Studio legale Santoni de Sio

Studio legale Santoni de Sio Diritto di famiglia, del lavoro, del condominio e dei consumatori, responsabilità medica. LO STUDIO SI OCCUPA DI DIRITTO CIVILE E PENALE. Lgs.

NELL'AMBITO DEL DIRITTO CIVILE, LE PRINCIPALI MATERIE TRATTATE SONO PRINCIPALMENTE:

1) Diritto di famiglia (separazione e divorzio, rapporti patrimoniali tra coniugi, volontaria giursdizione);

2) Diritti dei minori (disconoscimento e reclamo di legittimità, filiazione naturale e legittimazione, adozione, affidamento e mantenimento della prole, potestà genitoriale);

3) Diritti delle famiglie di

fatto (contratti pre-convivenza, termine del rapporto e diritti degli ex conviventi);

4) Diritto del lavoro (stragiudiziale e giudiziale, autonomo e subordinato, licenziamenti, provvedimenti disciplinari);

5) Responsabilità medica (del medico e della struttura sanitaria);

6) Diritto del condominio (L. n. 220/2012 e s.m.i.);

7) Diritti dei consumatori (D. n. 205/2006 e s.m.i.);

8) Obbligazioni e contratti;

9) Locazioni (ad uso abitativo e commerciali, agevolate e transitorie, procedure di sfratto per morosità e finita locazione);

10) Successioni (legittime e testamentarie, capacità di succedere, accettazione, rinuncia, divisioni ereditarie, diritti dei legittimari, azioni a tutela degli eredi e delle quote);

11) Diritto bancario (conti correnti, deposito, cassette di sicurezza, sconto ed anticipazione bancaria, anatocismo, tassi di interesse e mutui, responsabilità degli intermediari finanziari);

12) Proprietà e diritti reali (apposizione di termini e regolamento di confini, superficie, usufrutto, uso ed abitazione, servitù prediali, possesso e comunione, azioni a tutela della proprietà);

13) Misure di protezione per persone prive di autonomia (amministrazione di sostegno, interdizione ed inabilitazione);

14) Ordini di protezione contro gli abusi familiari;

15) Recupero crediti (azioni ordinarie e sommarie, procedure esecutive mobiliari, presso terzi ed immobiliari);

16) Mandato, agenzia e mediazione;

17) Diritto della concorrenza;

18) Diritto della Privacy (D. n. 196/2003 e s.m.i.);

19) Donazioni;

20) Diritto delle assicurazioni (D. n. 209/2005 e s.m.i.);

21) Diritto societario (società di persone e di capitali, aziende, tutela della ditta, dell'insegna e del marchio);

22) Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali. IN DIRITTO PENALE, LE PRINCIPALI MATERIE TRATTATE SONO PRINCIPALMENTE:

1) Diritto penale commerciale;

2) Diritto penale fallimentare;

3) Infortunistica sul lavoro;

4) Responsabilità medica;

5) Tutela penale dei diritti della persona;

6) Responsabilità penale per colpa.

25/01/2023

RICERCA PRATICANTI / GIOVANI AVVOCATI

Lo studio legale Floris Giacardi è alla ricerca di nuovi collaboratori.
È richiesto al/la candidato/a, alternativamente, di:
- essere in possesso del diploma di laurea specialistica in giurisprudenza, conseguito con un voto pari o superiore a 100/110, o studenti tesisti (esami terminati) con media voto non inferiore;
- avere conseguito il titolo di avvocato da non oltre 2 anni.

L’attività dello Studio è incentrata sull’offerta a privati ed aziende di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, prevalentemente nel campo del diritto civile e commerciale.

I candidati interessati possono inviare CV (con foto) a [email protected].
Seguirà un colloquio valutativo.

10/12/2022

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO: COMPENSO ESCLUSO SE NON SPECIFICATO NELLA DELIBERA DI NOMINA (Corte d’appello di Palermo, sentenza del 2 novembre 2022).

L’Amministratore di condominio, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.

04/12/2022

CREDITI DA LAVORO: LA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DECORRE DALLA FINE DEL RAPPORTO (Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota 30 settembre 2022, n. 1959).

