20/03/2023
La pagina è una nota a sentenza n. 128/22 della Corte d'Appello di Trieste, all'esito di procedimento seguito dallo Studio, in materia contributiva INAIL.
La Corte, accogliendo la tesi difensiva, ha stabilito l'importante principio secondo cui l'INAIL
❌ non può applicare retroattivamente a un datore di lavoro i premi ordinari al posto di quelli speciali unitari
❌ e quindi non può richiedere al datore di lavoro le eventuali differenze contributive a ritroso fino a cinque anni precedenti derivanti dal ricalcolo
✔ se il datore di lavoro è incolpevole, non avendo presentato denunce incomplete o erronee
La C.App di Trieste n. 128/22, in causa seguita dallo Studio, ha stabilito che il provvedimento INAIL di applicazione dei premi ordinari non è retroattivo