Avv. Federico Santoro

Avv. Federico Santoro Appassionato di diritto, con particolare specializzazione nel diritto del lavoro privato e pubblico, nel diritto civile e nel diritto amministrativo.

21/08/2024

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto di un gruppo di educatori del Comune di Torino di partecipare a un concorso, indetto nel 2023, dal quale erano stati esclusi perché, nonostante i requisiti maturati con il servizio negli asili nido, erano in possesso solo di un diploma di scuola s

La sentenza n. 4462/2021 del Tribunale Ordinario di Torino ha affrontato una delle questioni aperte della legge 24/2017 ...
03/12/2021

La sentenza n. 4462/2021 del Tribunale Ordinario di Torino ha affrontato una delle questioni aperte della legge 24/2017 in materia di responsabilità sanitaria, sulla quale sinora non risultano precedenti di legittimità: dopo la fase di a.t.p., il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 8 legge 24/2017, determina l'inammissibilità della domanda risarcitoria?
La pronuncia, emessa dalla Presidente della Sezione IV del Tribunale, ha condivisibilmente ritenuto che il mancato rispetto del termine non determini l'inammissibilità del ricorso, in considerazione del fatto che: a) la procedibilità viene espressamente correlata solo alla “presentazione” del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (o della domanda, alternativa, di mediaconciliazione); non è prevista alcuna ulteriore condizione di procedibilità; b) la “perentorietà” del termine di sei mesi per lo svolgimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo appare finalizzata, oltre che ad intenti acceleratori, al contenimento del sacrificio al diritto di azione del danneggiato, tutelato dall’art. 24 Cost., come si desume dal fatto che decorso tale termine, anche in assenza di deposito della CTU, “la domanda diviene procedibile”; c) la suddetta interpretazione della “perentorietà” del termine semestrale è avvalorata dal contenuto del secondo comma dell’art. 8 legge 24/2017, laddove si prevede che l’attività sino a quel momento svolta nel procedimento per ATP non venga in alcun modo vanificata, essendo espressamente prevista, tra le varie ipotesi, la presentazione di una istanza di “completamento del procedimento” (e, d’altra parte, un’eventuale “sanzione” di improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. tardivamente proposto, comporterebbe ingiustificato sacrificio del principio di ragionevole durata del processo, costringendo la parte danneggiata ad instaurare un autonomo giudizio di cognizione, anche in ipotesi di controversia definibile con istruttoria sommaria); d) il tenore letterale del terzo comma dell’art. 8 legge 24/2017, d’altra parte, è ben chiaro nell’individuare i due distinti effetti che conseguono al decorso del termine semestrale “perentorio” in mancanza di deposito della relazione peritale: d1 - la domanda, come già visto, diviene procedibile; d2- gli effetti della domanda (evidentemente di quella avanzata nel procedimento di ATP) sono fatti salvi a condizione che, entro 90 giorni dalla scadenza del termine semestrale, sia depositato ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; e) ne consegue che sia il dato letterale, che un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame, inducono a ricondurre al rispetto del termine di 90 giorni condizioni esclusivamente la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per ATP (ovvero l’effetto interruttivo, l’effetto sospensivo, l’impedimento di decadenze, la rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 5 c.p.c. e della litispendenza) e che, pertanto, anche se depositato successivamente ai 90 giorni di cui all’art. 8 comma 3 legge 24/2017, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. sia procedibile, ma possa produrre solo ex novo i suoi effetti sostanziali e processuali.
La sentenza ha poi ridotto l'entità del danno di cui era richiesto il risarcimento: la liquidazione dell'intero danno biologico per “invalidità permanente” e per “inabilità temporanea” unitamente alla somma necessaria a "rimediare al danno" (costo dei trattamenti sanitari) determinerebbe una ingiustificata duplicazione risarcitoria. Delle due l'una: o si liquida per intero il danno biologico per “invalidità permanente” e per “inabilità temporanea”, o si liquida la somma necessaria per “rimediare al danno” e la “residua” invalidità permanente.

