Studio Legale Avv. Fortunato Niro

Studio Legale  Avv. Fortunato Niro Diritto Scolastico - Concorsi pubblici - Diritto del Lavoro

29/01/2026

📘 Precarietà del sostegno e diritto all’istruzione inclusiva

Posti in deroga, organico di fatto e supplenze reiterate: una prassi strutturale che incide sull’effettività dell’inclusione scolastica.

La guida SIDELS “Organico di fatto, posti in deroga e abuso del contratto a termine”, a cura di Alessandro Ancarani, Maria Giulia Bettati, Giovanni Bufano, Antonella Fiorani, Gianluigi Giannuzzi Cardone, Mariaconcetta Milone e Fortunato Niro, analizza il sistema alla luce della Direttiva 1999/70/CE e della più recente giurisprudenza, incluse le ordinanze della Cassazione 2025 sull’onere della prova dell’abuso.

⚖️ Un contributo essenziale per chi si occupa di diritto scolastico e tutela del lavoro.

👉 Scarica la guida dal link https://www.sidels.it/2026/01/29/il-diritto-allistruzione-inclusiva-e-la-precarizzazione-del-sostegno/

23/12/2025
27/11/2025
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) con ordinanza n. 6510/25, dopo aver superato le ques...
21/11/2025

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) con ordinanza n. 6510/25, dopo aver superato le questioni inerenti all’inammissibilità per superamento dei limiti entro i quali nel processo amministrativo è consentita l’impugnazione collettiva e cumulativa, modificando il proprio precedente orientamento, torna a pronunciarsi sulla questione relativa alla valutazione del servizio militare di leva (o servizio sostitutivo assimilato) nelle graduatorie del personale ATA 24 mesi per l'anno scolastico 2025/2026, qualora questo sia stato prestato non in costanza di un rapporto di lavoro.
Un gruppo di ricorrenti con il patrocinio dell’Avv. Fortunato Niro e Salvatore Russo, della rete legale ANIEF, ha quindi impugnato dinanzi al TAR la Nota Ministeriale n. 87838/2025 ed i singoli Decreti Direttoriali degli USR che in sede di aggiornamento delle graduatorie avevano dichiarato di aver prestato il servizio militare o servizio sostitutivo assimilato dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso all’insegnamento, ma in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica e aspiravano al riconoscimento in termini di punteggio, ai fini di un migliore collocamento nelle graduatorie per le supplenze, del periodo di leva non svolto in costanza di nomina alla stregua di quello svolto in costanza di nomina.
Il Collegio riconoscendo un "ingiustificato discrimine" nella valutazione del servizio sostitutivo di leva (o servizio di leva) ha osservato che se l'ordinamento giuridico riconosce la necessità di ristorare i cittadini che hanno svolto la leva obbligatoria per il "sacrificio subito" (ovvero il pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e alla posizione lavorativa), allora deve essere riconosciuta una analoga compensazione a coloro che si sono trovati nella condizione di dover rinunciare alle aspettative lavorative durante il servizio di leva.
In conclusione, il TAR Lazio, nell'accogliere la domanda cautelare, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio costituzionale di cui all'art. 52 della Costituzione impone una tutela compensativa per tutti coloro che hanno prestato servizio militare obbligatorio, indipendentemente dalla preesistenza di un rapporto di lavoro.

L'ordinanza del Tribunale di Larino rappresenta un contributo significativo alla risoluzione del contrasto giurisprudenz...
20/11/2025

