22/07/2025
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 118 del 2025 (depositata il 21/07/2025), è intervenuta nuovamente sulla delicata questione delle indennità risarcitorie dovute in caso di licenziamenti illegittimi intimati da datori di lavoro di piccole dimensioni, ovvero quelli che non raggiungono i requisiti dimensionali previsti dall’art. 18, commi ottavo e nono, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori). Questa decisione segna un punto importante nel bilanciamento tra la stabilità occupazionale e la libertà di iniziativa economica.
Il Contesto Normativo e il "Jobs Act"
La sentenza prende le mosse dal giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale ordinario di Livorno. Al centro della questione vi era l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (noto come "Jobs Act"), che disciplina il "contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti". Questa norma prevedeva che, per i datori di lavoro "sottosoglia" (quelli con meno di quindici dipendenti per unità produttiva o complessivamente meno di sessanta), l'ammontare delle indennità risarcitorie stabilite per i licenziamenti illegittimi fosse dimezzato e non potesse comunque superare il limite massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le Censure di Costituzionalità
Il Tribunale di Livorno ha contestato la norma per violazione di diversi articoli della Costituzione:
• Art. 3, primo e secondo comma (Principio di Eguaglianza): Si lamentava un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori di grandi imprese (con tutela reintegratoria o indennitaria fino a trentasei mensilità) e quelli di piccole imprese, che avrebbero avuto solo una tutela indennitaria ridottissima (da tre a sei mensilità), non personalizzabile e non deterrente. Il criterio dimensionale dell'impresa è stato ritenuto anacronistico e non più idoneo a rivelare la reale forza economica del datore di lavoro.
• Art. 41, secondo comma (Libertà di Iniziativa Economica): L'assenza di un indennizzo adeguato recherebbe danno alla libertà e alla dignità umana anche nella piccola impresa.
• Art. 4, primo comma, e 35, primo comma (Tutela del Lavoro): La norma ostacolerebbe la stabilità dell'occupazione e la tutela del lavoro, venendo meno una sanzione con efficacia dissuasiva contro i licenziamenti illegittimi.
• Art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 24 della Carta Sociale Europea (Diritto a un Congruo Indennizzo): Sarebbe violato il diritto dei lavoratori licenziati senza valido motivo a "un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione".
La Precedente Sentenza n. 183/2022 e la Svolta Attuale
La Corte Costituzionale aveva già riconosciuto un "vulnus" simile nella sentenza n. 183 del 2022, per gli stessi parametri costituzionali. In quell'occasione, pur dichiarando l'inammissibilità per non sconfinare nella discrezionalità legislativa e per la complessità della materia che richiedeva una revisione complessiva, la Corte aveva lanciato un monito al legislatore: "un ulteriore protrarsi dell’inerzia legislativa non sarebbe tollerabile e la indurrebbe, ove nuovamente investita, a provvedere direttamente".
Il Tribunale di Livorno ha motivato la riproposizione della questione proprio sulla base di questa inerzia: oltre due anni erano trascorsi senza interventi legislativi, e la disciplina censurata si applica alla "quasi totalità delle imprese nazionali" e alla "gran parte dei lavoratori".
Cosa è Stato Dichiarato Incostituzionale
La Corte ha ritenuto la questione fondata, ma solo parzialmente. Il nucleo comune delle censure riguardava l'irragionevole limitazione della tutela indennitaria, lesiva del diritto del lavoratore a un indennizzo adeguato.
La Corte ha riaffermato che il legislatore ha discrezionalità nella scelta del modello di tutela (reintegratoria o monetaria), purché quest'ultima sia effettiva, adeguata e personalizzabile in base a una molteplicità di fattori (numero dei dipendenti, dimensioni dell'impresa, anzianità di servizio, comportamento e condizioni delle parti). Una misura risarcitoria uniforme e indipendente dalle peculiarità si traduce in una "indebita omologazione di situazioni che possono essere [...] diverse", in violazione del principio di eguaglianza.
La sentenza n. 118/2025 ha chiarito che il "vulnus" costituzionale risiede nell'imposizione di un tetto massimo insuperabile di sei mensilità, anche in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità. Questa rigidità e l'esiguità del divario tra minimo e massimo (ad esempio, da tre a sei mensilità per i licenziamenti senza giustificato motivo) trasformavano l'indennità in una "liquidazione legale forfetizzata e standardizzata", inadeguata a rispecchiare la specificità del caso concreto e a garantire la dignità del lavoratore.
Al contrario, la Corte ha ritenuto che la previsione del dimezzamento degli importi non sia, di per sé, incostituzionale. Il meccanismo del dimezzamento, applicato a fasce di indennità originariamente più ampie (ad esempio, da sei a trentasei mensilità per l'art. 3, comma 1), è comunque tale da non impedire al giudice di tener conto della specificità della vicenda e di applicare i criteri di personalizzazione, bilanciando la tutela del lavoratore con l'esigenza di non gravare eccessivamente i piccoli datori di lavoro.
Pertanto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alle parole "e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità".
Impatto della Sentenza
Questa sentenza è un intervento significativo che corregge una distorsione nel sistema delle "tutele crescenti" per le piccole imprese. Eliminando il tetto massimo di sei mensilità, la Corte restituisce ai giudici del lavoro la possibilità di modulare l'indennità in modo più equo e proporzionato alla gravità del vizio del licenziamento e alle specifiche circostanze del caso, garantendo così una tutela più "personalizzata" e, di conseguenza, più dissuasiva per il datore di lavoro.
Questo significa che, ad esempio, nel caso di un licenziamento per insussistenza del fatto materiale contestato, il giudice potrà ora applicare l'indennità prevista dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 (da sei a trentasei mensilità), dimezzandola (da tre a diciotto mensilità) ma senza il vincolo del tetto massimo di sei mensilità precedentemente previsto.
La Corte Costituzionale ha ribadito che la quantificazione dell'indennità deve avvenire nel rispetto dei principi già stabiliti nelle precedenti pronunce, tenendo conto di una molteplicità di fattori. Il criterio dell'anzianità di servizio mantiene un ruolo centrale, ma deve essere integrato con altri parametri: il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell'attività economica del datore di lavoro, il comportamento e le condizioni delle parti.
Particolarmente significativo è il richiamo della Consulta alla necessità di considerare "altri fattori altrettanto significativi, quali possono essere il fatturato o il totale di bilancio", in linea con la legislazione europea e nazionale che da tempo ha superato il criterio meramente occupazionale per la classificazione dimensionale delle imprese.