Con la sentenza n. 1301/2021 il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro ha annullato la sanzione disciplinare irr...
20/10/2021

Con la sentenza n. 1301/2021 il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro ha annullato la sanzione disciplinare irrogata da un Comune ad un proprio dipendente per alcuni commenti pubblicati su Facebook contro un Consigliere comunale.
Il Comune, su segnalazione dello stesso Consigliere comunale, li aveva ritenuti offensivi, aprendo il procedimento disciplinare concluso con l'irrogazione di sanzione che è stata prontamente impugnata.
Il dipendente, assistito dallo Studio, ha dedotto l'irrilevanza disciplinare della condotta in quanto estranea al rapporto di lavoro, rivolta nei confronti di un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro ed al di fuori dell'orario d'ufficio, ed in ogni caso scriminata in quanto esercizio del diritto di critica politica e, in subordine, sindacale.
Il Tribunale ha accolto il primo motivo ribadendo il principio per cui, anche nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, la soggezione del dipendente è limitata all'ambito lavorativo e non si estende alla sua intera esistenza, non potendo il datore esercitare il potere disciplinare per reprimere condotte che non abbiano alcuna attinenza con le mansioni ed i doveri contrattuali.
A prescindere dalle modalità espressive discutibili del dipendente, il caso è emblematico di come talvolta il potere disciplinare venga utilizzato in maniera strumentale per far tacere voci di dissenso rispetto alla maggioranza politica al governo in pieno contrasto con i principi di democrazia e libertà di espressione.

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05/10/2020

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Le fotografie pubblicate con particolare enfasi da giornali e siti di informazione online lasciano pochi dubbi sulla veridicità del fatto: ...

Segnalo la sentenza n. 124/2020 del Tribunale di Ivrea che ha riconosciuto la piena validità dei servizi extrascolastici...
04/09/2020

Segnalo la sentenza n. 124/2020 del Tribunale di Ivrea che ha riconosciuto la piena validità dei servizi extrascolastici prestati presso comuni, province, regioni, tribunali, procure, camere di commercio, ASL/USL/ASP ai fini dell'attribuzione di punteggio nelle graduatorie.
Si tratta di un'importante vittoria che sconfessa l'irragionevole interpretazione del MIUR che spesso e volentieri non riconosce i servizi extra-scolastici, o ancor peggio - come in questo caso - riduce il punteggio a posteriori risolvendo anche il contratto di lavoro già in corso.
Il principio ha valenza generale in quanto si può applicare anche ai docenti, oltre che al personale ATA, secondo la formulazione del decreto ministeriale che indice la formazione o l'aggiornamento delle graduatorie.
E' importante in questi casi rivolgersi immediatamente ad un legale per impugnare la risoluzione del contatto e la riduzione del punteggio entro gli stretti termini di decadenza.

Il Tribunale di Torino con la sentenza n. 4290/2019 ha accolto appieno le difese svolte dallo studio ribadendo un princi...
04/09/2020

Il Tribunale di Torino con la sentenza n. 4290/2019 ha accolto appieno le difese svolte dallo studio ribadendo un principio tanto fondamentale, quanto spesso ignorato: non può affermarsi la responsabilità del professionista se la sua condotta non sia legata all'evento dannoso da nesso di causalità diretta!
In questo caso, il professionista geologo aveva redatto due relazioni senza finalità progettuali che l'ente pubblico, indebitamente, ha posto a fondamento della progettazione e realizzazione dell'opera pubblica successivamente franata.
Non avendo tali relazioni alcuna finalità progettuale, non sussiste il necessario nesso causale tra l'evento rovinoso e la prestazione intellettuale del professionista che è stato riconosciuto del tutto incolpevole in relazione all'evento dannoso.
La sentenza è consultabile per intero nella galleria foto allegata.

03/06/2020

Dopo i documenti dedicati all'analisi delle misure relative al sostegno delle liquidità, sul lavoro, ed in materia di società, enti e giustizia (reperibili nel post precedente https://www.facebook.com/avvfedericosantoro/posts/1281976452000361), la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha emesso una quarta pubblicazione relativa alle misure fiscali contenute nella legislazione emergenziale di contrasto al Covid-19.

La pubblicazione al seguente link
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1462

01/06/2020

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato tre documenti di ricerca che riassumono le misure legislative adottate con i decreti legge 18/2020 (c.d. Cura Italia), 23/2020 (c.d. Liquidità) e 34/2020 (c.d. Rilancio).

Le pubblicazioni, reperibili ai link allegati, hanno ad oggetto
- le misure sul lavoro https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1457
- le disposizioni in materia di società, enti e giustizia
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1458
- le misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1460

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