Studio Legale - Avv. Celeste

Studio Legale - Avv. Celeste La presente pagina non ha lo scopo di pubblicizzare l'attività dell'avv. Celeste. L'unica finalità è quella di condividere novità nel campo del diritto.

23/05/2025

🧑‍⚖️ La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12305/2025, conferma la legittimità del licenziamento disciplinare di una lavoratrice per il mancato rispetto dell’orario di lavoro.

Il provvedimento datoriale si basava sul reiterato mancato rispetto dell’orario di attività e vengono così confermate le motivazioni della Corte d’Appello che evidenziava, tra le altre cose, come la condotta datoriale risultasse conforme agli obblighi contrattuali nelle rimodulazione oraria.

📄 L'ordinanza completa 👉 https://ln.run/ordinanza-corte-cassazione-12305-2025

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🗳 REFERENDUM LAVORO 2025: COSA CAMBIA?L’8 e 9 giugno si vota su 4 quesiti referendari che possono riscrivere regole fond...
22/05/2025

🗳 REFERENDUM LAVORO 2025: COSA CAMBIA?

L’8 e 9 giugno si vota su 4 quesiti referendari che possono riscrivere regole fondamentali nel diritto del lavoro. Un impatto diretto anche sulla decorrenza della prescrizione dei crediti da lavoro.

⚖ 1. Abrogazione del Jobs Act (d.lgs. 23/2015)
Si propone di eliminare il contratto a tutele crescenti.
📌 Con la riforma del 2015, la reintegra è prevista solo in casi eccezionali: questo ha spinto la giurisprudenza a ritenere che i crediti da lavoro si prescrivano solo alla cessazione del rapporto.
📌 Un ritorno alla tutela reintegratoria generalizzata potrebbe portare i giudici a far decorrere la prescrizione durante il rapporto, come avveniva nel regime dell’art. 18 ante Fornero.

💶 2. Rimozione del tetto di 6 mensilità per le piccole imprese
Oggi i giudici non possono superare le 6 mensilità d’indennizzo in caso di licenziamento illegittimo nelle aziende con meno di 16 dipendenti.
➡ Il SÌ elimina questo limite.

📄 3. Reintroduzione della causale per i contratti a termine anche sotto i 12 mesi
➡ Il SÌ mira a limitare la flessibilità attuale, chiedendo che ogni contratto abbia una giustificazione.

🏗 4. Responsabilità solidale del committente per infortuni da appalto
➡ Il SÌ estende la responsabilità del committente anche ai danni da rischi specifici dell’appaltatore.

🗳 Un referendum che parla di lavoro, diritti e tutele.
👉 Tu sei informato?

Gʀᴀᴛᴜɪᴛᴏ ᴘᴀᴛʀᴏᴄɪɴɪᴏ 2023: ɴᴜᴏᴠᴏ ᴀɢɢɪᴏʀɴᴀᴍᴇɴᴛᴏ ᴅᴇʟ ʟɪᴍɪᴛᴇ ᴅɪ ʀᴇᴅᴅɪᴛᴏIl nuovo limite di reddito per beneficiare del gratui...
16/05/2023

Gʀᴀᴛᴜɪᴛᴏ ᴘᴀᴛʀᴏᴄɪɴɪᴏ 2023: ɴᴜᴏᴠᴏ ᴀɢɢɪᴏʀɴᴀᴍᴇɴᴛᴏ ᴅᴇʟ ʟɪᴍɪᴛᴇ ᴅɪ ʀᴇᴅᴅɪᴛᴏ

Il nuovo limite di reddito per beneficiare del gratuito patrocinio si adegua all’inflazione. Il valore della soglia reddituale che consente l’accesso all’assistenza legale a carico dello Stato passa da 11.734,93 euro a 12.838,01 euro.
L’ultimo aggiornamento era arrivato solamente un paio di settimane fa, ma è stato corretto dal Ministero della Giustizia in modo da adeguare i valori al costo della vita.
La rideterminazione, infatti, è biennale ed è stabilita in base alla variazione accertata dall’ISTAT. Per il 2023, però, il decreto faceva riferimento al periodo 2018/2020, senza dunque considerare gli aumenti di questi ultimi anni.
Il decreto che individua il nuovo valore sarà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale.

31/01/2022

A partire dal 1 febbraio, per accedere agli uffici giudiziari, tutti dovranno esibire almeno il base. Per i magistrati l'obbligo esisteva già dal 15 ottobre scorso, mentre avvocati, consulenti, periti, testimoni e parti del processo erano esonerati.