L'ordinanza del Tribunale di Larino rappresenta un contributo significativo alla risoluzione del contrasto giurisprudenziale sulla questione dell'equiparazione tra servizio civile nazionale e universale.
L'approccio metodologico adottato, fondato sull'interpretazione costituzionalmente orientata e sulla valorizzazione della continuità sostanziale tra i due istituti, appare più convincente rispetto al formalismo interpretativo prevalso nella giustizia amministrativa.
Questo approccio garantisce che i volontari del Servizio Civile Nazionale, storicamente predecessore dell'Servizio Civile Universale, non subiscano discriminazioni nell'accesso alle riserve di posti, anche se il loro servizio è stato completato prima delle modifiche normative esplicite.
La decisione conferma l'orientamento favorevole del giudice ordinario e anticipa, sotto il profilo interpretativo, la soluzione legislativa successivamente adottata con il d.l. 25/2025. In questo senso, l'ordinanza non solo risolve il caso concreto ma contribuisce alla costruzione di un orientamento giurisprudenziale più attento ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza nell'applicazione delle norme sul pubblico impiego.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 118 del 2025 (depositata il 21/07/2025), è intervenuta nuovamente sulla deli...
22/07/2025

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 118 del 2025 (depositata il 21/07/2025), è intervenuta nuovamente sulla delicata questione delle indennità risarcitorie dovute in caso di licenziamenti illegittimi intimati da datori di lavoro di piccole dimensioni, ovvero quelli che non raggiungono i requisiti dimensionali previsti dall’art. 18, commi ottavo e nono, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori). Questa decisione segna un punto importante nel bilanciamento tra la stabilità occupazionale e la libertà di iniziativa economica.
Il Contesto Normativo e il "Jobs Act"
La sentenza prende le mosse dal giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale ordinario di Livorno. Al centro della questione vi era l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (noto come "Jobs Act"), che disciplina il "contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti". Questa norma prevedeva che, per i datori di lavoro "sottosoglia" (quelli con meno di quindici dipendenti per unità produttiva o complessivamente meno di sessanta), l'ammontare delle indennità risarcitorie stabilite per i licenziamenti illegittimi fosse dimezzato e non potesse comunque superare il limite massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le Censure di Costituzionalità
Il Tribunale di Livorno ha contestato la norma per violazione di diversi articoli della Costituzione:
• Art. 3, primo e secondo comma (Principio di Eguaglianza): Si lamentava un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori di grandi imprese (con tutela reintegratoria o indennitaria fino a trentasei mensilità) e quelli di piccole imprese, che avrebbero avuto solo una tutela indennitaria ridottissima (da tre a sei mensilità), non personalizzabile e non deterrente. Il criterio dimensionale dell'impresa è stato ritenuto anacronistico e non più idoneo a rivelare la reale forza economica del datore di lavoro.
• Art. 41, secondo comma (Libertà di Iniziativa Economica): L'assenza di un indennizzo adeguato recherebbe danno alla libertà e alla dignità umana anche nella piccola impresa.
• Art. 4, primo comma, e 35, primo comma (Tutela del Lavoro): La norma ostacolerebbe la stabilità dell'occupazione e la tutela del lavoro, venendo meno una sanzione con efficacia dissuasiva contro i licenziamenti illegittimi.
• Art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 24 della Carta Sociale Europea (Diritto a un Congruo Indennizzo): Sarebbe violato il diritto dei lavoratori licenziati senza valido motivo a "un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione".
La Precedente Sentenza n. 183/2022 e la Svolta Attuale
La Corte Costituzionale aveva già riconosciuto un "vulnus" simile nella sentenza n. 183 del 2022, per gli stessi parametri costituzionali. In quell'occasione, pur dichiarando l'inammissibilità per non sconfinare nella discrezionalità legislativa e per la complessità della materia che richiedeva una revisione complessiva, la Corte aveva lanciato un monito al legislatore: "un ulteriore protrarsi dell’inerzia legislativa non sarebbe tollerabile e la indurrebbe, ove nuovamente investita, a provvedere direttamente".
Il Tribunale di Livorno ha motivato la riproposizione della questione proprio sulla base di questa inerzia: oltre due anni erano trascorsi senza interventi legislativi, e la disciplina censurata si applica alla "quasi totalità delle imprese nazionali" e alla "gran parte dei lavoratori".