Il lavoratore potrà vantare i propri crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro entro cinque anni dalla fine del rapporto lavorativo. Fanno eccezione i rapporti di pubblico impiego.
In precedenza, con la nota 595/2022, l’INL aveva affermato la decorrenza della prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro anche in costanza di rapporto. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26246/2022, ha affermato un nuovo orientamento interpretativo, ed ha stabilito che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così comemodulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Tale pronuncia non si applica ai rapporti di pubblico impiego, regolati da una particolare disciplina normativa che ne assicura la stabilità e la garanzia di rimedi giurisdizionali contro la loro risoluzione, tanto da escludere che il timore del licenziamento possa indurre il dipendente a rinunciare ad esercitare i propri diritti.
Nel caso di rapporti di pubblico impiego, il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro inizierà a decorrere in costanza di rapporto.

01/11/2022

CONDOMINIO: LA DISMISSIONE GENERALIZZATA DELL’IMPIANTO CENTRALIZZATO PER LA CREAZIONE DI SINGOLI IMPIANTI AUTONOMI PUÒ ESSERE DELIBERATA A MAGGIORANZA SE RISPETTA I DETTAMI DELLA LEGGE 10/1991 (Corte di Cassazione, sentenza 19 agosto 2022 n. 24976).

La delibera che dispone l’eliminazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato per creare singoli impianti autonomi può essere adottata a maggioranza, e quindi in deroga agli artt. 1120 e 1136 c.c., in quanto sia previsto che avvenga nel rispetto delle previsioni legislative di cui alla L. n. 10 del 1991, ossia a garanzia sull'an e sul quomodo della riduzione del consumo specifico di energia, del miglioramento dell'efficienza energetica, dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili (pur non dovendo curarne previamente l'esecuzione).

.1120 .1136

17/07/2022

LA EX MOGLIE CONVIVE CON UN ALTRO: NO ALL’ASSEGNO, SE NON DIMOSTRA IL CONTRIBUTO DATO AL PATRIMONIO FAMILIARE (Corte di Cassazione, ordinanza 5 maggio 2022, n. 14256).

La legge sul divorzio prevede la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell'assegno quando l’ex coniuge beneficiario passa a nuove nozze, non nel caso di una convivenza.
Nel caso in cui il beneficiario dell’assegno divorzile abbia instaurato una convivenza, ciò non comporta automaticamente la perdita del diritto: quando l’ex coniuge è privo di mezzi adeguati, mantiene il diritto all’assegno in funzione esclusivamente compensativa. Deve sussistere il pre-requisito della mancanza di mezzi adeguati e dell’impossibilità di procurarseli, e la prova del contributo dato dal coniuge economicamente più debole al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge.

16/03/2019

Buonasera a tutti,
abbiamo una grande novità che con piacere condividiamo con tutti Voi: siamo cresciuti, abbiamo cambiato nome (studio legale Floris Giacardi) ed anche profilo Facebook.
Seguiteci!
https://www.facebook.com/florisgiacardi/?modal=admin_todo_tour

Grazie di cuore a tutti

Studio legale Floris Giacardi

19/02/2019

IL SOGGETTO CHE TENTA DI ENTRARE NELL’ABITAZIONE DELL’EX DOPO LA FINE DELLA CONVIVENZA COMMETTE IL REATO DI VIOLAZIONE DI DOMICILIO (Cassazione penale, Sezione quinta, sentenza n. 3998 del 28/01/2019)

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, chi dopo la fine della convivenza con l’ex si introduce nella sua abitazione senza il suo consenso commette il reato previsto dall’articolo 614 del codice penale (violazione di domicilio), in quanto con la fine della relazione, in particolare se l’immobile è di proprietà dell’ex e il soggetto non ha più a disposizione le chiavi, egli perde qualsiasi diritto di accedervi. Infatti, la fine della relazione sentimentale comporta che il proprietario dell’immobile sia l’unico avente diritto all’abitazione e, al tempo stesso, l’unico a poterne escludere l’accesso ai terzi, con la conseguenza che il convivente, che invade l’immobile dell’ex, realizza la fattispecie delittuosa in esame, cui può essere cumulata anche l’aggravante dell’utilizzo della forza (nel caso di specie, il ricorso è stato presentato da un uomo condannato a sei mesi di carcere per essersi introdotto nell’appartamento della ex convivente sfondando la porta e colpendo la signora con schiaffi e pugni al volto).

Indirizzo

Via Amedeo Avogadro N. 26
Turin
10121

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

Telefono

+390115180441

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