Studio Legale Avvocato Maira Pia Cristel Fusco

Studio Legale Avvocato Maira Pia Cristel Fusco Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Legale Avvocato Maira Pia Cristel Fusco, Avvocato e studio legale, Via Salvatore Romano n. 7/A, Tursi.

20/07/2024

Liquidazione giudiziale e accordo di ristrutturazione dei debiti: rapporti e criticità.

Nel più ampio ambito del ricorso per l'apertura della Liquidazione Giudiziale da parte di un Ente creditore ai danni di una S.R.L.S. unipersonale, la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi dell'insolvenza viene decisa con Decreto del Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 CCII.

Il Tribunale, all'uopo, fissa il relativo termine di 60 giorni per la proposizione del Concordato Preventivo; del piano e per il deposito della relativa documentazione utile al fine di attestare la veridicità dei dati riportati e la fattibilità, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. n. 14/2019, in sede di omologa.

Segue:
📌Nomina di un Commissario Giudiziale con finalità di vigilanza e supervisione;
📌Periodici obblighi informativi con particolare riguardo alla gestione finanziaria della societá;
📌Obbligo, a carico del debitore, del pagamento delle spese di procedura (il cui eventuale reclamo in Corte d' Appello è inammissibile).

✖️ Quali, invece, le ipotesi in cui il termine pronunciato con Decreto viene revocato?

📌 La commissione di atti in frode ai creditori;
📌 qualsiasi condotta pregiudizievole e idonea a ledere l'esito delle trattative riconducibili al piano.

Tale principio è confermato da una recente Ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. civ., n. 12523, 08/05/2024).

Possa l'armonia della Pasquetta invadere la vostra vita di gioia e serenità.Felice Pasquetta a tutti!!🐣🌻🍩
01/04/2024

Possa l'armonia della Pasquetta invadere la vostra vita di gioia e serenità.

Felice Pasquetta a tutti!!
🐣🌻🍩

Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio: dubbi interpretativi.A...
27/08/2023

Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio: dubbi interpretativi.

A seguito delle recenti disposizioni in punto di modifiche introdotte dal D.lgs n. 149/ 2022, c.d., Riforma Cartabia, in tema di procedimenti di famiglia, sono state varie le questioni giuridiche che hanno suscitato significativi quanto attuali dubbi interpretativi e, soprattutto, applicativi per gli operatori del diritto.
Tra queste, si segnala per il particolare rilievo, quella concernente la questione giuridica dell'ammissibilitá del cumulo della contemporanea domanda di separazione e divorzio, nei ricorsi congiunti.
Al riguardo, tra le prime applicazioni pratiche in Giurisprudenza in tal senso, si registra una importante sentenza del Tribunale di Verona del 20/06/2023.
Nel caso di specie, Il Tribunale di Verona, pronunciandosi in senso favorevole rispetto alla domanda con cui i ricorrenti chiedevano la pronuncia di sentenza di separazione personale alle condizioni da loro concordate e riportate nel ricorso e, susseguentemente, la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, stabiliva che il disposto dell'art. 473- bis. 51 c.p.c., tenuto conto della sua estesa formulazione, permetta di cumulare nel ricorso congiunto tutte le domande che facciano parte del suo elenco, purché tra loro compatibili, quali sicuramente quella di separazione e quella di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Invero, sebbene la questione appaia controversa e parallelamente si siano registrate sentenze aderenti ad orientamenti di segno opposto, la dottrina più recente sembrerebbe andare nella direzione di un graduale quanto costante superamento della indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale.
Infatti, giova al riguardo ricordare che anche con la L. 162/2014, a seguito della introduzione della negoziazione assistita volontaria in materia matrimoniale, veniva rimessa alla disponibilità delle parti oltre che la materia del divorzio, nei casi di cui all’ art. 3, lett. b) L. n. 898/1970, anche le statuizioni, personali ed economiche riguardanti la prole minorenne e/o affetta da disabilità ,naturalmente con le opportune cautele del caso.
Pertanto, tale ampliamento dell’ambito di operatività dell’autonomia negoziale anche ai procedimenti congiunti, rappresenta un significativo passo in avanti verso una tendenza evolutiva del diritto sostanziale matrimoniale e sembrerebbe essere vista ed accolta con un certo favor, dalla giurisprudenza più recente.

