21/01/2022
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – con ordinanza in data 17.1.22 – ha ritenuto che, ai fini della valutazione non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della normativa in materia di obbligo vaccinale SARS-COV-2 sollevata dal ricorrente, si debba accertare:
“1) la modalità di valutazione dei rischi e benefici operata, a livello generale, nel piano vaccinale e, a livello individuale, da parte del medico vaccinatore, anche sulla base dell’anamnesi pre-vaccinale; se vengano consigliati all’utenza dei test pre-vaccinali, anche di carattere genetico (considerato che il corredo genetico può influire sulla risposta immunitaria indotta dalla somministrazione del vaccino); chiarimenti sugli studi ed evidenze scientifiche (anche eventualmente emerse dalla campagna vaccinale) sulla base dei quali venga disposta la vaccinazione a soggetti già contagiati dal virus;
2) le modalità di raccolta del consenso informato;
3) l’articolazione del sistema di monitoraggio, che dovrebbe consentire alle istituzioni sanitarie nazionali, in casi di pericolo per la salute pubblica a causa di effetti avversi, la sospensione dell'applicazione dell’obbligo vaccinale; chiarimenti sui dati relativi ai rischi ed eventi avversi raccolti nel corso dell’attuale campagna di somministrazione e sulla elaborazione statistica degli stessi (in particolare, quali criteri siano stati fissati, e ad opera di quali soggetti/istituzioni, per raccogliere i dati su efficacia dei vaccini ed eventi avversi; chiarimenti circa i criteri di raccolta ed elaborazione dei dati e la dimensione territoriale, se nazionale o sovranazionale; chi sono i soggetti ai quali confluiscano i dati e modalità di studio), e sui dati relativi alla efficacia dei vaccini in relazione alle nuove varianti del virus.
4) articolazione della sorveglianza post-vaccinale e sulle reazioni avverse ai vaccini, avuto riguardo alle due forme di sorveglianza attiva (con somministrazione di appositi questionari per valutare il risultato della vaccinazione) e passiva (segnalazioni spontanee, ossia effettuate autonomamente dal medico che sospetti reazioni avverse)”.
I Giudici amministrativi, pertanto, hanno affidato ad un collegio composto dal Segretario generale del Ministero della Salute, dal Presidente del Consiglio superiore della Sanità operante presso il ministero della salute e dal Direttore Generale di prevenzione sanitaria il compito di redigere una dettagliata relazione sui quesiti sopra indicati.
In modo particolare il Consiglio precisa che la relazione dovrà chiarire i seguenti punti:
1) con riferimento al primo quesito:
“a) se ai medici di base siano state fornite direttive prescrivendo loro di contattare i propri assistiti ai quali, eventualmente, suggerire test pre-vaccinali;
b) modalità in virtù delle quali venga data comunicazione al medico di base dell’avvenuta vaccinazione spontanea di un proprio assistito (presso hub vaccinali e simili)”:
2) quanto al secondo quesito, il Collegio richiede chiarimenti:
a) “circa la documentazione offerta alla consultazione dell’utenza al momento della sottoscrizione del consenso informato”;
b) “circa il perdurante obbligo di sottoscrizione del consenso informato anche in situazione di obbligatorietà vaccinale;
3) con riferimento al terzo quesito, il Consiglio di Giustizia richiede “la trasmissione dei dati attualmente raccolti all’amministrazione in ordine all’efficacia dei vaccini, con specifico riferimento al numero dei vaccinati che risultino essere stati egualmente contagiati dal virus (ceppo originario e/o varianti), sia il totale sia i numeri parziali di vaccinati con una due e tre dosi; i dati sul numero di ricovero e decessi dei vaccinati contagiati; i dati di cui sopra comparati con quelli dei non vaccinati”.
4) In ultimo, con riferimento al quarto quesito, si chiede di conoscere se sia demandato ai medici di base:
a) di comunicare tutti gli eventi avversi (letali e non) e patologie dai quali risultino colpiti i soggetti vaccinati, ed entro quale range temporale di osservazione; ovvero
b) di comunicare solo eventi avversi espressamente elencati in direttive eventualmente trasmesse ai sanitari; ovvero
c) se sia a discrezione dei medici di base comunicare eventi avversi che, a loro giudizio, possano essere ricollegabili alla vaccinazione;
d) si richiede, altresì, di specificare con quali modalità i medici di base accedano alla piattaforma per dette segnalazioni, chi prenda in carico dette segnalazioni, da chi vengano elaborate e studiate.
La relazione sarà decisiva per valutare se la questione di illegittimità costituzione debba essere rimessa alla Corte Costituzionale. Non ci resta che attendere gli sviluppi.