▪ Con il Dl 1/2022, l'obbligo è stato esteso ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrati estranei alle amministrazioni della giustizia.

▪ Confermata, invece, la deroga per testimoni e parti del processo.

▪ Dal 15 febbraio in poi, chi ha più di 50 anni potrà entrare negli uffici giudiziari solo con green pass rafforzato. Esclusi sempre le parti e i testimoni.

📰 L'articolo su Il Sole 24 ORE 👇

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – con ordinanza in data 17.1.22 – ha ritenuto che, ai ...
21/01/2022

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – con ordinanza in data 17.1.22 – ha ritenuto che, ai fini della valutazione non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della normativa in materia di obbligo vaccinale SARS-COV-2 sollevata dal ricorrente, si debba accertare:
“1) la modalità di valutazione dei rischi e benefici operata, a livello generale, nel piano vaccinale e, a livello individuale, da parte del medico vaccinatore, anche sulla base dell’anamnesi pre-vaccinale; se vengano consigliati all’utenza dei test pre-vaccinali, anche di carattere genetico (considerato che il corredo genetico può influire sulla risposta immunitaria indotta dalla somministrazione del vaccino); chiarimenti sugli studi ed evidenze scientifiche (anche eventualmente emerse dalla campagna vaccinale) sulla base dei quali venga disposta la vaccinazione a soggetti già contagiati dal virus;
2) le modalità di raccolta del consenso informato;
3) l’articolazione del sistema di monitoraggio, che dovrebbe consentire alle istituzioni sanitarie nazionali, in casi di pericolo per la salute pubblica a causa di effetti avversi, la sospensione dell'applicazione dell’obbligo vaccinale; chiarimenti sui dati relativi ai rischi ed eventi avversi raccolti nel corso dell’attuale campagna di somministrazione e sulla elaborazione statistica degli stessi (in particolare, quali criteri siano stati fissati, e ad opera di quali soggetti/istituzioni, per raccogliere i dati su efficacia dei vaccini ed eventi avversi; chiarimenti circa i criteri di raccolta ed elaborazione dei dati e la dimensione territoriale, se nazionale o sovranazionale; chi sono i soggetti ai quali confluiscano i dati e modalità di studio), e sui dati relativi alla efficacia dei vaccini in relazione alle nuove varianti del virus.
4) articolazione della sorveglianza post-vaccinale e sulle reazioni avverse ai vaccini, avuto riguardo alle due forme di sorveglianza attiva (con somministrazione di appositi questionari per valutare il risultato della vaccinazione) e passiva (segnalazioni spontanee, ossia effettuate autonomamente dal medico che sospetti reazioni avverse)”.
I Giudici amministrativi, pertanto, hanno affidato ad un collegio composto dal Segretario generale del Ministero della Salute, dal Presidente del Consiglio superiore della Sanità operante presso il ministero della salute e dal Direttore Generale di prevenzione sanitaria il compito di redigere una dettagliata relazione sui quesiti sopra indicati.
In modo particolare il Consiglio precisa che la relazione dovrà chiarire i seguenti punti:
1) con riferimento al primo quesito:
“a) se ai medici di base siano state fornite direttive prescrivendo loro di contattare i propri assistiti ai quali, eventualmente, suggerire test pre-vaccinali;
b) modalità in virtù delle quali venga data comunicazione al medico di base dell’avvenuta vaccinazione spontanea di un proprio assistito (presso hub vaccinali e simili)”:
2) quanto al secondo quesito, il Collegio richiede chiarimenti:
a) “circa la documentazione offerta alla consultazione dell’utenza al momento della sottoscrizione del consenso informato”;
b) “circa il perdurante obbligo di sottoscrizione del consenso informato anche in situazione di obbligatorietà vaccinale;
3) con riferimento al terzo quesito, il Consiglio di Giustizia richiede “la trasmissione dei dati attualmente raccolti all’amministrazione in ordine all’efficacia dei vaccini, con specifico riferimento al numero dei vaccinati che risultino essere stati egualmente contagiati dal virus (ceppo originario e/o varianti), sia il totale sia i numeri parziali di vaccinati con una due e tre dosi; i dati sul numero di ricovero e decessi dei vaccinati contagiati; i dati di cui sopra comparati con quelli dei non vaccinati”.
4) In ultimo, con riferimento al quarto quesito, si chiede di conoscere se sia demandato ai medici di base:
a) di comunicare tutti gli eventi avversi (letali e non) e patologie dai quali risultino colpiti i soggetti vaccinati, ed entro quale range temporale di osservazione; ovvero
b) di comunicare solo eventi avversi espressamente elencati in direttive eventualmente trasmesse ai sanitari; ovvero
c) se sia a discrezione dei medici di base comunicare eventi avversi che, a loro giudizio, possano essere ricollegabili alla vaccinazione;
d) si richiede, altresì, di specificare con quali modalità i medici di base accedano alla piattaforma per dette segnalazioni, chi prenda in carico dette segnalazioni, da chi vengano elaborate e studiate.