Studio Legale Avv. Maira Pia Cristel Fusco.
328 365 8623
PEC:[email protected]
Via Salvatore Romano n. 7/A
75028 Tursi (MT).
Si riceve su appuntamento.

Buongiorno, al lavoro anche nel week-end!💪📖
17/06/2023

Buongiorno, al lavoro anche nel week-end!
💪📖

Lo Studio Legale Fusco conclude così la settimana santa, le attività lavorative riprenderanno a partire da martedì.Si fo...
08/04/2023

Lo Studio Legale Fusco conclude così la settimana santa, le attività lavorative riprenderanno a partire da martedì.

Si formulano i migliori auguri per una serena e santa Pasqua a Voi tutti.
🐣❤️

01/03/2023
01/02/2023

RNF 🎓 COMITATO SCIENTIFICO

A cura dell'avv.

I LIMITI ALLA FREQUENTAZIONE DEL COMPAGNI DEL PARTNER CON I FIGLI

Con il provvedimento n. 2001 del 2023 la I sezione civile della⚖️ Corte di Cassazione Cassazione si è pronunciata in merito ai limiti alla frequentazione del compagni del partner con i figli. Nel caso di specie una madre ricorreva alla Magistratura per ottenere la modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori stabilite in sede di separazione, sul presupposto che il consorte aveva cominciato una nuova convivenza more uxorio, che aveva determinato nei figli un grave stato di malessere. La donna in particolare denunciava che la presenza della nuova compagna del padre dei figli, fosse stata troppo repentina, soprattutto considerato che sussistevano situazioni conflittuali che inevitabilmente coinvolgevano i bambini. Dal suo canto il padre chiedeva il rigetto delle pretese della ex moglie, eccependo che anche il suo novo compagno non era uno stinco di santo. L’uomo infatti era stato rinviato a giudizio per maltrattamenti. Non solo. Il padre negava anche di aver avviato una nuova convivenza, ma ribaltava le medesime richieste della ex moglie, chiedendo che venisse vietato al suo compagno di frequentare la prole, almeno fino all’eventuale assoluzione nel procedimento penale e che venisse disposto un ampliamenti dei tempi di frequentazione dei figli, anche con un pernottamento durante il weekend. Veniva esperita una CTU psicologica per valutare la posizione dei figli e, al termine, veniva confermato il collocamento prevalente presso la madre e deciso che la frequentazione della nuova compagna del papà da parte dei bambini, dovesse limitarsi ad un pomeriggio a settimana e sempre in presenza del genitore. Il padre quindi, incassata la sconfitta, impugnava la decisione innanzi alla Corte di Appello, ribadendo la richiesta di un ampliamento del diritto di visita, che non gli era stata accordata. La madre si costituiva anche nel processo in secondo grado e chiedeva il rigetto delle richieste. La Corte territoriale, analizzata la CTU svolta, rigettava la richiesta dell’uomo al rinnovo del mezzo istruttorio e quella all’audizione dei minori e, nell’occasione, invitava formalmente la madre a non ospitare il proprio compagno in presenza dei bambini. Il padre però non si arrendeva e ricorreva anche in Cassazione, con un ricorso che però veniva rigettato. La Suprema Corte nel dispositivo in esame, evidenziava come il rapporto tra l’uomo e la nuova compagna, si riverberava negativamente sui figli minori, che venivano spesso coinvolti dai due in vicende conflittuali tra il primo e la madre. In via generale, come anche chiarito dalla Corte di Cassazione, non vi è alcun divieto di presentare il nuovo partner ai figli e permettergli di trascorrere del tempo con loro, purché sussista una relazione sana e stabile e purché la frequentazione non infici nella crescita dei minori, ciò in quanto, pur cessato il matrimonio, l’unità della famiglia non viene meno nell’interesse della prole. E’ principio generale che i figli hanno il pieno diritto di partecipare alla vita quotidiana del singolo genitore e tale diritto comprende anche la possibilità di coinvolgere il figlio nella nuova relazione sentimentale (cfr. Cass. Civ., n. 283/2009), ma ciò sempre nel rispetto e nella tutela della loro crescita. Per il Tribunale di Milano sez. IX, 23.03.2013 i genitori dovrebbero introdurre gradualmente i rispettivi compagni e far comprendere ai figli che la nuova figura affettiva non vuole sostituire quella dell’altro genitore Insomma non vi è né un divieto né un momento preciso per la Giurisprudenza in cui presentare ai figli il proprio partner, ma importa che si tratti di una relazione stabile e duratura che, soprattutto, non arrechi pregiudizio alla prole.

