiche, sportive e mediche relative alla minore. Si può dire che la coppia non coniugata avesse deciso - in un momento nel quale simili soluzioni erano poco frequenti - di sottoporsi in privata autonomia allo stesso regime che normalmente viene stabilito dai tribunali, in sede di separazione coniugale o anche a seguito di ricorsi ex art. 337 ter cod. civ. per i genitori non coniugati.
Nel caso in esame era successivamente intervenuto, nel 2007, un decreto del tribunale dei minorenni riguardante la potestà genitoriale. Quest’ultimo ufficio non era stato investito di esplicite domande riguardo al mantenimento della minore (anzi, la scrittura privata di cui sopra non era stata nemmeno prodotta), e quindi di fatto aveva stabilito un criterio di mantenimento diretto da parte di ciascun genitore, nei rispettivi periodi di
permanenza della figlia con esso.
Poiché, in seguito, il padre aveva iniziato a disattendere alla scrittura privata, nel 2010 la madre aveva ottenuto sulla base di essa un decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania, per oltre quarantamila euro di pagamenti arretrati. In sede di opposizione, il decreto stesso era stato tuttavia revocato, con la condanna del genitore inadempiente a pagare soltanto alcune spese straordinarie per la figlia, relative a una fornitura di occhiali e ad alcune spese odontoiatriche. Il tribunale etneo aveva infatti ritenuto, in sede di piena cognizione, che a ben vedere la scrittura privata che forniva la prova del credito dovesse ritenersi nulla, in virtù del principio della indisponibilità del diritto-dovere in questione.
Secondo quest’ultima interpretazione si doveva ritenere che, specialmente dopo la legge n. 54 del 2006 e i successivi interventi che hanno equiparato la condizione dei figli naturali rispetto a quelli delle coppie coniugate, tutte le questioni connesse all’esercizio della potestà, compreso il regime del mantenimento, dovessero passare per il vaglio del giudice.
In seguito, la Corte d'Appello di Catania ha invece riformato la decisione del tribunale, condannando di nuovo il padre inadempiente a pagare l’ingente somma arretrata. La questione è giunta così al vaglio della Cassazione, ed è stata risolta nel senso della validità e della coercibilità degli obblighi di mantenimento assunti per semplice scrittura privata, senza alcun intervento del giudice.
La Suprema Corte ha infatti ricordato che l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole previsto dall’articolo 147 cod. civ. è valido allo stesso modo sia rispetto alla filiazione naturale che nei confronti dei genitori coniugati. Del resto, come ha argomentato l’ordinanza in esame, è indiscusso che il genitore che non ha riconosciuto il figlio alla nascita rimanga lo stesso obbligato al suo mantenimento anche per il periodo antecedente alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale. Questo anche nei casi in cui l’altro genitore, nel frattempo, avesse provveduto per intero ai relativi oneri, in quanto il diritto del figlio a essere mantenuto sorge nei confronti di entrambi i genitori fin dal momento della nascita.

secondo l’ordinanza in esame, il regime previgente dell’articolo 317 bis del codice civile sulla potestà dei genitori naturali, applicabile alla fattispecie in quanto riferita al periodo precedente al 2014, non doveva ritenersi violato da un accordo privato sul mantenimento dei figli indipendente dall’intervento del giudice. Infatti, anche se la previgente regolamentazione della potestà genitoriale autorizzava che con essa venisse disciplinata, tra le altre, la questione del mantenimento, non si poteva trarre dalla norma alcun argomento sulla illegittimità dei degli accordi privati al riguardo. La Suprema Corte ha richiamato sul punto la sentenza delle Sezioni Unite n. 5847 del 25 maggio 1993, nella quale si era stabilito che, mentre nel caso di separazione o di divorzio era presupposto un preventivo intervento del giudice in ordine all'affidamento dei figli (ai sensi dell’art. 155 cod. civ. o dell’art. 6 della legge 898 del 1970), nel caso di cessazione della convivenza dei genitori naturali - ovvero nel caso che gli stessi non avessero mai convissuto - l'articolo 317 bis cod. civ. serviva unicamente a porre dei criteri attributivi sull’esercizio della potestà. In questo contesto, però, l'intervento del giudice poteva essere esclusivamente successivo ed eventuale, nel caso di cattivo funzionamento dei criteri, per così dire, naturali sull’esercizio della potestà stessa.