Cosa è Stato Dichiarato Incostituzionale
La Corte ha ritenuto la questione fondata, ma solo parzialmente. Il nucleo comune delle censure riguardava l'irragionevole limitazione della tutela indennitaria, lesiva del diritto del lavoratore a un indennizzo adeguato.
La Corte ha riaffermato che il legislatore ha discrezionalità nella scelta del modello di tutela (reintegratoria o monetaria), purché quest'ultima sia effettiva, adeguata e personalizzabile in base a una molteplicità di fattori (numero dei dipendenti, dimensioni dell'impresa, anzianità di servizio, comportamento e condizioni delle parti). Una misura risarcitoria uniforme e indipendente dalle peculiarità si traduce in una "indebita omologazione di situazioni che possono essere [...] diverse", in violazione del principio di eguaglianza.
La sentenza n. 118/2025 ha chiarito che il "vulnus" costituzionale risiede nell'imposizione di un tetto massimo insuperabile di sei mensilità, anche in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità. Questa rigidità e l'esiguità del divario tra minimo e massimo (ad esempio, da tre a sei mensilità per i licenziamenti senza giustificato motivo) trasformavano l'indennità in una "liquidazione legale forfetizzata e standardizzata", inadeguata a rispecchiare la specificità del caso concreto e a garantire la dignità del lavoratore.
Al contrario, la Corte ha ritenuto che la previsione del dimezzamento degli importi non sia, di per sé, incostituzionale. Il meccanismo del dimezzamento, applicato a fasce di indennità originariamente più ampie (ad esempio, da sei a trentasei mensilità per l'art. 3, comma 1), è comunque tale da non impedire al giudice di tener conto della specificità della vicenda e di applicare i criteri di personalizzazione, bilanciando la tutela del lavoratore con l'esigenza di non gravare eccessivamente i piccoli datori di lavoro.
Pertanto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alle parole "e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità".
Impatto della Sentenza
Questa sentenza è un intervento significativo che corregge una distorsione nel sistema delle "tutele crescenti" per le piccole imprese. Eliminando il tetto massimo di sei mensilità, la Corte restituisce ai giudici del lavoro la possibilità di modulare l'indennità in modo più equo e proporzionato alla gravità del vizio del licenziamento e alle specifiche circostanze del caso, garantendo così una tutela più "personalizzata" e, di conseguenza, più dissuasiva per il datore di lavoro.
Questo significa che, ad esempio, nel caso di un licenziamento per insussistenza del fatto materiale contestato, il giudice potrà ora applicare l'indennità prevista dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 (da sei a trentasei mensilità), dimezzandola (da tre a diciotto mensilità) ma senza il vincolo del tetto massimo di sei mensilità precedentemente previsto.
La Corte Costituzionale ha ribadito che la quantificazione dell'indennità deve avvenire nel rispetto dei principi già stabiliti nelle precedenti pronunce, tenendo conto di una molteplicità di fattori. Il criterio dell'anzianità di servizio mantiene un ruolo centrale, ma deve essere integrato con altri parametri: il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell'attività economica del datore di lavoro, il comportamento e le condizioni delle parti.
Particolarmente significativo è il richiamo della Consulta alla necessità di considerare "altri fattori altrettanto significativi, quali possono essere il fatturato o il totale di bilancio", in linea con la legislazione europea e nazionale che da tempo ha superato il criterio meramente occupazionale per la classificazione dimensionale delle imprese.