⚖️ GIURISPRUDENZA DI MERITO:
✅ Tribunale di Milano, sentenza del 18 gennaio 2017: “Va rigettata la domanda del genitore volta ad ottenere che il Tribunale inibisca i contatti tra i figli comuni e il nuovo partner dell’altro genitore là dove la relazione tra esso genitore e nuovo compagno si sia consolidata e per il tempo trascorso debba ritenersi che i minori abbiano ormai presumibilmente metabolizzato la presenza – nel caso di specie – del nuovo compagno nella vita della madre”.
✅ Tribunale di Milano, sentenza del 23 marzo 2013: “In assenza di pregiudizio per il minore e adottando le opportune cautele, il genitore ha diritto a coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale, trattandosi di una formazione sociale a carattere costituzionale” e che “il divieto di frequentazione del nuovo convivente del genitore non collocatario (…) troverebbe giustificazione solo se il preminente interesse della prole fosse esposto a rischio”.

01/01/2022
22/12/2021

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: IN ARRIVO UN NUOVO ADEMPIMENTO PER IL CREDITORE PROCEDENTE.

Con specifico riguardo al pignoramento presso terzi, la L. n. 206 del 26 novembre 2021, in riforma del processo civile, ha introdotto un nuovo adempimento a carico del creditore procedente.

Si tratta del comma 32 dell’unico articolo della citata riforma che, intervenendo sull’articolo 543 del c.p.c., pone a carico del creditore procedente un adempimento aggiuntivo al già operante onere di iscrivere a ruolo il processo espropriativo entro 30 giorni dalla data in cui egli riceva dall'ufficiale giudiziario l’originale dell’atto di pignoramento notificato.

Più nello specifico, la norma in parola si sostanzia nell’obbligo del creditore (a pena di inefficacia del pignoramento) di informare dell’avvenuta iscrizione a ruolo dello stesso il debitore esecutato e il terzo, presso cui si trovano il bene o il credito pignorati.

Inoltre, dopo il 22 giugno p.v., il creditore procedente dovrà contestualmente alla citata iscrizione a ruolo, notificare e depositare il relativo avviso nel fascicolo dell'esecuzione, entro la data dell'udienza di comparizione, fissata nell'atto di pignoramento.

La ratio della disposizione consiste proprio nella volontà di favorire una più facile liberazione dei crediti e dei beni pignorati, con riguardo soprattutto alla fine degli obblighi di custodia in capo al terzo, derivanti dalla sopravvenuta inefficacia del predetto pignoramento.

Ancora, la citata riforma, al comma 29, introduce una ulteriore modifica intervenendo sull’art. 26-bis, comma 1 del codice di procedura civile, con riguardo alla disciplina del foro competente per l’espropriazione di crediti, allorchè debitrice sia una pubblica amministrazione e il credito per cui si procede derivi da rapporto di lavoro alle dipendenze della PA.

Si tratta, in conclusione, di sostituire l’attuale criterio che indica quale foro competente quello del terzo debitore, con il foro del luogo dove ha sede l’Ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore abbia la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (fuori da queste ipotesi rimane saldo il criterio generale di competenza nel foro del debitore esecutato), allo scopo di attuare una maggiore e più coerente distribuzione delle controversie, tra i diversi tribunali distrettuali.

Indirizzo

Via Salvatore Romano N. 7/A
Tursi
75028

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:30 - 20:00
Martedì 09:00 - 13:00
15:30 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:30 - 20:00
Giovedì 09:00 - 13:00
15:30 - 20:00
Venerdì 09:00 - 13:00
15:30 - 20:00
Sabato 09:00 - 13:00

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