La relazione sarà decisiva per valutare se la questione di illegittimità costituzione debba essere rimessa alla Corte Costituzionale. Non ci resta che attendere gli sviluppi.

11/01/2022

Adesione informale a un contratto collettivo di lavoro. La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice deve valutare il comportamento del datore di lavoro per controllare se vi sia la vincolatività della contrattazione collettiva invocata.

👩‍⚖️ Nel caso di specie, il datore aveva disdetto l'adesione al CCNL, ma continuava a erogare voci di stipendio riferite al CCNL stesso. Per questo i giudici hanno ritenuto che avesse implicitamente mantenuto la contrattazione.

📩 Nel primo commento l'ordinanza della Cassazione 👇

Lo Studio e i partner augurano ad amici, colleghi e clienti serene festività.
23/12/2021

Lo Studio e i partner augurano ad amici, colleghi e clienti serene festività.

🧑‍⚖️ Dopo la sentenza 3605/2021 del Tribunale di Roma, anche il Tribunale di Milano ha affermato che il blocco dei licen...
26/06/2021

🧑‍⚖️ Dopo la sentenza 3605/2021 del Tribunale di Roma, anche il Tribunale di Milano ha affermato che il blocco dei licenziamenti previsto dall'articolo 46 del decreto legge 18/2020 non si applica ai dirigenti.

📰 L'articolo di approfondimento di Angelo Zambelli per Quotidiano Lavoro 👇

È importante saper motivare il proprio rifiuto.
23/06/2021

È importante saper motivare il proprio rifiuto.

𝗜𝗹 𝗚𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗿𝗶𝘃𝗮𝗰𝘆 𝗯𝗹𝗼𝗰𝗰𝗮 𝗶𝗹 𝗽𝗮𝘀𝘀 𝘃𝗮𝗰𝗰𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲. Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto il blocco...
07/06/2021

𝗜𝗹 𝗚𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗿𝗶𝘃𝗮𝗰𝘆 𝗯𝗹𝗼𝗰𝗰𝗮 𝗶𝗹 𝗽𝗮𝘀𝘀 𝘃𝗮𝗰𝗰𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto il blocco provvisorio dei trattamenti dei dati personali nei confronti della Società che gestisce l’app “Mitiga Italia”, utilizzata al fine di controllare gli accessi ad eventi, spettacoli e iniziative sportive.

L’app era stata utilizzata per la prima volta il 19 maggio scorso per consentire l’ingresso alla finale di Coppa Italia degli spettatori in possesso di certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o lo stato di negatività dal Covid-19.
La misura si è resa necessaria essendo emersa la possibilità che l’app, nei prossimi giorni, potesse essere utilizzata per governare l’accesso a altri eventi e spettacoli o altre iniziative sportive.
Nel suo provvedimento il Garante ha sottolineato come non esista al momento una valida base giuridica per il trattamento di dati, anche particolarmente delicati come quelli di natura sanitaria, effettuato mediante l’app e finalizzato ad accertare la situazione “Covid free” di quanti partecipino ad avvenimenti sportivi nonché ad altre manifestazioni pubbliche o accedano a locali aperti al pubblico.
La società Mitiga, infine, avendo il 1° aprile sottoposto all’Autorità l’applicativo, avrebbe comunque dovuto astenersi da ogni trattamento di dati non essendo decorso il tempo previsto dal Regolamento per l’assunzione di una decisione da parte della stessa Autorità.
Il blocco ha effetto immediato e si protrarrà per il tempo necessario a consentire all’Autorità la definizione dell’istruttoria avviata.

Indirizzo

Corso Stati Uniti, 27
Turin
10141

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 13:00
15:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 13:00
15:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 13:00

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