03/12/2021
La sentenza n. 4462/2021 del Tribunale Ordinario di Torino ha affrontato una delle questioni aperte della legge 24/2017 in materia di responsabilità sanitaria, sulla quale sinora non risultano precedenti di legittimità: dopo la fase di a.t.p., il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 8 legge 24/2017, determina l'inammissibilità della domanda risarcitoria?
La pronuncia, emessa dalla Presidente della Sezione IV del Tribunale, ha condivisibilmente ritenuto che il mancato rispetto del termine non determini l'inammissibilità del ricorso, in considerazione del fatto che: a) la procedibilità viene espressamente correlata solo alla “presentazione” del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (o della domanda, alternativa, di mediaconciliazione); non è prevista alcuna ulteriore condizione di procedibilità; b) la “perentorietà” del termine di sei mesi per lo svolgimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo appare finalizzata, oltre che ad intenti acceleratori, al contenimento del sacrificio al diritto di azione del danneggiato, tutelato dall’art. 24 Cost., come si desume dal fatto che decorso tale termine, anche in assenza di deposito della CTU, “la domanda diviene procedibile”; c) la suddetta interpretazione della “perentorietà” del termine semestrale è avvalorata dal contenuto del secondo comma dell’art. 8 legge 24/2017, laddove si prevede che l’attività sino a quel momento svolta nel procedimento per ATP non venga in alcun modo vanificata, essendo espressamente prevista, tra le varie ipotesi, la presentazione di una istanza di “completamento del procedimento” (e, d’altra parte, un’eventuale “sanzione” di improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. tardivamente proposto, comporterebbe ingiustificato sacrificio del principio di ragionevole durata del processo, costringendo la parte danneggiata ad instaurare un autonomo giudizio di cognizione, anche in ipotesi di controversia definibile con istruttoria sommaria); d) il tenore letterale del terzo comma dell’art. 8 legge 24/2017, d’altra parte, è ben chiaro nell’individuare i due distinti effetti che conseguono al decorso del termine semestrale “perentorio” in mancanza di deposito della relazione peritale: d1 - la domanda, come già visto, diviene procedibile; d2- gli effetti della domanda (evidentemente di quella avanzata nel procedimento di ATP) sono fatti salvi a condizione che, entro 90 giorni dalla scadenza del termine semestrale, sia depositato ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; e) ne consegue che sia il dato letterale, che un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame, inducono a ricondurre al rispetto del termine di 90 giorni condizioni esclusivamente la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per ATP (ovvero l’effetto interruttivo, l’effetto sospensivo, l’impedimento di decadenze, la rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 5 c.p.c. e della litispendenza) e che, pertanto, anche se depositato successivamente ai 90 giorni di cui all’art. 8 comma 3 legge 24/2017, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. sia procedibile, ma possa produrre solo ex novo i suoi effetti sostanziali e processuali.
La sentenza ha poi ridotto l'entità del danno di cui era richiesto il risarcimento: la liquidazione dell'intero danno biologico per “invalidità permanente” e per “inabilità temporanea” unitamente alla somma necessaria a "rimediare al danno" (costo dei trattamenti sanitari) determinerebbe una ingiustificata duplicazione risarcitoria. Delle due l'una: o si liquida per intero il danno biologico per “invalidità permanente” e per “inabilità temporanea”, o si liquida la somma necessaria per “rimediare al danno” e la “residua” invalidità permanente.