Il fatto che la disciplina del mantenimento della prole non fosse stata espressamente prevista nella norma relativa alle questioni de potestate, dunque, secondo la Cassazione non implicava l’illiceità degli accordi privati sul mantenimento dei figli naturali. Anzi, al contrario, la stessa norma attestava la liceità di simili accordi, se e in quanto rispondenti all’interesse della prole stessa, in attuazione di un obbligo già stabilito ex lege.

Nell’ordinanza in esame le argomentazioni del padre non sono state accolte nemmeno riguardo al fatto che il decreto del 2007 del tribunale per i minorenni, a suo dire, avrebbe imposto di considerare superato l’accordo intervenuto tra le parti. Infatti, secondo la Suprema Corte, la Corte d’Appello remittente aveva puntualmente esaminato la questione e aveva ritenuto, con adeguata motivazione, che la mancata sottoposizione della scrittura privata al vaglio del tribunale per i minorenni, unita al fatto che anche successivamente al decreto di quest’ultimo il padre avesse continuato a pagare diverse rate di contributo fisso, consentiva di ritenere la scrittura privata non assorbita dalla decisione de potestate.

Ha sostenuto infatti la Cassazione che, dopo il decreto del tribunale per i minorenni, ciascun genitore avrebbe comunque potuto ricorrere ex art. 148 cod. civ. al tribunale ordinario, per ottenere un provvedimento giudiziale relativo al mantenimento dei figli, senza che questo comportasse una rinuncia al diritto di recuperare le mensilità non corrisposte per il passato.

In definitiva, quindi, l’ordinanza in esame ha aperto le porte all’autonomia privata dei genitori non coniugati in ordine alla questione del mantenimento, e indirettamente ha anche reso possibile una disparità di trattamento rispetto ai genitori coniugati. Questi ultimi, infatti, in ossequio al principio dell’indisponibilità dei diritti e doveri reciproci verso i figli - che discende dalla considerazione che la Costituzione tuttora affida al matrimonio e alla famiglia - in sede di separazione coniugale o di divorzio continuano ad avere forti probabilità di vedersi opposta la nullità degli eventuali accordi intercorsi tra di loro. Questo anche se, sulla base degli stessi principi, non dovrebbe più essere escluso che, in caso di separazione di fatto in un periodo antecedente alla decisione del giudice al riguardo, gli eventuali accordi privati scritti intervenuti tra le parti vengano ritenuti validi come prova per il recupero giudiziale degli arretrati.

17/01/2021

decretazione d’urgenza

I Decreti Legge (DL) e i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), emanati per il contenimento della pandemia da “ coronavirus Covid-19”, rappresentano presidi essenziali e indispensabili di tutela della salute pubblica, quindi rispondenti a inevitabili e legittime scelte di politica emergenziale, e, del tutto conformi alla Costituzione e all’ordinamento giuridico italiano.

03/11/2020

Con sentenza ()2017), la corte d’appello di Salerno ha confermato il consolidato principio enunciato dalla giurisprudenza, secondo cui ai fini della configurabilità del mobbing l’elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria , va ricercato non nell’illegittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica (Cassazione civile sez. lav., 10/11/2017, n.26684).
Aveva poi, aggiunto che pure nell’ipotesi di insussistenza di un intento persecutorio — e quindi di inconfigurabilità di una condotta di mobbing— il giudice del merito è comunque tenuto ad accertare se alcuni dei comportamenti denunciati possano essere considerati in sé vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, produttivi di responsabilità per il danno da questi patito alla propria integrità psico-fisica.

27/09/2020

Cassazione: lettera di licenziamento e mancata indicazione della attività di repechage

Con sentenza numero 16795 del 6 agosto 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo non viene richiesta al datore di lavoro che l’esito del repechage venga inserito nella lettera di recesso, in quanto dello stesso occorre, unicamente, darne prova in giudizio, non costituendo la sua enunciazione prova della validità del licenziamento.

Indirizzo

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