09/07/2025

‼️Ordinanza TAR Lazio: Sospensione Cautelare per la Valutazione del Servizio Militare nelle Graduatorie ATA.‼️
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha emesso un'ordinanza cautelare di notevole importanza per il mondo del personale ATA, sospendendo la valutazione dei titoli contestati nelle procedure di aggiornamento delle graduatorie per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola. Si tratta di una decisione che tocca direttamente una delle questioni più controverse e dibattute nel settore scolastico: il riconoscimento del servizio militare di leva non prestato in costanza di nomina.
L'ordinanza del TAR Lazio, pubblicata il 2 luglio 2025, nasce da un ricorso presentato contro la Nota ministeriale n. 87838 del 10 aprile 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito ed i relativi Bandi Regionali.
Il contenzioso riguarda specificamente la valutazione del servizio militare e quello civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva, che secondo la normativa ministeriale viene equiparato al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali, ricevendo così un punteggio significativamente ridotto rispetto al servizio militare prestato in costanza di nomina.
La questione del servizio militare nelle graduatorie ATA non è nuova e ha generato un ampio contenzioso negli ultimi anni. Il Consiglio di Stato, con diverse sentenze, ha già affrontato la materia, stabilendo principi importanti.
Con la sentenza n. 1720/2022, la Sezione Settima del Consiglio di Stato ha sancito che il servizio militare e quello civile sostitutivo "devono essere valutati per intero (6 punti)" anche quando prestati dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale gli interessati non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica.
La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente sottolineato che "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti", richiamando l'articolo 485, comma 7, del decreto legislativo n. 297/1994. Questo orientamento trova fondamento nell'articolo 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui l'adempimento del dovere di difesa della Patria "non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino.
La sospensione cautelare della valutazione dei titoli ha immediate conseguenze pratiche per il personale ATA.
I ricorrenti che hanno prestato servizio militare o civile sostitutivo non in costanza di nomina potrebbero vedere riconosciuto il diritto a un punteggio significativamente più elevato nelle graduatorie. Questo potrebbe comportare un riposizionamento nelle graduatorie e maggiori opportunità di assunzione.
La differenza non è trascurabile: chi ha svolto 12 mesi di servizio militare non in costanza di nomina attualmente riceve 0,60 punti, mentre con il riconoscimento pieno potrebbe ottenere 6 punti. Una differenza che può risultare decisiva per il posizionamento in graduatoria e, quindi, per l'ottenimento di un incarico di supplenza o di una nomina a tempo indeterminato.

25/06/2025

L'Estensione della Carta del Docente per i Precari della Scuola

Un importante sviluppo nel panorama educativo italiano ha visto l'estensione della Carta del Docente anche al personale con contratto a tempo determinato, segnando un'apertura significativa e attesa (ma non esaustiva) nel settore.
Questa novità è stata introdotta tramite le modifiche previste dal decreto-legge numero 45 del 7 aprile 2025, nell'ambito delle "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026".

Per l'anno scolastico 2024/2025, i principali destinatari del bonus di 500 euro sono i docenti con contratto a tempo determinato annuale, in particolare quelli impiegati nella scuola statale con incarico fino al 31 agosto 2025.
Il valore del bonus rimane di 500 euro, mantenendo le medesime modalità di accesso e spendibilità rispetto ai docenti a tempo indeterminato.
I docenti con incarico annuale fino al termine delle attività didattiche 2024/25 possono altresì verificare la loro posizione con l'ufficio scolastico di appartenenza per individuare eventuali modalità di accesso.
È importante notare che, per il momento, rimangono esclusi i supplenti temporanei non annuali, così come i docenti delle scuole paritarie e del settore privato per i quali l’unica via percorribile per ottenere il bonus è quella giudiziaria.
Per accedere al ricorso https://anief.org/ricorsi3/ricorso?id=1177:carta-500-euro-docenti-precari

Le funzioni di accesso alla piattaforma dedicata alla Carta del Docente (https://www.cartadeldocente.istruzione.it/) sono state aperte a partire da martedì 24 giugno 2025.

Un aspetto fondamentale è l'orizzonte temporale per l'utilizzo del bonus: la somma assegnata sarà infatti utilizzabile fino al 31 agosto 2026.

Un segnale di attenzione per i precari precedentemente esclusi da tale misura, un "significativo segnale di attenzione" verso coloro che operano nelle scuole, anche con rapporti di lavoro non stabili, offrendo loro una nuova opportunità professionale e formativa.

CONVEGNO SIDELS – TORINO, 20 GIUGNO 2025 🕞 Dalle 15:30 alle 19:30 | Presso la Fondazione dell’Avvocatura Torinese Fulvio...
17/06/2025

CONVEGNO SIDELS – TORINO, 20 GIUGNO 2025
🕞 Dalle 15:30 alle 19:30 | Presso la Fondazione dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce
👩‍🏫 Il reclutamento del personale docente tra algoritmo, concorsi, PNRR e scelta delle famiglie: analisi e prospettive dei meccanismi di assunzione.
🎓 Evento accreditato dal COA di Torino con riconoscimento di 3 crediti formativi.
📍 Un incontro per fare il punto su criticità e scenari futuri della scuola italiana, tra diritto, politica e innovazione.
🔗 Per seguire online è necessario registrarsi su: www.sidels.it

CONVEGNO SIDELS – TORINO, 20 GIUGNO 2025

🕞 Dalle 15:30 alle 19:30 | Presso la Fondazione dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce

👩‍🏫 Il reclutamento del personale docente tra algoritmo, concorsi, PNRR e scelta delle famiglie: analisi e prospettive dei meccanismi di assunzione.

🎓 Evento accreditato dal COA di Torino con riconoscimento di 3 crediti formativi.

📍 Un incontro per fare il punto su criticità e scenari futuri della scuola italiana, tra diritto, politica e innovazione.

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📢 Convegno SIDELS a Torino – 20 giugno 2025🕞 Ore 15:30 – 19:30📍 Fondazione dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce🎓 Evento...
10/06/2025

📢 Convegno SIDELS a Torino – 20 giugno 2025
🕞 Ore 15:30 – 19:30
📍 Fondazione dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce
🎓 Evento accreditato COA Torino (3 crediti formativi)
🔍 Il reclutamento del personale docente tra algoritmo, concorsi PNRR e scelta delle famiglie
Analisi e prospettive dei meccanismi di assunzione
📌 Un pomeriggio di approfondimento su:
✅ Conferimento incarichi tramite algoritmo
✅ Concorsi PNRR e riserve
✅ Continuità didattica e principio meritocratico
🗣️ Interverranno:
• Avv. Roberto Carapelle
• Avv. Dino Caudullo
• Avv. Patrizia Gorgo
• Avv. Fabio Rossi
• Prof. Roberto Cavallo Perin
• Dott.ssa Isabella Alberti
• Dott. Luca Pavia
• Avv. Pietro Siviglia
• Avv. Isetta Barsanti Mauceri
💻 Segui il convegno online iscrivendoti su:
👉 [www.sidels.it]

📢 Convegno SIDELS a Torino – 20 giugno 2025

🕞 Ore 15:30 – 19:30
📍 Fondazione dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce
🎓 Evento accreditato COA Torino (3 crediti formativi)

🔍 Il reclutamento del personale docente tra algoritmo, concorsi PNRR e scelta delle famiglie
Analisi e prospettive dei meccanismi di assunzione

📌 Un pomeriggio di approfondimento su:
✅ Conferimento incarichi tramite algoritmo
✅ Concorsi PNRR e riserve
✅ Continuità didattica e principio meritocratico

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• Avv. Roberto Carapelle
• Avv. Dino Caudullo
• Avv. Patrizia Gorgo
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• Dott.ssa Isabella Alberti
• Dott. Luca Pavia
• Avv. Pietro Siviglia
• Avv. Isetta Barsanti Mauceri

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Indirizzo

Via F. Crispi N. 53
Udine
33100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:00
15:30 - 18:00
Martedì 09:00 - 12:00
15:30 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 12:00
15:30 - 18:00
Giovedì 09:00 - 12:00
15:30 - 18:00
Venerdì 09:00 - 12:00
15:30 - 18:00

Telefono

+3904321500231

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